Veicoli ad uso speciale

Veicolo uso speciale (autogrù)
Veicolo uso speciale (autogrù)

Per la categoria dei veicoli ad uso speciale (come gli autoveicoli gru o attrezzati con gruppi elettrogeni o presse mobili per auto compattazione di veicoli, rottami ferrosi e non,  le autopompe per cls, etc.), di cui all'art. 13, c. 2B, lett. a), del Regolamento di esecuzione, è rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile.
La domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di rinnovo è in carta semplice.

E' peraltro previsto che le autogrù possano essere autorizzate contestualmente con veicoli eccezionali al loro seguito per il trasporto esclusivo di attrezzature ad esse complementari (es. zavorre, etc.).

In questo ultimo caso, la formazione del convoglio può essere limitata di numero di veicoli ed assoggettata ad obblighi e prescrizioni particolari in relazione al tipo di transito da effettuarsi; nell’eventualità di un convoglio composto da più di due veicoli eccezionali, potranno doversi adottare anche modalità specifiche nell’utilizzo di mezzi e di personale della scorta tecnica, abilitato e non.  

Questi veicoli ad uso speciale, eccedono per sagoma e/o per massa i limiti stabiliti dagli artt. 61 e/o 62 del Codice.

Gli stessi, sono - dotati di speciali attrezzature permanentemente installate - atti ad effettuare specifiche operazioni in particolare, nei cantieri di costruzione e, sono soggette al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada in caso di esubero peso costruttivo.

Di norma quando eccedono di peso, devono corrispondere l'indennizzo per la maggiore usura della strada in via "convenzionale" [art. 18, cc. 4 e 5, lett. a), del Regolamento] per un periodo non inferiore a mesi 4 di circolazione (comma 6, art. 18 del Regolamento).

A tale indennizzo sono assoggettati singolarmente anche i veicoli al seguito delle autogru, adibiti al trasporto delle suddette attrezzature complementari.

Alle Regioni o Città Metropolitane e Province, (per l’attraversamento delle strade comunali, provinciali e regionali) spetta la quota di 7/10 ed all’ANAS di 3/10 (per l’attraversamento delle strade statali ed autostrade libere); vale ricordare che, la quota dei 7/10 deve, a sua volta, dividersi per il n° delle autorizzazioni regionali richieste. Nel caso il richiedente necessiti solo di una delle due autorizzazioni di cui sopra, l’indennizzo per la maggiore usura della strada andrà comunque versato per intero 10/10 a favore dell'Ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.


In alcuni casi, quando il veicolo deve effettuare uno o più viaggi su percorso non definito dall'elenco-strade, viene ad essere soggetto al rilascio di un’autorizzazione di tipo multiplo o singolo, di cui ai cc. 3 e 4 dell’art. 13 del Regolamento, assolvendo l’indennizzo d’usura in via "analitica".

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi aventi portata fino a 100 tonnellate che, per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).  

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).

 

 

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .