Servizi all'Infanzia: servizi integrativi

Servizi all'Infanzia: servizi integrativi

Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze di famiglie e bambini, si possono realizzare servizi integrativi al nido. Questi hanno caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale;  prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate.


Spazi Bambini
Il servizio offerto dagli spazi bambini si avvicina molto al servizio offerto dal nido d’infanzia, specialmente quello a tempo parziale. Il funzionamento è meno complesso, infatti non vi sono ospitati bambini di età inferiore all’anno e non possono essere frequentati per più di 5 ore giornaliere.
La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini. Questo indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini.


È richiesta una superficie di 8 mq per posto bambino negli spazi esterni in aggiunta all'area di sedime. Per gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini sono necessari 6,5 mq per posto bambino e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini. Spazi e attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base di un progetto educativo che si deve basare in rapporto all’età, al tempo di permanenza degli stessi all’interno della struttura ed essere articolato in modo da consentire uno spazio fisso per l’accoglienza dei diversi gruppi e spazi, adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.
In riferimento all’età degli utenti accolti (dai dodici ai trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore e può essere elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra diciotto e trentasei mesi e a dodici per la fascia d’età tra ventiquattro e trentasei mesi. Trattandosi di servizio senza erogazione mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.


Centri per Bambini e Genitori
In questi centri è prevista accoglienza di bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, che diventano una risorsa importante in termini di compartecipazione positiva tra educatori e genitori allo svolgimento delle attività.
Ciascun centro per bambini e genitori deve avere una ricettività che consenta ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificatamente organizzate per bambini ed adulti e spazi articolati in modo da prevedere zone comuni per le attività rivolte a bambini e adulti ed anche una zona ad uso esclusivo di adulti e spazi destinati ai servizi generali.
Vista la particolarità del servizio che vede la partecipazione degli adulti alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.


Educatori
Gli educatori si devono occupare della cura e dell’educazione dei bambini, della relazione con le famiglie, provvedendo all'organizzazione e al funzionamento del servizio.

 

I titoli di studio necessari per ricoprire il ruolo di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia sono:

  • Diploma di maturità magistrale;
  • Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
  • Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
  • Diploma di dirigente di comunità;
  • Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
  • Operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;Diploma di liceo delle scienze umane;
  • Titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;
  • Diploma di laurea in Pedagogia;
  • Diploma di laurea in Scienze dell’educazione;
  • Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
  • Diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26/7/2007 “Definizione delle lionee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea magistrale);
  • Diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi: LM50 programmazione e gestione dei servizi educativi; LM57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM85 scienze pedagogiche; LM93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione “vecchio ordinamento”;
  • Diplomi universitario lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

Dal 1° settembre 2015 saranno ritenuti validi per l’accesso i soli diplomi di laurea sopraindicati.
Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Disporre di personale in possesso di necessari titoli di studio;
  • Applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profiloprofessionale di riferimento;• Applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti come indicato; 

Requisiti oggettivi

  • Disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti;
  • Adottare, qualora siano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Ausl e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto delle norme in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
  • Provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
  • Destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Modalità di presentazione della domanda
Per aprire e, di conseguenza, per gestire un nido d’infanzia da parte di privati, è necessario richiedere l'autorizzazione al funzionamento al Comune di competenza. La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio.
Il Comune rilascia tale autorizzazione dopo aver sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale (le commissioni tecniche provinciali continueranno il loro lavoro fino alla costituzione di quelle distrettuali).
L’autorizzazione ha durata settennale e può essere rinnovata previa richiesta del soggetto gestore al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza.
Il Comune procede a verifiche, anche tramite sopralluogo, per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concessa l'autorizzazione al funzionamento.
La procedura di accreditamento è istituita dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato e prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli per ottenere l’autorizzazione al funzionamento, uguali per i servizi pubblici e privati.
Per i servizi e le strutture private, l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici e per stringere convenzioni con i Comuni per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia. Al momento, la direttiva sulle procedure per l’accreditamento non è ancora emanata, pertanto per accedere ai finanziamenti pubblici è necessario possedere l’autorizzazione al funzionamento; per alcuni contributi è richiesto inoltre il possesso dei requisiti per l’accreditamento previsti nell’art 19 dalla L.R. 6/12 e il convenzionamento con il Comune.

 

Tempo
Il termine entro il quale deve essere fornita risposta alla domanda di autorizzazione non può essere superiore a 60 giorni e può essere sospeso una volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti.


Descrizione iter
Il Comune verifica la completezza della domanda, la documentazione prodotta e la rispondenza alle norme ed acquisisce i pareri dei servizi e organismi competenti. L'istanza, corredata degli atti istruttori e delle eventuali osservazioni viene inviata alla Commissione tecnica distrettuale per l’istruttoria di competenza. L’istruttoria della Commissione si conclude con un parere positivo o negativo. Il parere positivo può essere condizionato. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Comune sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti. L’autorizzazione ha durata settennale e può essere rinnovata previa richiesta del soggetto gestore al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
  • L.R. 14 aprile 2004, n. 8 - Modifiche alla L.R. 1/2000, recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;
  • L.R. 22 giugno 2012, n. 6 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n.1;
  • Delibera Consiglio regionale 20 gennaio 2000, n.1390 - “Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1”;
  • Delibera Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 646 - Direttiva sui requisiti strutturali edorganizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004;
  • Delibera Consiglio regionale 27 giugno 2001, n. 227 - Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
  • Delibera Giunta regionale 25 luglio 2012, n.85 - Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare
  • Domanda di autorizzazione al funzionamento servizio integrativo
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.