Le strutture sanitarie nelle quali può essere esercitata l'attività professionale da parte del laureato in medicina e chirurgia sono le seguenti:
Studi professionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione
Lo studio professionale singolo e lo studio associato non sono di regola obbligati ad ottenere dal Comune in cui sono ubicati, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.
Poiché nello studio professionale è prevalente la componente di professione intellettuale rispetto a quella dell'organizzazione, per l'esercizio dell'attività è unicamente necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Pertanto, il mero consulto effettuato all'interno dello studio o l'avvalimento da parte del professionista di collaboratori o consulenti finalizzati alla medesima prestazione, ed effettuati sotto la diretta responsabilità del professionista, non implicano complessità dell'organizzazione ed il conseguente assoggettamento al regime dell'autorizzazione.
Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato.
L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.
La circostanza, inoltre, che i singoli professionisti esercitano, ognuno autonomamente e singolarmente, l'attività professionale cui sono abilitati esonera lo studio associato dalla necessità di un direttore sanitario, ma impone, per quanto attiene ad esempio all'esposizione della targa esterna alla sede adibita a studio, che la stessa debba contenere il nominativo di tutti i professionisti associati.
Gli studi professionali, singoli od associati non sono assoggettati ad autorizzazione.
Del pari, non sono assoggettati ad autorizzazione gli studi, singoli od associati, dei medici convenzionati per la medicina generale, che soggiacciono alla specifica normativa convenzionale in virtù del peculiare rapporto che intrattengono con il Servizio Sanitario pubblico. Ne consegue che le forme associative tra medici convenzionati previste e regolamentate dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non rappresentano condizione che comporti obbligo di autorizzazione o che configuri la fattispecie di ambulatorio o poliambulatorio.
Studi professionali (singoli o associati) assoggettati ad autorizzazione
Esiste però una categoria peculiare di studi professionali per i quali è previsto l'obbligo di autorizzazione. Si tratta di una autorizzazione che deve essere posseduta prima di dare avvio all'attività.
Si tratta degli:
Il rischio per la sicurezza del paziente, va determinato rispetto a concrete situazioni relativamente alle quali sia noto possano determinarsi conseguenze negative, come causa diretta della prestazione in sé per la sua specifica natura, o per la possibilità di eventi indesiderati anche a distanza di tempo; il rischio dovrà essere valutato caso per caso con riferimento alla tipologia di prestazione effettuata ed il conseguente assoggettamento, o meno, al regime dell'autorizzazione. Tali criteri valgono tanto per gli studi singoli, quanto per gli studi associati, tenendo presente che per questi ultimi, qualora necessario, il provvedimento di autorizzazione dovrà essere intestato a tutti i professionisti associati.
Gli studi dei medici convenzionati, singoli od associati, per la medicina generale e per la pediatria non rientrano nella categoria degli studi autorizzati, poiché l'attività ordinaria e derivante dai compiti convenzionali di questi professionisti non comporta l'esecuzione di procedure invasive e rischiose, venendo ad eliminare quel rischio correlato con la frequenza sopra citato.
È evidente invece che, nel caso in cui i medici di medicina generale svolgano prestazioni a carattere invasivo (sia nell'ambito dell'attività libero-professionale regolamentata dalla convenzione, che nell'ambito dell'attività ordinaria in regime convenzionale sulla base di progetti concordati con l'Azienda USL), essi risulteranno assoggettati ad autorizzazione secondo quanto previsto nei termini generali sopra esposti.
Ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione
Sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie gli ambulatori e i poliambulatori, in quanto strutture in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività.
Si definisce:
Si tratta di strutture caratterizzate da un'imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo all'imprenditore titolare del provvedimento di autorizzazione), una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al direttore sanitario) ed una responsabilità di ordine professionale, che fa capo all'esecutore della prestazione.
Ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività professionale: "polistudi" o "studi multidisciplinari"
Le attività di polistudi o studi multidisciplinari sono attività in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.
In questi casi, perché non si ricada nel regime dell'autorizzazione, l'erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d'attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell'accettazione - non deve comportare:
Qualora sussistano le condizioni sopraindicate ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.
Le forme associative dei medici convenzionati previste e normate dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non rientrano tra quelle soggette all'obbligo di autorizzazione né concretizzano la fattispecie di ambulatorio o poliambulatorio.
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna
L'autorizzazione deve essere ottenuta prima di dar corso a lavori di costruzione di nuove strutture o, per quelle già esistenti, ad un loro adattamento, ad una loro diversa utilizzazione, ad un ampliamento anche non comportante un aumento di posti letto, o, infine, ad una loro trasformazione.
La Regione Emilia-Romagna ha limitato la necessità di autorizzazione alla realizzazione per le sole strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l'effettuazione di interventi chirurgici in regime di day-hospital o di day-surgery e per quelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. La competenza a rilasciare tale autorizzazione è del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali della Regione.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per attenere l'autorizzazione, nei casi in cui è prevista, è presentata al Comune in cui ha sede la struttura sanitaria, su apposita modulistica predisposta dalla Regione e allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 327/2004.
Solo i titolari di studi odontoiatrici utilizzano il modello 2 bis contenuto nella Delibera di Giunta regionale n. 1099/2004.
Tempo: 90 giorni
Il Comune, attraverso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, accerta il possesso dei requisiti previsti e, sulla base del parere espresso dal Dipartimento, parere che deve essere reso in 60 giorni dalla richiesta, emette il provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione deve essere rilasciato nei 30 giorni successivi alla resa del parere.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti utilizzando un'apposita Commissione di esperti.
Nell'ipotesi in cui si accerti la mancanza di uno o più requisiti, il Comune notifica all'interessato gli eventuali adempimenti da eseguire, assegnando un termine per l'esecuzione degli stessi.
Alla scadenza del termine, il Comune, previa verifica dell'avvenuto superamento delle carenze riscontrate, provvede al rilascio dell'autorizzazione o, qualora riscontri il mancato adeguamento, ne notifica il diniego all'interessato.
Una volta concessa, l'autorizzazione è da ritenersi valida a tempo indeterminato, salvo eventuale revoca dovuta alla verifica della sopravvenuta mancanza dei requisiti.
Accreditamento
L'accreditamento istituzionale è l'atto che conferisce alle strutture sanitarie e ai professionisti lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
Prevede il possesso di requisiti - ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione - che fanno riferimento alla qualità dell'assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione. Essi riguardano le procedure assistenziali, i percorsi assistenziali, i requisiti professionali degli operatori, i risultati dell'assistenza. L'accreditamento è rilasciato a quei soggetti - pubblici e privati - che risultino funzionali alle esigenze della programmazione regionale, elaborata in relazione al fabbisogno assistenziale della popolazione.
Possono essere accreditate strutture sanitarie private dotate di autonomia gestionale, organizzativa e tecnico professionale (strutture = organizzazioni sanitarie, per esempio: un dipartimento, un ospedale, una residenza, un poliambulatorio) o parte di esse; programmi clinico-assistenziali o singoli professionisti.
L'accreditamento è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna (Assessorato sanità), dopo una istruttoria tecnica per la valutazione del possesso dei requisiti condotta dall'Agenzia sanitaria regionale. Le organizzazioni complesse, gli ambulatori monospecialistici e i professionisti hanno requisiti, procedure, tempi di avvio del processo differenziati:
Il rappresentante legale della struttura pubblica o privata inoltra la domanda, su modulo predisposto dalla Regione, al Direttore generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, con relativa documentazione.
Il professionista titolare dello studio o dell'ambulatorio monospecialistico, il rappresentante legale del poliambulatorio, presentano domanda, su apposito modulo predisposto dalla Regione, con relativa documentazione, indirizzata al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, presso l'Azienda Usl territorialmente competente (che verifica, tra l'altro, il possesso di regolare autorizzazione e la rispondenza della richiesta al programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni specialistiche).
La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali verifica la funzionalità della struttura oggetto della richiesta di accreditamento rispetto alla programmazione regionale.
La struttura deve possedere l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e il professionista deve avere lo studio autorizzato se vi svolge attività ad alto rischio per il paziente, o ad alta complessità organizzativa o tecnologica.
La richiesta di accreditamento viene trasmessa all'Agenzia sanitaria e sociale regionale la quale costituisce il Team di valutatori e procede nella visita di verifica.
I risultati emersi dalla visita ispettiva, integrati con dati relativi alle performance del richiedente, sono inviati alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per l'emissione della determinazione di accreditamento.
Il provvedimento di accreditamento deve essere adottato entro e non oltre 9 mesi dalla presentazione della domanda. L'accreditamento può essere concesso con prescrizioni. L'accreditamento è valido per 4 anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su domanda dell'interessato presenta alla Regione almeno 6 mesi prima della scadenza.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Contro il provvedimento autorizzatorio è possibile fare ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi i ricorsi decorrono dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.