Premio per l'estirpazione dei vigneti

 
La riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola prevede l'istituzione di un regime di estirpazione, che, con l'obiettivo di incentivare l'abbandono di quelle superfici vitate per cui non sussistono le condizioni di adeguamento al mercato (rese molto elevate, produzioni non redditizie), dà la possibilità ai produttori di estirpare i propri vigneti in cambio di un risarcimento in denaro.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il Decreto 18 luglio 2008 (in allegato) ha emanato le disposizioni per rendere applicabile il regime a livello nazionale, e la Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 28 luglio 2008 ha approvato le regole per l'applicazione sul territorio regionale (in allegato).
In sintesi il regime, che si applica fino alla campagna viticola 2010 - 2011, prevede quanto segue:

  • le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino possono beneficiare del premio all'estirpazione (i viticoltori non proprietari della superficie vitata devono allegare alla domanda il consenso all'estirpazione sottoscritto dal proprietario). I viticoltori interessati al contributo devono essere iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna con il proprio fascicolo aziendale aggiornato ed avere i vigneti inseriti nel potenziale viticolo regionale;
  • le superfici per cui viene chiesto il premio devono avere un'estensione di almeno 1000 metri quadri, essere impiantate con varietà di uve da vino (vini da tavola, Igt, Doc o Docg) ammissibili dalla Regione Emilia-Romagna ed essere coltivate dalla campagna 2005-2006 con regolari dichiarazioni di raccolta (che garantiscono l'effettiva coltivazione del vigneto). Tali superfici non devono essere state impiantate in violazione delle normative comunitarie o nazionali vigenti, non devono avere beneficiato di sostegni per interventi di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti l'estirpazione e neppure di sostegni comunitari nell'ambito di altre organizzazioni comuni di mercato nel corso delle 5 campagne viticole precedenti. Le superfici inoltre non devono essere state oggetto di unaprecedente domanda di estirpazione con concessione di diritto di reimpianto, ovvero non avere una tale pratica in corso, a meno che non sia oggetto di rinuncia all'atto della presentazione della domanda di estirpazione con premio;
  • l'importo del premio è correlato alla resa storica, che viene stabilita sulla base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino delle cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004 e la campagna 2007/2008, con esclusione di quelle con la resa più elevata e la resa più bassa. I livelli di premio in funzione della resa storica sono riportati nell'allegato n. XV del Regolamento CE n. 555/2008. Ad esempio, per una resa di vino a ettaro compresa tra i 50 e i 90 ettolitri è previsto un risarcimento di 7.560 euro per ettaro, mentre  per una resa superiore ai 160 ettolitri per ettaro sale a 14.760 euro per ettaro;
  • le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione non danno origine a diritti di reimpianto, ma, ai sensi del regime di pagamento unico, nell'anno successivo all'estirpazione vengono assegnati ai viticoltori titoli pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto il premio di estirpazione;
  • i beneficiari del premio sono soggetti per tre anni al rispetto della "condizionalità". Le eventuali violazioni delle norme ed atti, che devono essere applicati all'intera superficie aziendale, comportano l'attivazione di un sistema di penalizzazioni in rapporto alla gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza compiuta.
Le domande vengono finanziate sulla base di una graduatoria nazionale elaborata applicando i seguenti criteri:

  • 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la superficie vitata
  • 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni
  • 2 punti ai viticoltori con età compresa tra 55 e 60 anni.
Nel caso di società si fa riferimento all'età del rappresentante legale.
A parità di punteggio viene favorito il richiedente più anziano.
Le domande per beneficiare del premio per l'estirpazione devono essere presentate all'Organismo pagatore regionale - AGREA - entro il 15 settembre di ciascuna campagna (la scadenza può essere anticipata con specifico provvedimento di Agrea).
La presentazione può essere fatta solo con una delle seguenti modalità:
  • presentazione elettronica tramite una Centro di assistenza agricola (Caa) a cui l'azienda ha conferito specifico mandato
  • presentazione semi-elettronica, utilizzando le procedure e la manualistica messe a disposizione da Agrea, a cui deve essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione all'utilizzo come "Utente internet"del software per la presentazione delle domande (SOP).
AGREA comunica ai richiedenti entro l'1 febbraio di ciascun anno l'accoglimento o meno della domanda, con l'indicazione delle superfici e del premio.
Entro il 31 maggio i viticoltori devono effettuare l'estirpazione dei vigneti, che consiste nell'eliminazione completa di tutti i ceppi, ed inviare successivamente alla Provincia la comunicazione di fine lavori per la richiesta di collaudo dell'estirpazione, utilizzando lo specifico modulo (scaricabile in allegato).
 
 
Per informazioni:
Giordana Gherardi tel. 0542 603312 giordana.gherardi@cittametropolitana.bo.it
Giuseppe Lia tel. 051 284517 giuseppe.lia@cittametropolitana.bo.it
A cura di: Area Sviluppo economico - Servizio produzioni agricole e agroambiente

Data ultimo aggiornamento: 15-04-2011