La Regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta n. 1861 del 10 novembre 2008 ha approvato le disposizioni applicative valide per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 per la richiesta di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
L'Agenzia regionale di pagamento - AGREA - con proprio atto (in allegato) ha definito le
procedure per la presentazione delle domande relative alla campagna 2009 – 2010, a partire dalla quale le domande di contributo devono essere presentate mediante il
Sistema Operativo Pratiche (SOP).
La presentazione può avvenire esclusivamente:
- in modalità elettronica, tramite un Centro di Assistenza Agricola – CAA – che, dopo aver protocollato la domanda nel sistema SOP, entro i successivi 5 giorni deve consegnare la domanda cartacea ed i relativi allegati all’Amministrazione provinciale di competenza;
- in modalità semi-elettronica, acquisendo una “utenza internet” secondo le modalità indicate sul sito di AGREA, e provvedendo successivamente alla presentazione del cartaceo all’Amministrazione provinciale.
Non è ammessa la compilazione manuale della domanda cartacea.
Le domande devono essere presentate alla Provincia di competenza, con riferimento all’ubicazione del vigneto; in caso di superficie vitata oggetto di ristrutturazione che ricade in province diverse, va presentata un’unica domanda, indirizzata alla Provincia in cui ricade la maggiore superficie vitata.
Sono ammessi interventi di riconversione varietale, mediante sovrainnesto o reimpianto con varietà di viti di maggior pregio enologico o commerciale, e di ristrutturazione, mediante modifiche della forma di allevamento di un vigneto esistente (esclusa la manutenzione ordinaria), o reimpianto sulla stessa particella con modifiche al sistema di coltivazione oppure reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
Il sostegno non viene concesso per:
- interventi di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo naturale di vita (reimpianto sulla stessa particella, con la stessa varietà e con lo stesso sistema di allevamento);
- interventi relativi a superfici vitate per cui è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del Reg. CE n. 479/2008.
La
superficie minima di intervento ammessa al contributo è pari a
0,5 ettari.
Possono beneficiare degli aiuti imprenditori singoli o associati che alla data della presentazione della domanda conducono superfici vitate o detengono un diritto di reimpianto in portafoglio ed hanno presentato all'Amministrazione competente per territorio almeno un domanda di reimpianto (con diritto proprio, anticipato o con diritto proveniente da un trasferimento), o estirpazione e reimpianto nella stessa campagna o sovrainnesto o modifica del sistema di allevamento. I conduttori non proprietari delle superfici vitate devono allegare alla domanda di aiuto il consenso del proprietario.
Ulteriori informazioni alla
pagina specifica.