In applicazione dei commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. n° 83 del 30-07-2020 che modifica la data di cessazione dello "stato di emergenza sanitaria" dal 31.07.2020 al 15.10.2020 disposto dalle norme precedenti, si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, le autorizzazioni rilasciate ed in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 conservano la loro validità per novanta giorni a partire dal 15 ottobre 2020 e quindi, fino al 13.01.2021.
Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 13.01.2021. Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell’autorizzazione (formata dall’autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 13 gennaio 2021. Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente AVVISO.