La vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
Oltre che nelle rivendite, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.
L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.
Le rivendite e i patentini, sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.
Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.
Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.
La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato. L'esperimento dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.
Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.
Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario in 2 categorie. Le rivendite di 1ª categoria, vacanti del titolare, sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non può avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata.
Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza. La gestione non può avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata di novennio in novennio.
In caso di esito non positivo delle aste o dei concorsi previsti, l'Amministrazione può assegnare la rivendita a trattativa privata.
Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione può consentire la presenza, nella rivendita, di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma dell’art. 28 della legge n. 1293/1957 ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il coadiutore ed gli assistenti devono essere provvisti dei requisiti morali di cui agli art. 6 e 7 della legge 1293/1957.
Distanza tra i punti vendita
a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200
b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250
c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300 d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200
In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite esistenti (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti). Nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell’Ispettorato Compartimentale procedere all’istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima. La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
Produttività
Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine. L’importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune.
Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quando, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee, bar delle stazioni di servizio automobilistiche, stabilimenti balneari, caserme e case di pena, stadi e campi sportivi, discoteche, sale Bingo, alberghi, istituti geriatrici e psichiatrici. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Tale distanza, da misurarsi dal centro della linea di mezzeria d’ingresso al relativo piazzale, è elevata a 1 Km quando la rivendita più vicina sia ubicata sulla stessa strada e nello stesso senso di marcia. Le rivendite speciali potranno altresì essere istituite anche all’interno delle sale “Bingo” quando sussista la distanza minima prescritta nel relativo comune di ubicazione. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie:
Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di 8 mesi all’anno.
Secondo la legge 1293/1957, non può gestire una rivendita, chi:
1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorchè, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.
9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative).
Per eventuali normative ed aggiornamenti consultare il sito dei monopoli di Stato: http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/monopoli/tabacchi
Dopo avere individuato l'evento di interesse, l'utente/cittadino/impresa dovrà selezionare il modello di domanda con il medesimo titolo all'interno della piattaforma telematica SUAPBo.
Tutti gli eventi elencati sono pubblicati nella piattaforma telematica suapbo, che dà accesso alla modulistica che trovate sotto.
L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all’ufficio regionale di AAMS competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno. La domanda per l’apertura di rivendite speciali e la domanda per la richiesta dei patentini, va presentata su carta da bollo del valore corrente. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente l’individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l’esatta ubicazione. Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l’ubicazione delle 3 tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell’apposita insegna a “T”) e il comune di ubicazione delle stesse. Sulla base di tale domanda, l’ufficio regionale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all’assegnazione della nuova tabaccheria nei seguenti modi:
a) nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di Provincia, mediante un’asta pubblica b) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone e nell’ordine
Maggiori informazioni si possono trarre dal sito http://www.aams.it
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.