Tatuatori e piercing

Tatuatori e piercing

Per attività di tatuaggio si intende quella inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma allo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

 

Per attività di piercing si intende quella inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.


È fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di richiedere all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.


L’operatore deve acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento.


Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.


Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente  difficoltosa.


L’attività può essere esercitata in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
L’esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.


Per svolgere l’attività di tatuaggio e di piercing, è necessaria la frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall’ASL secondo le indicazioni tecniche contenute nelle  linee guida approvate dalla Giunta regionale con Delibera n. 465 dell’11/04/2007.
I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti  previsti  dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali.
Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere iscritto/annotato all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di  Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale;
  • I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

 

Requisiti oggettivi

  • Essere proprietario  o avere ad altro titolo  la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;

per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • L. 8 agosto 1985. n. 443 - Legge quadro per l’artigianato;
  • L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  • Nota Ministero della Sanità 20 febbraio 1998 - Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;
  • Circolare Ministero della Sanità 16 luglio 1998, n. 2.8./633 - Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;
  • Delibera Giunta regionale 11 aprile 2007, n. 465 - Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
  • Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare
  • Dichiarazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista,  tatuatore e piercing

oppure

  • Dichiarazione di inizio attività subingresso con modifiche interne ai locali di esercizio e/o alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

oppure

  • Dichiarazione di subingresso senza modifiche interne ai locali di esercizio e/o alle attrezzature nell’esercizio di attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

eventuale

  • Dichiarazione di accettazione della nomina di Direttore tecnico
  • Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 D.P.R. n. 252/1998
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 12-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.