Indennizzo per la maggiore usura della strada

L'art. 18 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada stabilisce l'indennizzo per eccezionale usura della strada per i veicoli od i trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Codice. Per le autorizzazioni di tipo singolo/multiplo, la misura dell'indennizzo si calcola in base alle prescrizioni ed alle Tabelle I.1, I.2 e I.3 dell’art. 18 Regolamento, in relazione alla massa del veicolo e alla sua distribuzione sugli assi, alle caratteristiche costruttive ed alla lunghezza del percorso stradale, mediante l'applicazione della seguente formula:

I = L x U

I = Indennizzo per eccezionale usura

L = Lunghezza complessiva del percorso eseguito

U = Costo d'uso per eccezionale usura, espresso in Euro/Km.


Per le autorizzazioni di tipo periodico, è consentita una diversa valutazione dell’indennizzo cioè, quella "convenzionale", per i veicoli o i trasporti in eccedenza di massa, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B) del citato Regolamento, in quanto, il richiedente, non è in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

In particolare, qualora il numero degli assi del complesso veicolare sia superiore a 8 (otto) l’indennizzo convenzionale dovuto, è soggetto ad un regime di minor tassazione in quanto, a parità di carico, diminuendosi la concentrazione del peso dello stesso sui singoli assi si usura meno il manto stradale e meno si viene a pagare.

Caso particolare è quello del complesso fino a 56 tonnellate per trasporto di macchina operatrice da cantiere, costituito da un veicolo classificato mezzo d'opera, dove per la motrice o trattore stradale andrà corrisposto l’indennizzo di cui all’art. 34 del C.d.S. a favore delle Casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo (importo di pari valore e durata della tassa di possesso) mentre per il rimorchio o semirimorchio non classificato mezzo d'opera, quello in via convenzionale, sulla massa degli assi gravanti a terra da carta di circolazione, di cui all'art. 18 Reg. del C.d.S., da corrispondere all’Ente/i che rilascia/no l'autorizzazione.

E' importante rammentare che gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali per i veicoli di cui sopra, non possono essere versati in soluzioni inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata (comma 6, art. 18 del Reg. 495/92).

Qualora gli itinerari interessino sia le strade statali e sia quelle provinciali e comunali della Regione, l'importo da versare per assolvere l'indennizzo di maggiore usura della strada dovrà essere corrisposto nella misura di 3/10 al Compartimento Regione Emilia-Romagna dell'A.N.A.S. e di 7/10 alla Città metropolitana di Bologna; qualora i veicoli e i trasporti eccezionali impegnino la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete agli Enti di ciascuna Regione deve essere ripartita tra le stesse e tutti i pagamenti dovranno essere attestati in sede di domanda.

Qualora l'itinerario richiesto interessi solo le strade statali o quelle provinciali/comunali, l'importo dovrà essere corrisposto per intero all'unico Ente che rilascerà l'autorizzazione (A.N.A.S. o Città metropolitana di Bologna).

Il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada deve essere effettuato con le modalità previste nello sportello telematico T.E. ON LINE della Regione Emilia-Romagna (attraverso l’integrazione del PagoPA) prima dell’inoltro della richiesta di autorizzazione.

Per conoscere gli importi sia degli oneri accessori e sia dell'indennizzo per la maggiore usura della strada di tipo "convenzionale" riferita al periodo di un anno e sue frazioni consultare sia questo sito o lo sportello telematico T.E. ON LINE della Regione Emilia-Romagna.