Si pubblica il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Dipartimento per la Mobilità sostenibile del 8 aprile 2022, n. 145 in merito all’ “Attuazione delle modifiche ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”. In merito al contenuto dell’art 6, di seguito riportato, di competenza dello scrivente Servizio, precisiamo che siamo in attesa della circolare esplicativa contenente ulteriori indicazioni ed istruzioni operative riguardanti la tematiche di interesse e che dunque, attualmente, non siamo in grado di fornire ulteriori specifiche e delucidazioni riguardo le criticità che tale riforma ha fatto sorgere. Sarà comunque cura dello scrivente Servizio fornire tempestivamente pubblica comunicazione qualora dovessero sopraggiungere aggiornamenti in merito alla tematica trattata ed adeguarsi di conseguenza.
Art. 6 (Dimostrazione del requisito di idoneità professionale)
1. Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale l’impresa indica un soggetto che ricopra la funzione di gestore dei trasporti conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del regolamento(CE) n. 1071/2009.
2. Le imprese che effettuano trasporto stradale di merci, che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai fini dell’ottenimento della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada devono indicare, quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.
3. Il gestore dei trasporti, designato da un’impresa che ha in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020,.
4. All’articolo 3, comma 1 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio 2013 n. 79, è aggiunta la lettera seguente:
“c) esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207.”.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, l’ammissione all’esame integrativo di cui al comma precedente è riservata ai soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.