Strutture Ricettive Alberghiere e Residenze turistico-alberghiere

campanello

Per strutture ricettive alberghiere, si intendono gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere.

Sono alberghi o hotel le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. La capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40% del totale. Sono residenze turistico-alberghiere e possono utilizzare la specificazione “residence”, le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite. La capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.

Le strutture ricettive alberghiere possono inoltre assumere la specificazione di:

  • motel, gli alberghi particolarmente attrezzati per l’alloggiamento e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, assicurando uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar;
  • meublé o garnì, gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante;
  • centro benessere, gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico;
  • beauty farm, gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici;
  • villaggio-albergo, le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela;
  • centri congressi, le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l’organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni;
  • residenza d’epoca, le strutture alberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 13”, che siano ammobiliati con arredi d’epoca;
  • albergo diffuso, le strutture alberghiere a gestione unitaria ubicate in centri storici di comuni fino a 5.000 abitanti, non composte da un unico edificio, ma facenti capo ad una organizzazione unitaria, costituite da almeno un locale di ricevimento in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o ristorazione e 7 unità abitative;
  • albergo termale, con la ulteriore specificazione di centro benessere o beauty farm, le strutture alberghiere che forniscono in modo stabile servizi termali, sede di attività termale autorizzata;
 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare essere in grado di dichiarare legittimamente la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S;.
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile a tutela dei clienti;
  • Nel caso in cui la gestione dell’attività e di singoli servizi sia affidata a rappresentanti, questi devono essere in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività;

 

Requisiti oggettivi

  • I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, devono rispettare le vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 916/2007;
 
 
Procedimenti

 

Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera

L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere è intrapreso a seguito del deposito di una segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Nella segnalazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione e è allegata la dichiarazione di classificazione. La presentazione della segnalazione di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

La segnalazione di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è invece soggetta alle condizioni previste dalla disciplina di settore (obbligo requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs 59/2010) ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 16/2004, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria1.

Per l'esercizio della somministrazione è in ogni caso obbligatorio il deposito al SUAP di una notifica sanitaria. La notifica è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare, nella quale è attestato il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute sono di competenza dell'Azienda USL.

 

I periodi di apertura delle strutture alberghiere sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno 9 mesi complessivi nell’arco dell’anno solare e per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell’arco dell’anno solare.

Il titolare o il gestore della struttura deve comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune. Eventuali aperture straordinarie e chiusure nei periodi di apertura già comunicati, devono essere preventivamente comunicati al Comune. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell’interessato al Comune.

L’apertura e la gestione di strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest’obbligo il Comune sospende l’esercizio dell’attività fino a che si sia ottemperato.

 

Classificazione

Le strutture alberghiere e le loro dipendenze sono classificate in base alla tipologia e vengono contrassegnate con un sistema che va da 1 a 5 stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite “superior”.

L’attribuzione del livello di classificazione è effettuata dal Comune sulla base di quanto stabilito dalla Delibera regionale n. 916/2007 e si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura. La targa distintiva di classificazione, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate, deve essere esposta in modo visibile all’esterno ed all’interno della struttura ricettiva.

 

Variazioni

È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività al Comune mediante una autocertificazione.

 

Pubblica Sicurezza

È obbligatorio comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore dall’arrivo tramite schedine di notifica, o telematicamente tramite il sito internet del progetto “Alloggiati web” richiedendo l’autenticazione alla Questura di Bologna.

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Note:

1 Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità. Strutture alberghiere ed extra-alberghiere;
  • L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 - Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010;
  • Delibera della Giunta regionale n. 916 del 25 giugno 2007 - Disciplina gli standard strutturali e di esercizio per l’autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere;
  • Determina del responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007 - approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta nonché dei marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive;
  • Determina del responsabile del Servizio n° 14550 del 15 gennaio 2010 - L.R. 16/2004 - Approvazione modulistica relativa all'inizio attività di strutture ricettive alberghiere;
  • Determina del responsabile del Servizio n° 10585 del 20 ottobre 2009 - L.R. 16/2004 - Sostituzione modulistica relativa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere approvata con determina n. 10946/07;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.