Veicoli agricoli RUE 167/2013

 

Sulla G.U. dell’UE n. 60 del 2/3/2013 è stata pubblicato, con entrata in vigore il 22.03.2013, ed attuabile dal 1° gennaio 2016, il Regolamento UE 167/2013 relativo “all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali”. Le nuove norme sono diventate operative dal 1 gennaio 2018.

Questo unico grande provvedimento raccoglie tutte le norme europee relative all’omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature intercambiabile trainate.

Noto anche come “Mother Regulation” insieme ai relativi Atti delegati della Commissione, questo Regolamento va ad integrare il Nuovo Codice della Strada, secondo il principio di gerarchia delle fonti di diritto di cui al c. 7/106 del medesimo.

La normativa MR stabilisce l’obbligatorietà dell’omologazione europea solo per i veicoli di categoria T cioè, i Trattori (nominati dal nostro Codice della Strada “Trattrici”).

Per i Trattori C “cingolati” e T4.1 (con telaio alto) e T4.2 (extra-large) ad “uso speciale” e per le categorie R Rimorchi e S Attrezzature Intercambiabili Trainate (nominate dal nostro Codice della Strada “Macchine agricole operatrici”), il Costruttore può invece scegliere se richiedere l’omologazione globale o uniformarsi alle prescrizioni nazionali mentre, macchine operatrici semoventi come le mietitrebbiatrici, macchine operatrici per attività cantieristica, sgombraneve e carrelli sono escluse dall’applicabilità della norma comunitaria.

In relazione a questo, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha emanato Circolari come la n. 22192/20 e la 31802/20 per governare la circolazione delle “ingenti masse” presentate da questi veicoli e loro treni agricoli con omologazione comunitaria (RUE 167/2013) e la n. 19962/20 per fornire informazioni e chiarimenti per allineare le norme comunitarie ai veicoli agricoli con attrezzature portate e semiportate

L'autorizzazione per i veicoli agricoli eccezionali con “omologazione globale”, ai sensi dell’art. 104 del N.C.d.S., con periodo di validità massimo due anni e possibilità di rinnovo, è rilasciata con le stesse modalità dei veicoli con omologazione nazionale per quanto concerne le imposte di bollo e gli oneri istruttori da versare nonchè, i relativi documenti di legge da allegarsi in sede di istanza.

 

 
 
Veicoli agricoli RUE 167/2013
 
 

Si precisa che i Complessi (Treni) Agricoli con massa complessiva superiore a 30 t. se a 3 assi, 40 t se a 4 assi e 44 t a 5 o più assi devono sempre il rilascio sia dell’autorizzazione (c. 8, dell’art. 104 del N.C.d.S.) in quanto eccedenti in massa (art. 62 N.C.d.S.), sia l’indennizzo per la maggiore usura della strada (art. 18 del Regolamento) con riferimento agli importi per la condizione di “veicoli atti al carico” (vedi tabella di usura, quivi consultabile).

Per questi Complessi che superano le regolari masse, è necessario in sede di istanza specificare le strade (elenco) o i percorsi diversi che si intendono percorrere ed autorizzare.

Per quanto concerne i Trattori equipaggiati con attrezzature da lavoro (portate/semiportate), l’autorizzazione e detto indennizzo di usura sono dovuti se vengono superate le masse massime attribuite dal Regolamento Europeo (trattori a 2 e 3 assi rispettivamente 18t e 24t, a 4 o più assi 32t e cingolati 32t).

L’autorizzazione in stato di eccezionalità è sempre dovuta anche in eccedenza di sola sagoma (larghezza/lunghezza/altezza), sia in relazione all’uso di pneumatici larghi, sia per l’installazione di attrezzature/apparecchiature di lavoro che per aspetti costruttivi (art. 61 del N.C.d.S.).

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line”.