In seguito all'emanazione del DM. 17/2011 e s.m.i., che disciplina la formazione (iniziale e periodica) degli Insegnanti - Istruttori, la Città metropolitana di Bologna, per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla regolarità dell'attività di autoscuola ha definito alcuni criteri in maniera schematica per il conteggio della scadenza per adempiere alla formazione periodica obbligatoria biennale. A tal fine ha adottato l' orientamento approvato con determina dirigenziale n. 152035 del 24/10/14, con relativi allegati e successive modifiche al pg. 178416/2014, in calce riportati.
Si evidenzia che in tutti i casi in cui il docente NON è in regola con gli obblighi di formazione periodica NON può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso.
Si evidenzia inoltre che per i soggetti già inseriti nell'organico di autoscuola che risultino da un controllo successivo NON in regola con la formazione l'Ufficio procederà in via sanzionatoria con procedimento di contestazione nei confronti sia dell'autoscuola sia dell'operatore.
La violazione delle disposizioni di cui al citato D.M. 17/2011 comporta la SOSPENSIONE dell'abilitazione dalla scadenza prevista per la formazione per l'interessato fino all'emissione dell'attestato che rinnova l'obbligo di formazione periodica, tale SOSPENSIONE resta annotata nella banca dati dell'Amministrazione al fine di valutare l'esperienza complessiva del docente interessato.
Si riporta di seguito il riepilogo delle scadenze della formazione suddivise per tipologie.
A) Insegnanti-Istruttori che hanno conseguito l'abilitazione rilasciata sotto la previgente normativa (prima del 25.03.2011): la scadenza della prima formazione biennale è stata il 25/03/2013, poi le successive avvengono ogni due anni quindi da ripetere entro il 25.03.2015, poi al 25.03.2017 e così via. Il corso può comunque essere frequentato a partire dai SEI MESI prima della scadenza. Con tali modalità la validità dell'abilitazione è rinnovata con continuità.
B) Insegnanti-Istruttori che hanno conseguito l'abilitazione rilasciata dopo l'entrata in vigore della nuova normativa (DOPO il 25.03.2011): la formazione va rinnovata entro i due anni successivi al conseguimento dell'abilitazione intesa come data dell'abilitazione, e poi rinnovata entro i due anni successivi alla prima scadenza rispetto alla originaria data di conseguimento dell'abilitazione che viene verificata per ciascun abilitato (es.: attestato emesso 1 luglio 2013, prima scadenza al 1 luglio 2015, seconda scadenza al 1 luglio 2017 e così via..).
Il corso può comunque essere frequentato dai SEI MESI prima della scadenza. Con tali modalità la validità dell'abilitazione è rinnovata con continuità.
C) Formazione unica per insegnanti /istruttori di autoscuola: a decorrere dal 18 marzo 2014 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato D.M. 30/2014 al D.M. 17/2011) il soggetto in possesso della doppia abilitazione può assolvere all'obbligo di formazione periodica partecipando ad un solo corso. Si distinguono tre ipotesi di seguito sintetizzate.
1. Soggetto con entrambe le abilitazioni rilasciate in base alla PREVIGENTE NORMATIVA (prima del 25.03.2011): dal 18/03/2014 l'interessato partecipa a un solo corso di 8 ore entro la scadenza prevista alla data fissa del 25/03/2015, data di scadenza comune ad entrambe le abilitazioni e le stesse si rinnovano senza interruzioni fino alla scadenza futura del 25 marzo 2017 e così per le successive scadenze.
2. Soggetto con entrambe le abilitazioni rilasciate in base alla NUOVA NORMATIVA (dopo il 25.03.2011): dal 18/03/2014 l'interessato partecipa a un solo corso di 8 ore entro la scadenza prevista per l'abilitazione conseguita con attestato avente data più risalente; entrambe le abilitazioni si rinnovano senza interruzioni fino alla scadenza futura dell'attestato più risalente e così per le successive scadenze.
3. Soggetto che ha conseguito un'abilitazione con la PREVIGENTE NORMATIVA (prima del 25.03.2011) e la successiva in base alla NUOVA NORMATIVA (dopo il 25.03.2011): dal 18/03/2014 l'interessato partecipa a un solo corso di 8 ore entro la scadenza prevista alla data fissa del 25/03/2015 per la prima abilitazione conseguita, entrambe le abilitazioni si rinnovano senza interruzioni fino alla scadenza del 25.03.2015 entro cui deve essere frequentato un solo corso e così per le successive scadenze.
Le Autoscuole dell'area metropolitana di Bologna mediante apposita comunicazione dovranno comunicare alla Città metropolitana di Bologna l'avvenuta formazione dei propri collaboratori in organico (vedasi comunicazione a fondo pagina).
Inoltrare il modulo alla seguente PEC trasporto.privato@cert.cittametropolitana.bo.it