Scuole private straniere (comunitarie)

Scuola private straniere

I cittadini e gli enti degli Stati membri appartenenti alla Comunità europea, che intendano istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una dichiarazione di inizio dell'attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

 

La dichiarazione di inizio dell'attività sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività. Trascorsi i 60 giorni, l'assenso si intende acquisito.

Qualora l’Ufficio competente riscontri violazioni delle disposizioni vigenti, procede alla chiusura dell’istituzione.

 

Documentazione e modulistica da presentare:

 

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata:

- una relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere;

- una relazione sul personale impiegato;

- una pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui detti locali si articolano, devono risultare connotati per quanto concerne la loro destinazione;

- nel caso di gestore o legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, il permesso di soggiorno per lavoro; nel caso di cui al comma 2, documentazione atta a dimostrare i rapporti con cittadini o enti stranieri;

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

Gli stessi previsti per i gestori extracomunitari

 

Requisiti oggettivi

disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza - con superamento degli istituti della presa d’atto, del riconoscimento legale e dell’autorizzazione al funzionamento.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389 -  Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.