Autoscuole

La descrizione completa ed approfondita della normativa e dei relativi procedimenti relativi all'attività di autoscuola è rimandata alle sezioni sottostanti "Procedimenti e Modulistica" - "Normativa Disposizioni".

Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), modificato dalla legge 2/4/2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29/7/2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti l’esercizio dell’attività.

Le autoscuole che hanno sede nel territorio provinciale bolognese ricadono nella competenza della Città Metropolitana di Bologna. Infatti alla Provincia di Bologna è subentrata dall'1/01/2015 la Città metropolitana di Bologna, in capo alla quale è stata confermata la titolarità delle funzioni autorizzatorie e di controllo afferenti al trasporto privato (compresa pertanto l'attività in questione), in forza dell'art. 25 comma 5 della L.R. 13/2015 che dà attuazione all'art. 1 comma 85 lett. b) della L. 56/2014.

Nel caso di autoscuola con sede in altra provincia che voglia trasferire l'attività nel territorio della provincia di Bologna, alla luce dell'orientamento già espresso dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Divisione 5 e confermato con nota 2/05/2016, è necessario presentare una SCIA di apertura di nuova autoscuola dimostrando tutti i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente (si rinvia alla pagina di nuova apertura autoscuola).

Le autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada modificato dalla L. 120/ 2010).

Si ritiene inoltre indispensabile precisare preliminarmente che i soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola.

Il requisito di esclusività significa che il titolare/legale rappresentante può ricoprire tale qualifica con riferimento ad una sola autoscuola; inoltre, se svolge altra prestazione lavorativa, occorre verificarne in concreto la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di autoscuola in base ai criteri di seguito indicati:

  • rapporto di lavoro subordinato (con impresa pubblica o privata) – nelle varie tipologie ammesse dalla normativa: deve avere le caratteristiche di part- time, nel limite del 50% dell'orario di lavoro oppure con un impegno lavorativo che non pregiudichi la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale; l’Amministrazione acquisisce il relativo nulla osta del datore di lavoro;
  • lavoro autonomo: il titolare/legale rappresentante è tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto del limite massimo di orario di lavoro. Per entrambe le ipotesi illustrate (lavoro subordinato o autonomo)


Per entrambe le ipotesi illustrate (lavoro subordinato o autonomo) l' Ufficio acquisisce gli orari di apertura dell'Autoscuola confrontandoli con quelli di svolgimento di altra prestazione lavorativa, mediante documentazione che è onere dell'interessato depositare all'Ufficio stesso, al fine di verificare l'assolvimento della previsione normativa di “gestione diretta e personale” che il titolare deve poter garantire (art. 123 CdS citato).

 

All’interno dei locali di autoscuola possono essere svolte attività consentite e compatibili quali l’attività di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica.

Chi intende avviare l’attività di autoscuola deve essere altresì in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali (tra cui: duplice abilitazione Insegnante /istruttore con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni (vedasi  "Criteri ed orientamenti dell'Ufficio Amministrativo Trasporti"). 

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa devono presentare (ai sensi dell’art. 19 della L.241/1990 come modificato dall’art. 49, c. 4-bis, della L.122/2010) alla Città metropolitana di Bologna Ufficio Amministrativo trasporti competente Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  corredata da:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159) per quanto riguada gli stati, le qualità personali e gli stati previsti dall'art. 46 DPR 445/200;

  • degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall' 47 DPR 445/2000;

  • attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di sopra (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio).

 

La legge 122/2010 (art. 49 comma 4 ter) stabilisce infatti che le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano anche come parte di una espressione più ampia e che a decorrere dal 31 luglio 2010 (entrata in vigore della legge 122/2010) la disciplina della Scia sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

L’apertura di nuove attività o le variazioni di attività già esistenti può essere operata dalla data della presentazione della SCIA alla Città metropolitana, senza ulteriori adempimenti.

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.

E' prevista la verifica da parte dell'Ufficio competente del permanere dei requisiti prescritti per l'attività di autoscuola ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni (come stabilito dall'art. 123 comma 7-bis Codice della Strada).

Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317) per i quali è stata definita la relativa modulistica.

Alle imprese che intendono avviare un’attività di autoscuola, la Motorizzazione civile territorialmente competente rilascia – su richiesta degli interessati ed in accordo con l' amministrazione della Città metropolitana - un permesso provvisorio di circolazione, al fine di consentire all’impresa di dimostrare, al momento della presentazione della SCIA, di disporre di mezzi idonei e in particolare di quelli dotati di doppi comandi.

Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione relativamente ad una sola sede) oppure la conferma della validità di quella a suo tempo rilasciata da effettuarsi dall'Istituto di Credito, oltre alla nomina di un Responsabile didattico, dotato di tutti i requisiti e condizioni di seguito indicati: 

 

Anche chi già esercita attività di autoscuola ricorre alle procedure in SCIA, senza alcun pregiudizio per gli eventuali diritti acquisiti delle Autoscuole in attività.

Pertanto, i soggetti interessati presentano la SCIA in occasione dell'adeguamento dell'esercizio dell'attività in forma consorziata o per l'adeguamento relativo a mezzi, attrezzature, personale. Inoltre, la SCIA deve essere presentata in relazione ad altre modifiche sostanziali riguardanti l'attività di autoscuola quali: variazione dell'organico relativamente all'inserimento/sostituzione ed estromissione del personale docente o del Responsabile didattico; variazione della forma societaria o dei componenti societari; variazione della sede, rinuncia all'esercizio dell'attività, variazione del parco veicolare dell'autoscuola.

Anche ai trasferimenti del complesso aziendale si applica la SCIA (vedasi "Criteri ed orientamenti dell'Ufficio Amministrativo Trasporti  e Allegato B"): la continuità nell’esercizio dell’attività di autoscuola avviene nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, i cui contenuti gli interessati si impegnano a rispettare con apposita autocertificazione. Si evidenzia al riguardo che in relazione ai contenuti di cui all’art. 20 c. 6 della legge 120 “disposizioni in materia di sicurezza stradale”  le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B adeguano lo svolgimento dell’attività di autoscuola per la formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola.

Anche in caso di variazione (inserimento, sostituzione od estromissione) dei collaboratori dipendenti (cd. Addetti di segreteria) l'autoscuola presenta la relativa SCIA (si rinvia al procedimento di collaboratori addetti di segreteria)

Gli interessati devono inoltre preventivamente comunicare alla Città Metropolitana lo svolgimento di attività diverse all'interno dei locali dell'autoscuola (si ricorda che sono compatibili solo le attività riconducibili alla circolazione stradale).

Qualora poi le Imprese intendano ristrutturare e/o ampliare la sede dell'autoscuola devono informare la Città Metropolitana mediante specifica comunicazione impegnandosi a rendere nota l'avvenuta conclusione dei lavori realizzati. 

Il legale rappresentante del Consorzio costituito da Autoscuole ai sensi dell'art. 123 c. 7 del D. Lgs. 285/1992 presenta SCIA di riconoscimento quale Centro di istruzione automobilistica all'Ufficio della Città metropolitana, secondo i criteri fissati dal DM 317/1995; analogamente, la revoca dell’atto di riconoscimento a suo tempo rilasciato dall’Ente provinciale per cessazione dell’attività del centro di istruzione viene comunicata in regime di SCIA. 

Vanno altresì comunicate dal Responsabile del Centro di istruzione automobilistica le variazioni concernenti la sede e l’organico, come da apposita modulistica scaricabile dal sito.

 

 
 
Contatti

Servizio amministrativo Trasporti

Dott.ssa Annalisa Autiero - Dott.ssa Lisa Mazzoni 

Sede: Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna

Telefono: 051.659 8390 - 051.659 8514  

E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it  

 

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 9.00 alle 13.00 (solo su appuntamento telefonico)

Orario di ricevimento telefonico: tel. 051.659 8390 - 8514 lunedì e giovedì  dalle 9.00 alle 11.00