Per attività di intrattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità.
Sono intrattenimenti quel tipo di attività con la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park.
Sono spettacoli quel tipo di attività con la partecipazione passiva del pubblico, come esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
Le attività di intrattenimento e spettacolo possono essere svolte:
Gli intrattenimenti, spettacoli da svolgere in luogo pubblico esposto al pubblico, sono anche definiti anche "pubblici spettacoli", e riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (detto T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e intrattenimenti avviene previa comunicazione da parte degli organizzatori
Per manifestazioni di sorte locali si intendono l'effettuazione di:
Gli organizzatori possono essere:
Requisiti soggettivi
1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136) e requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S(1), se nominato;
(1)Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’ente, sostituendoli stabilmente e per questo deve possedere i requisiti morali.
L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Gli organizzatori possono essere:
Modalità di presentazione della domanda:
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni, almeno trenta giorni prima, ne danno comunicazione:
- all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e successivamente;
- al Prefetto;
- al SUAP del Comune in cui si effettua l'estrazione;
Tempo: 30 giorni
Descrizione iter
L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, salvo che il Suap - verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio - provveda a sospendere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Il Suap accerta la sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti dichiarati nella comunicazione, e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Un responsabile dell’ente promotore provvederà ad effettuare tutte le verifiche e operazioni previste dal D.P.R. n. 430/2001, con redazione dei relativi processi verbali dei quali una copia dovrà essere inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco, presente alle operazioni.
Per le tombole, entro 30 giorni dall’estrazione dovrà essere presentata all’incaricato del Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori al fine dello svincolo della cauzione prestata.
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.
Ai sensi della DGR n. 609/2015, che disciplina l’organizzatore della manifestazione dovrà presentare – nei termini previsti dall’Allegato A della delibera medesima - alla Centrale Operativa Servizio di Emergenza del 118 di Bologna tramite PEC la comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredata dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti nella tabella in allegato alla DGR 609/2015, nonché - nei casi previsti - alla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Tale adempimento è vincolante per lo svolgimento della manifestazione.
La Centrale Operativa valuterà l’adeguatezza del Piano di soccorso sanitario predisposto dall’organizzatore dell’evento e formulerà eventuali prescrizioni.
Il medico del Servizio Igiene Pubblica componente della Commissione verificherà la congruità di massima della valutazione del rischio effettuata dall’organizzatore e accerterà che vi sia evidenza dell’avvenuta presentazione della documentazione al 118 e dell’avvenuta validazione se necessaria.
Per quanto riguarda l’aspetto igienico sanitario, l’operatore deve svolgere l’attività nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento CE n. 852/2004.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici;
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.