Provvedimenti sanzionatori in materia di autoscuola / centri di istruzione automobilistica

 
Descrizione:

La vigilanza amministrativa e tecnica nel comparto autoscuole, attribuita alla Province ai sensi dell’art. 123 CdS (D.Lgs n. 285/1992), a cui – in relazione al territorio provinciale di Bologna, dal 1/01/2015 è subentrata la Città metropolitana, comprende l’attività di accertamento degli illeciti amministrativi nell’esercizio dell’attività di Autoscuola e nei Centri di istruzione automobilistica, a cui segue l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

In particolare, l’art. 123 CdS contempla i casi di violazioni a cui conseguono sanzioni, sia non pecuniarie (commi 8, 9 e 9 bis) sia pecuniarie (commi 11, 11 bis e 12), queste ultime anche accompagnate da sanzioni amministrative accessorie. A livello procedurale, l’applicazione delle sanzioni non pecuniarie segue l’art. 336 del DPR 495/1992 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada-, mentre per le sanzioni pecuniarie la normativa di riferimento è costituita dagli art. 200 e ss. del CdS unitamente ai principi generali della L. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative (come recepita dalla Legge regionale 21/1984) e della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Le sanzioni non pecuniarie (il cui procedimento sarà puntualmente trattato) sono:

- Sospensione dell’attività da 1 a 3 mesi (art. 123 – comma 8) quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale, (ossia della Città metropolitana);

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale (leggasi Città metropolitana) ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

 

- Revoca dell’attività (art. 123 – comma 9) quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

 

- Revoca dell’idoneità tecnica del titolare(art. 123 – comma 9 bis introdotto dalla L. 40/2007) adottata in caso di revoca dell'attività per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

 

Le sanzioni pecuniarie (il cui procedimento non sarà trattato) sono previste nei seguenti casi:

  • Esercizio in carenza di D.I.A. o requisiti (art. 123, comma 11). Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI;

  • Esercizio abusivo(art. 123, comma 11 bis) L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall’art. 123 costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9 bis dell’art. 123 (vedi sopra).

  • Insegnamento senza abilitazione (art. 123, comma 12). Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 ad euro 594,00.

    In tutte le ipotesi sopra indicate si deve considerare l'aggiornamento degli importi delle sanzioni ai sensi dell'art. 195 comma 3 del codice della Strada.

Le sanzioni pecuniarie sono accertate dai funzionari preposti all'attività di vigilanza e sono contestate dai soggetti indicati dall'art. 12 del Codice della Strada, compreso pertanto il Corpo di Polizia provinciale.

 

 Si consideri che attualmente (a seguito della riforma introdotta con la L.40/2007 all'art.123 CdS e con la L.122/2010 all'art.19 L.241/90), l’avvio dell’attività di autoscuola non è più soggetta a regime autorizzatorio ma a SCIA; permane tuttavia il potere di vigilanza della Città metropolitana sul regolare funzionamento dell’attività nei termini indicati dalla normativa sanzionatoria.

 
Modalità di accertamento delle violazioni e avvio del procedimento:

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie prende avvio dagli accertamenti svolti dagli organi di controllo (funzionari e agenti individuati dall’Ente e abilitati a svolgere gli accertamenti e tutte le altre attività previste dalla legge statale, Polizia stradale).

 

In generale, gli organi di controllo possono: assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e di luoghi - diversi dalla privata dimora-, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13 L. 689/1981). L’accertamento può essere effettuato anche a seguito di segnalazioni da parte di altra Autorità pubblica competente o pervenute da privato per irregolarità di cui venga a conoscenza.

 

Al procedimento si applicano i principi generali della L. 689/1981 (legalità, colpevolezza, responsabilità personale e non trasmissibilità agli eredi, solidarietà, concorso di persone, specialità e i criteri di gradualità e di proporzionalità per la determinazione della sanzione). Le sanzioni vengono applicate dall’Amministrazione sulla base di criteri di gradualità e di proporzionalità sulla base della gravità delle violazioni accertate nelle ipotesi concrete, in mancanza di criteri stabiliti nella normativa nazionale .

 

Per il dettaglio sulle modalità dei controlli e sui requisiti sottoposti a verifica si rinvia ALLA PAGINA CONTROLLI UFFICIO AMM.VO TRASPORTI/IMPRESE DI CONSULENZA e alla correlata pagina

 

 
Modalità di contestazione e esercizio dei diritti dell'impresa:

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale dell’autoscuola/centro di istruzione, entro di norma quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio della Città metropolitana preposto. Il verbale costituisce normalmente comunicazione d’avvio del procedimento che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del verbale.

 

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

 

Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al paragrafo precedente, la Città metropolitana valuta la possibilità di applicare i diversi provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 123, comma 8 (sospensione attività), comma 9 (revoca attività), 11 (esercizio con carenza dei requisiti – sanzione pecuniaria e accessoria dell’immediata chiusura e cessazione attività); 11 bis (esercizio abusivo – sanzione pecuniaria) 12 (sanzione pecuniaria in capo agli operatori delle autoscuola) entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

 

Nelle more dell'espletamento della procedura l’organo competente può comunque adottare le misure urgenti ritenute più idonee, comprese quelle cautelari a garantire l'osservanza della normativa vigente.

 

Presentazione di scritti difensivi

Gli scritti difensivi e i documenti di cui al precedente paragrafo possono essere presentati, in carta semplice con le seguenti modalità.

 

 
Tipologia sanzioni:

Le sanzioni non pecuniarie (diffida, sospensione e revoca) vengono irrogate in base al principio di gradualità, ove possibile, correlato alla gravità della sanzione commessa.

La diffida consiste nell’ammonimento scritto al Titolare/Legale Rappresentante di Autoscuola/centro di Istruzione automobilistica, nell’esercizio dell’attività d’impresa, a tenere comportamenti conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. Il provvedimento di diffida può contenere un termine entro il quale il trasgressore deve eliminare le irregolarità riscontrate , per non incorrere in sanzioni più gravi (sospensione, revoca, sanzione pecuniaria) previste dall’art. 123. La diffida costituisce inoltre di per sé un provvedimento sanzionatorio.

 

La sospensione temporanea dell’attività può assumere una duplice valenza sanzionatoria e cautelativa allo stesso tempo, al fine di evitare che soggetti carenti di requisiti normativi previsti per l’attività di autoscuola, nelle more di ripristino delle condizioni per il regolare svolgimento dell’attività (es. difformità sanabili dei locali) operino in modo illegittimo.

La sospensione da uno a tre mesi è prevista nei casi di cui all’art. 123 C.d.S comma 8 (irregolare attività di autoscuola, mancata sostituzione di Insegnanti/Istruttori non più idonei; inottemperanza a disposizioni dell’ufficio della Città metropolitana circa il regolare svolgimento dell’attività).

 

La revoca dell'autorizzazione (da intendersi come provvedimento della Città metropolitana di divieto di prosecuzione dell'attività ora in regime di SCIA)  è il provvedimento più grave tra le sanzioni amministrative non pecuniarie in quanto comporta la cessazione definitiva dell’attività. L’art. 123 CdS distingue tra due ipotesi: la revoca dell’attività nelle ipotesi previste dal comma 9, e la revoca dell’idoneità tecnica, ipotesi introdotta dalla L. 40/2007 quando al titolare sia già stata revocata l’autorizzazione all’attività per carenza dei requisiti morali.

 

La revoca dell’idoneità tecnica del titolare, che viene adottata nel caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali in capo allo stesso. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

 

 
Conclusione del procedimento:

Qualora l’Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazione contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l’accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione degli atti, a cura del il Dirigente dell’Ufficio o Servizio preposto all’attività. Analogamente, nell’ipotesi di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue.

Nelle ipotesi di inottemperanza alla diffida e qualora ricorrano gli estremi di cui agli art. 123 commi 8, 9 e 9 bis, a seguito di valutazione della gravità delle violazioni contestate nelle ipotesi concrete, il Dirigente dell’Ufficio o Servizio preposto all’attività può adottare i provvedimenti di sospensione dell’attività o di revoca (dell’attività o dell’idoneità tecnica).

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott. Nicola Colacicco

tel: 051.659 8373 - 8514 - 8390 - 8118 fax: 051.659 8890

e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario: MARTEDI ore 9:00 -12:00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Termine di conclusione:

90 GG dal ricevimento della contestazione

 
Organo sostitutivo:

Direttore Generale

 

 
Ricorsi al provvedimento:

L’interessato può impugnare il provvedimento di diffida/revoca/sospensione:

  • ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;

  • ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

 
Normativa di riferimento:
  • art. 123 del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada
  • art. 336 del DPR 495/1992 - Regolamento di attuaz. Al Codice della Strada
  • L. 241/90 e s.m.i.
 
 
 


Data ultimo aggiornamento: 16-03-2022