Il c. 1 dell'art. 18 del Regolamento dispone che la misura dell'indennizzo dovuta agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse dell'art. 62 del Codice della Strada, da calcolarsi in base alle prescrizioni ed alle tabelle I.1, I.2, I.3 (parti integranti del Regolamento stesso) e cioè, in via "analitica", è soggetta ad una rivalutazione annuale, a partire dal 1° gennaio 1994, in base alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale).
Il c. 9 dell'art. 18 del Regolamento dispone che gli importi relativi all'indennizzo in via "convenzionale" e di cui al c. 5 del Regolamento stesso, sono soggetti ad una
rivalutazione annuale a partire dal 1° gennaio 1993, in base alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media
nazionale).
Le variazioni adottate sono quelle intercorrenti tra il mese di ottobre 1991 per il convenzionale e di ottobre 1992 per l’analitico e il mese di ottobre dell’anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti, anche se ufficialmente note al 1° dicembre.
A piè di pagina, la consultazione del link "Oneri usura" consente di conoscere gli importi di indennizzo convenzionale (ovvero, predefinito) da pagare per l'anno 2024 in funzione delle diverse tipologie di veicoli e trasporti eccezionali.
Per il calcolo dell’indennizzo convenzionale la percentuale di rivalutazione da applicare è il 107,5 %, mentre per l’analitico (ovvero, al chilometro su percorso definito) è il 97,7%.
A maggior esplicitazione, si allegano le specifiche "Tabelle ISTAT” dalle quali, si evincono sia i coefficienti moltiplicatori per l'adeguamento ad oggi degli importi indicati in origine dal Regolamento di esecuzione nel Codice della Strada, di cui all’art. 18, c. 5), lett. a) e b) e cioè, il 2,075 per l'indennizzo convenzionale (ovvero, predefinito) e l'1,977 per l'indennizzo analitico (ovvero, a chilometro su percorso definito).
La variazione % intervenuta per l’anno 2024 è del + 1,7 nel periodo di riferimento dal mese di ottobre 2023 allo stesso mese dell’anno precedente (*).
(*) L’art. 18, cc. 1 e 9, del Regolamento di esec. del Codice della Strada prevede l’adeguamento annuale degli importi degli indennizzi per la maggiore usura della strada in base all’indice Istat (FOI_famiglie, operai e impiegati).