Si premette che prima dell’avvento del DPR n. 31/13 la regolamentazione non individuava alcuna modalità certa per il rilascio di autorizzazioni per la circolazione di prova per le macchine agricole eccezionali, di cui all’art. 104 Cod., con la conseguente domanda se quindi questa potesse essere attuabile; ora invece, si vengono ad identificare le seguenti modalità.
Per la circolazione di prova (art. 98 Cod.) di una macchina agricola eccezionale identificata all’origine (con n. targa o n. di telaio) si può rilasciare un’autorizzazione di tipo periodico (in quanto l’art. 268 del Regolamento non prevede il rilascio di provvedimenti di autorizzazione di diversa tipologia, come multipli o singoli) di durata non superiore ai quattro mesi.
L’autorizzazione dovrà riportare del veicolo i suoi estremi identificativi quali, il n. targa se esistente ovvero il n. telaio ed i diversi percorsi o gli elenchi da strade da percorrere.Si concede di poter utilizzare anche più di una targa prova in analogia a quanto già disposto per i veicoli eccezionali identificati.
Inoltre, nel caso invece sia necessario movimentare più macchine della stessa tipologia non identificate all’origine, è consentito il rilascio di un’autorizzazione periodica non superiore all’anno con l’indicazione nella stessa dei limiti massimi di dimensioni e masse della trattrice agricola ovvero della mietitrebbiatrice e così via.
Essendo più veicoli non immatricolati, ogni qualvolta uno di questi sia immesso in circolazione di prova, l’autorizzazione dovrà essere accompagnata da un documento che lo possa identificare, come il certificato di cui all’art. 76 del Codice (certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità). In alternativa, potrà essere utilizzato anche l’ALLEGATO TECNICO, ove è riportato sia il n. di telaio che tutte le altre specifiche tecniche della macchina agricola; questo documento, è rilasciato dal costruttore poiché necessario per le operazioni di successiva immatricolazione.
Si concede di poter utilizzare questa targa prova, anche nell’ambito di più autorizzazioni periodiche, a condizione che si riferisca a veicoli di tipologia diversa. Non è ammesso l’utilizzo di più targhe prova per ogni autorizzazione in quanto non è consentita la circolazione di più veicoli contemporaneamente nell’ambito della stessa autorizzazione.
Per la circolazione con targa provvisoria (art. 99 Cod.) può essere rilasciata unicamente un’autorizzazione periodica, di durata non superiore ad un mese, a seguito di presentazione, in sede di domanda del foglio di via indicante gli estremi della targa provvisoria rilasciato dal competente Ufficio per la motorizzazione; di norma, questa autorizzazione dovrebbe indicare un unico percorso, come ad esempio, quello utile ad oltrepassare il confine di Stato per ragioni di esportazione.
Per la circolazione delle macchine operatrici eccezionali, di cui agli artt. 58 e 114 Cod., (autogrù, benne caricatrici, rulli compressori, vibrofinitrici, etc), si dispongono le stesse disposizioni già previste per le macchine agricole eccezionali con il rilascio di una autorizzazione di validità annuale.
In ogni modo, tale periodo di validità potrebbe risultare inferiore a quello annuo in quanto legato alla durata di utilizzo della targa prova o targa provvisoria.
Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili per le macchine agricole eccezionali e per le macchine operatrici che per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.
Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012). Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito. Pertanto, nel caso di controllo, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, su copia cartacea recante la data del transito. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).
Per ulteriori informazioni ed indicazioni consultare la pagina della normativa e commenti.
Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .