Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione. Ha finalità di formazione, socializzazione e cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare, attraverso l'elaborazione di progetti pedagogici specifici. I nidi possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate sia relativamente ai tempi di apertura sia alla ricettività.
Per quello che riguarda il tempo, sono a tempo pieno quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno;
sono part-time quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.
Nell’uno e nell’altro caso, i nidi d’infanzia garantiscono i servizi di mensa e riposo pomeridiano. La ricettività massima (sia a tempo pieno sia parziale) è di 73 posti bambino e in seguito all'applicazione del 15% la struttura non potrà comunque ospitare più di 84 bambini. Tale limite può essere derogato dal Comune in relazione a specifiche esigenze e condizioni, fermo restando il rispetto degli standard previsti dalla presente direttiva.
Terminologie diverse da “nido” o “nido d'infanzia” non configurano altre tipologie di servizi; esse stanno piuttosto a indicare una collocazione del nido in particolari luoghi o situazioni (a titolo puramente esemplificativo si citano gli agrinido, nidi di condominio, nidi appartamento o nidi aziendali).
I nidi d'infanzia possono essere gestiti da:
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Caratteristiche generali dell'area e della struttura
I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia. I servizi educativi devono essere infatti ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento e solitamente caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi: Deve inoltre essere dotata di uno spazio esterno attrezzato per bambini.
Area
La superficie dell’area esterna del nido d’infanzia deve garantire un minimo di mq. 10 per posto bambino. Lo standard dello spazio esterno è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto delle eventuali area di parcheggio.
Struttura
La struttura deve garantire un rapporto diretto con l'esterno, essere collocata al pianterreno e articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; ogni unità funzionale minima (sezione) deve essere collocata su un unico piano.
L'ingresso deve essere indipendente. Nel caso in cui la struttura sia aggregata a servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere unico.
La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia, la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presente, in tutte le sue fasi, le finalità educative degli stessi. A tal fine nell'equipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista eseperto in materia psico-pedagogica.
Le parti strutturali e impiantistiche di tutti gli spazi devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità e sono previsti da normative di carattere generale e specifico.
La superficie interna deve prevedere sia gli spazi destinati alle attività dei bambini sia quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti: I primi non possono essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali.
Indipendentemente dalla capienza della struttura, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra personale e bambini iscritti.
Gli spazi essenziali del nido, destinati ai bambini e a disposizione degli adulti, sono:
La struttura del nido d’infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa, all’età e al numero dei bambini iscritti.
Ogni sezione deve comprendere gli spazi idonei a svolgere le seguenti attività:
I servizi generali sono costituiti da:
- servizi igienici per il personale;
- locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia,
- uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi alle procedure di somministrazione pasti,
- almeno un terminale di distribuzione – o cucinetta – adeguatamente attrezzato a servizio della somministrazione dei pasti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti in monoporzione è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime.
Per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno è richiesta una cucina dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia.
I pasti devono essere obbligatoriamente prodotti all'interno della struttura per bambini da 3 a 12 mesi.
Deve essere previsto uno spazio attrezzato per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato unicamente materiale a perdere, un locale dispensa, uno spazio guardaroba per la biancheria pulita fornita dal nido, un locale per la preparazione del materiale didattico, per i colloqui con i genitori e per le attività amministrative.
Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di polo per l'infanzia. In orario di chiusura del servizio è ammesso l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti tramite specifico progetto, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.
Per gli arredi, le strutture per il gioco e i giochi stessi devono essere utilizzati materiali sicuri nell’impiego, atossici, non facilmente infiammabili, che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.
Personale
Il funzionamento del nido d’infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini iscritti è necessario per determinare la qualità dei servizi. Per questo motivo, deve essere valutata anche la natura del servizio offerto, le caratteristiche della struttura, i tempi di apertura, il numero, l’età e le caratteristiche dei bambini accolti.
Educatori
Gli educatori si devono occupare di cura ed educazione dei bambini, della relazione con le famiglie, provvedendo all'organizzazione e al funzionamento del servizio stesso. I titoli di studio necessari per ricoprire questo ruolo sono:
Dal 1° settembre 2015 saranno ritenuti validi per l’accesso i soli diplomi di laurea sopraindicati. Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.
Il rapporto numerico tra educatori e bambini all’interno dei nidi d’infanzia è:
Addetti ai servizi generali
Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del nido d’infanzia. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini, nel caso in cui tutte le attività siano svolte da personale interno, non può essere superiore a ventuno bambini per ogni addetto, escluso il personale di cucina. Tale rapporto può variare nel caso in cui le attività descritte siano svolte in tutto o in parte da personale esterno, attraverso contratti con imprese private.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnazi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.