Per il servizio di sgombero della neve, oltre ad essere utilizzate le trattrici agricole, all'uopo predisposte e prese in considerazione nello specifico capitolo dedicato, possono essere impiegati anche specifici veicoli quali automezzi leggeri di media potenza, autocarri medio leggeri, ecc... Per questi veicoli la domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di rinnovo è in carta semplice.
I veicoli, a trazione integrale o a trazione semplice, più leggeri sono muniti di una lama sgombraneve mentre quelli più pesanti possono montare anche potenti vomeri sgombraneve ideale per sfondare muri di neve, per ripulire le sedi stradali, per ammucchiare neve, liberando piazze e strade. Questi veicoli devono essere specificatamente omologati ed immatricolati come veicoli sgombraneve eccezionali in quanto devono prevedere:
Qualora, si voglia invece trasformare un veicolo normale in sgombraneve, è necessario sottoporlo a visita e prova presso il competente UMCTC o CPA del DTT, che in caso di esito positivo, aggiorna la carta di circolazione autorizzando il montaggio della attrezzatura sgombraneve con le relative prescrizioni da osservare per la marcia su strada.
Questa lama (o questo vomero), solitamente orientabile ed in alcuni casi ripiegabile o riducibile, quando comunque eccede la larghezza di m. 2,55 porta il veicolo a superare i limiti di sagoma di cui all'art. 61 del Codice configurandolo a tutti gli effetti "veicolo eccezionale" e pertanto, soggetto a specifica autorizzazione di cui all'art. 10, c. 6 del Codice ed art. 13, c. 2B, lett. a) del Regolamento per la circolazione su strada.
E' un'autorizzazione periodica per una durata di 12 mesi, rinnovabile.
Il transito è autorizzato limitatamente all'effettuazione dei trasferimenti in previsione di precipitazioni nevose e per il ritorno alla sede su tutte le strade di proprietà della Città Metropolitana di Bologna e su quelle dei propri Comuni, con esclusione dei Centri Storici per i quali sono quest’ultimi a rilasciare l’eventuale nulla osta; infatti, l'autorizzazione art. 10 del Codice non pare possa ricorrere al momento di sgombero della neve, poiché il veicolo è considerato all'interno di un "cantiere stradale" dove è in opera per ripristinare le condizioni originale ed ottimali della sede stradale e pertanto, soggetto esclusivamente all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 38 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (veicoli operativi).
La normativa prevede che tali mezzi non siano soggetti all'obbligo della scorta tecnica se non superano la larghezza di 3,20 m. (art. 16, c. 3 del Regolamento del Codice).
In senso di trasferimento di marcia su strada, la lama sgombraneve dovrà comunque rispettare la larghezza massima indicata nei documenti di circolazione. L'autorizzazione è rilasciata, salvo esigenze gravi ed indifferibili, o per accertate necessità, per il transito su tutte le strade in quanto trattasi di "un servizio di pubblica utilità".
Quanto sopra, non esime, se il transito interessa le strade di altri Enti, dall'acquisizione del relativo nulla-osta, per il rilascio dell'autorizzazione.
Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .