Somministrazione in circoli privati

Circoli

Per attività di somministrazione in circoli privati si intende l’attività svolta da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, effettuate, contro il pagamento di corrispettivi specifici, presso la sede in cui si svolge l’attività istituzionale, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Secondo il testo unico delle imposte sui redditi (art.148 D.P.R. n. 917/1986) le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi, non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente.
L’attività di somministrazione in circoli privati è disciplinata dal DPR 235/2001 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”, il quale distingue le ipotesi in cui le associazioni e i circoli privati siano aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno e le ipotesi in cui i circoli o associazioni non siano aderenti a tali organizzazioni o enti.
Secondo l’art. 2 del regolamento le associazioni e i circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al SUAP una segnalazione certificata di inizio attività.
Nella segnalazione il legale rappresentante deve dichiarare che l'ente nazionale ha finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni, il tipo di attività di somministrazione, l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148 (ex 111) del testo unico delle imposte sui redditi, che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Alla segnalazione deve essere allegata una copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione, sia che sia svolta dai membri dell'associazione, sia che sia gestita da terzi, è necessario il possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 d.lgs 59/2010, ma non dei requisiti professionali. I requisiti professionali, infatti, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs 147/2012, non sono più richiesti quando la somministrazione è effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente al deposito della segnalazione.
Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, una domanda di autorizzazione.
Nella domanda, il legale rappresentante deve dichiarare il tipo di attività di somministrazione; l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione; che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi; che il responsabile è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1 e 2 del d.lgs 59/2010; che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Anche in questo caso, l'esercizio dell'attività di somministrazione, sia che sia svolta dai membri dell'associazione, sia che sia gestita da terzi, è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 d.lgs 59/2010, ma, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs 147/2012, non dei requisiti professionali.
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonchè lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
In tutti i casi citati, poiché si tratta di una attività non esercitata in forma di impresa, non è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari alimentari, deve essere presentata apposita notifica sanitaria direttamente al SUAP competente, il quale provvederà a inoltrarla all’Azienda USL.
L’attività di somministrazione è, infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
Nella notifica l’operatore attesta il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla singola attività svolta.
Il DPS, al quale il SUAP inoltra telematicamente la notifica, provvede all’inserimento dell’attività nell’anagrafe delle Registrazioni ed effettua il controllo sulla completezza della notifica e sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.
Nel caso in cui per i locali nei quali si svolgerà l’attività occorra conseguire permesso di costruire ovvero occorra presentare Segnalazione di inizio attività per interventi edilizi (SCIA), contestualmente alla SCIA o domanda di autorizzazione commerciale deve essere presentata la relativa domanda di permesso di costruire o SCIA edilizia al SUAP competente.
Nel caso in cui la scia o la richiesta di autorizzazione commerciale riguardino locali già esistenti per i quali esiste regolare Certificato di conformità edilizia e agibilità e l’insediamento non richieda modifiche alla destinazione d’uso e/o opere edilizie, il richiedente deve renderne apposita dichiarazione nel modulo di SCIA o di domanda di autorizzazione.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 comma 1 e 2 del d.lgs 59/2010 e non essere soggetto alle circostanze ostative previste dall’art 11 R.D. n. 733/1931;
  • Avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.);

Requisiti oggettivi

  • Il locale ove è esercitata la somministrazione, deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria, ai criteri di sicurezza e di sorvegliabilità;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
  • D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 -Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati;
  • D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 attuazione della direttiva 2006/1233/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  • L.R. 26 luglio 2003, n. 14 disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • L. 25 maggio 1991, n. 287 - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi;
  • D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • Delibera Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 1015 - Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
  • Determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna 27 dicembre 2011, n. 16842 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta regionale 7 luglio 2008, n.1015;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 12-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.