Taxi

Taxi

Sono definiti autotrasporti pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

 

Sono servizi pubblici non di linea:

  • il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
  • il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

 

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata, con stazionamento in luogo pubblico stabilito dal Comune; il prelevamento dell’utente e/o l’inizio del servizio avvengono di regola all’interno dell’area comunale, ma è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei Comuni interessati.


Il Comune, con proprio regolamento, stabilisce:

  • il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
  • le modalità per lo svolgimento del servizio;
  • i criteri per la determinazione delle tariffe;
  • i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza;

E' inoltre consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Con l’art. 36 del DL n. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 214/2011 successivamente modificato dal DL. N. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è stata istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, alla quale è stata attribuita la funzione di supportare Comuni e Regioni nell’adeguare la normativa in materia di taxi ai principi europei di libera concorrenza.

Secondo il DL 1, i Comuni, ove ritenuto necessario (anche in base alle analisi effettuate dall'Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili), a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, dovrebbero incrementare il numero delle licenze bandendo concorsi straordinari per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.


I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono:

  • essere titolari di impresa artigiana di trasporto e, quindi, essere iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane;
  • associarsi in cooperative di produzione e lavoro;
  • associarsi in consorzi di imprese artigiane;
  • essere imprenditori privati;

 

 

Condizioni per l’esercizio dell’attività
L’esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza, che viene rilasciata, attraverso uno specifico concorso bandito dal Comune o a seguito di subingresso, a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali e che abbia la proprietà o la disponibilità  in leasing del veicolo o natante.
Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi o di collaboratori o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. I titolari di licenza taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Unione Europea dove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentono. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, qualunque sia la destinazione, fermo restando che il taxista può avvalersi della collaborazione di familiari, purché siano iscritti nell’apposito ruolo.

 

 

Il taxista può essere temporaneamente sostituito alla guida del taxi da persone iscritte nell’apposito ruolo, per i seguenti motivi:

  • per ragioni di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  • per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni;
  • per sospensione o ritiro temporaneo della patente;
  • nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

Il d.l. 4 luglio 2006, n. 223 ha stabilito, fra l’altro, che i Comuni possano:

 

  • prevedere il rilascio, a favore degli operatori esistenti, di licenze temporanee o stagionali, per fronteggiare particolari eventi straordinari;
  • prevedere forme innovative di servizio;

Per svolgere l’attività è necessario essere iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, avere acquisito un certificato di idoneità professionale e avere acquisito, previo concorso pubblico e abilitazione professionale, la licenza all’esercizio dell’attività.

 


Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Chi intende svolgere un servizio di taxi o di noleggio auto con conducente deve iscriversi al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento all'abilitazione alla guida e alla conoscenza geografica e toponomastica del territorio.
L'iscrizione nel ruolo è necessaria anche per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito e/o un viaggio determinato. Per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è requisito indispensabile il possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP), inoltre, i soggetti che aspirano all'iscrizione al ruolo devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.


a) per quanto riguarda il requisito di idoneità morale l'aspirante deve dichiarare nella domanda di iscrizione al ruolo l'assenza delle seguenti condanne: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione nonché l'assenza di carichi pendenti. L'aspirante deve altresì dichiarare la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.


Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

  1. abbia riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
  2. abbia riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
  3. abbia riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
  4. risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. Il predetto morale deve essere posseduto dal titolare della impresa, dai suoi dipendenti, soci o collaboratori familiari.


b) Per quanto riguarda il requisito di idoneità professionale l'aspirante deve dichiarare, in sede di istanza per la iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti per la eventuale iscrizione di diritto o, negli altri casi:


– il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada; di autovetture, motocarrozzette e natanti;
– di avere età non superiore agli anni 70 per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
– il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
– il possesso della patente nautica (solo per la apposita sezione di ruolo);
– assolvimento dell'obbligo scolastico;
– età non superiore agli anni 65 per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti;

 


Iter amministrativo
La domanda di iscrizione deve essere presentata in bollo alla CCIAA competente, utilizzando i modelli forniti dall’ufficio. Alla domanda vanno allegate le attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e dei diritti di segreteria per l’iscrizione al ruolo.

Nella domanda deve essere autocertificato il possesso dei requisiti richiesti.

L’iscrizione avviene a seguito del superamento dell’esame di idoneità davanti alla Commissione ad hoc, che accerta il grado di cultura generale e di settore necessaria per l’esercizio dell’attività, nonché il possesso dei necessari requisiti morali e professionali.
Per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è requisito indispensabile il possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP).

 


Abilitazione professionale (CAP)
Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E. Il certificato è rilasciato dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C..

 


Requisiti per il rilascio del CAP

  • essere residenti in un Comune della Repubblica;
  • essere in possesso di patente nazionale;
  • presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
  • superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero;

 

Licenza per l’esercizio dell’attività di Taxi
Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese dell’UE.
Per l'assegnazione delle licenze la Giunta comunale provvede alla nomina di una Commissione di concorso, che valuta la regolarità delle domande di ammissione, esamina gli ammessi e valutati i titoli e redige la graduatoria di merito.
Il Comune, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza.

 


Licenza a seguito di subingresso
E’ possibile acquisire la licenza anche a seguito di subingresso in una azienda già operante, dotata di licenza. La licenza fa parte della dotazione dell’azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:

  • sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
  • abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  • sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida (L’attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente);

 

In caso di morte dell’intestatario, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione del Comune a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

 

In caso di subingresso nella licenza per atto fra vivi, sia il titolare della licenza, sia il soggetto alla quale si intende trasferire il titolo devono presentare domanda al Comune, e il subentrante deve dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità dell’autovettura (passaggio di proprietà della vettura del precedente titolare).
In caso di subingresso nella licenza mortis causa, gli eredi devono comunicare al Comune il decesso entro 30 giorni dall’evento, specificando:

  • la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessario da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità;

oppure

  • la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza.
 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n. 21/1992 o in altro elenco analogo di altro Stato appartenente all’Unione Europea o di altro Stato;
  • Possedere la patente di guida per il veicolo destinato al servizio taxi;
  • Possedere il Certificato di abilitazione professionale (CAP);
  • Non aver trasferito altra licenza di taxi nei 5 anni antecedenti nell’ambito della stessa Provincia;
  • Non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo, appositamente disciplinato;
  • Non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa;
  • Essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un veicolo adatto allo svolgimento del servizio, appositamente collaudato dalla Motorizzazione civile. A tal fine il Comune rilascia un apposito nulla-osta a seguito di domanda in bollo;
  • Essere iscritto alla Camera di Commercio;
  • Non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
  • Non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
  • Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetti ai massimali minimi, previsti per legge;
  • Essere esente da cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs 159/2011 (codice antimafia). Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione;
  • Non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  • Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

 

Tempo
30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al concorso, per redigere l’elenco degli ammessi. Dopo la pubblicazione della graduatoria e la comunicazione dei risultati, i vincitori devono entro 90 giorni presentare le autocertificazioni sulla sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti. Nei successivi 30 giorni sono rilasciate le licenze.

 


Descrizione iter
Il Comune pubblica il bando. L’interessato presenta domanda di partecipazione al bando, secondo le indicazioni dello stesso. A seguito di concorso e di collocazione nella graduatoria in posizione utile per poter ottenere la licenza, l’interessato autocertifica, entro 90 gionri, il possesso dei requisiti richiesti. Il Comune entro 30 giorni, dal deposito delle autocertificazioni, procede alle verifiche sulla correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni dell’istante, e in caso di esito positivo rilascia la licenza. Nel caso di carenze e incompletezze, il Comune può sospendere il procedimento, stabilendo un termine per l’integrazione. L’eventuale comunicazione di diniego deve indicare la motivazione e le modalità di ricorso avverso il provvedimento.

 

 

Modalità di presentazione della domanda
Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi sono presentate al SUAP del Comune, preferibilmente in modalità telematica. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza dell’istante, deve essere autocertificata l’iscrizione al ruolo dei conducenti; deve essere effettuata dichiarazione di impegno e non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio e deve essere documentata o autocertificata la sussistenza di eventuali titoli di preferenza; nonché certificazione medica attestante lo stato di salute rispetto a malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
Per il rilascio della licenza il richiedente deve dichiarare la presenza dei requisiti di idoneità professionale e morale.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori .Sono a carico del richiedente le spese per l’installazione del tassametro.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;

specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
  • D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada;
  • D. P. R. 16 Dicembre 1992,  n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
  • Delibera Consiglio regionale 31 maggio 1994, n. 2009 - Direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: L. 15 gennaio 1992, n. 21;
  • D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 - Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (All. 1, n. 69);
  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 -Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
    razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
  • D.L.  6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
  • D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 – disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
    competitività;
  • Regolamento comunale specifico in materia;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.