Di seguito le principali misure ancora attive dedicate a imprese e lavoratori dei settori turismo cultura e spettacolo, aggiuntive a quelle di carattere generale previste nelle norme consultabili nelle altre sezioni della pagina "Coronavirus, le misure a sostegno delle imprese"
D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, L.n. 126/2020
L’art. 78 comma 3 sancisce che l’’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d’ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 165 milioni di euro per l’anno 2020, di 125 milioni di euro per l’anno 2021 (risorse aumentate con art. 65 D.L 25 maggio 2021, n. 73) e di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio viene riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Il comma 2 prevede che, ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del DL 41/2021. In particolare ai beneficiari dell’esonero si applica il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo. Inoltre, la norma prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. L’articolo, infine, dispone che l'esonero sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'ente previdenziale è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande e sospenderà le autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l'importo stanziato. Infine la disposizione prevede che il beneficio rientri nei limiti e condizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, quindi, l'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
(art. 13 D.L. 8 aprile 2020, n. 23)
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero (e delle attività immobiliari), con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.