Si definiscono “scuole nautiche” i centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Le Scuole Nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa delle province ai sensi dell'art. 42 del Decreto 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'art. 9 della Legge Regionale Emilia-Romagna 13.05.2003, n. 9.
Alla Provincia di Bologna è subentrata la Città metropolitana di Bologna, in capo alla quale è stata confermata la titolarità delle funzioni autorizzatorie e di controllo afferenti al trasporto privato (compresa pertanto l'attività in questione), in forza dell'art. 25 comma 5 della L.R. 13/2015 che dà attuazione all'art. 1 comma 85 lett. b) della L. 56/2014.
Le Scuole Nautiche che hanno sede nel territorio provinciale bolognese ricadono nella competenza della Città Metropolitana di Bologna.
Per la nuova apertura di una scuola nautica il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o (ove ricorra) dell'Associazione deve presentare (ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 49, c. 4-bis, della L. 122/2010 e dell'art. 1 del D.Lgs. 222/2016) alla Città metropolitana di Bologna - Ufficio Amministrativo trasporti competente Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da:
dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche con riferimento alla normativa antimafia (Decreto Legislativo 6/9/2011 n. 159) per quanto riguada gli stati, le qualità personali e gli stati previsti dall'art. 46 DPR 445/2000;
degli atti di notorietà per quanto riguarda tutti i fatti previsti dall'47 DPR 445/2000;
attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa di settore (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Ufficio).
La SCIA è necessaria per ogni ulteriore sede che l'impresa intenda avviare e ricadente nella competenza territoriale della Città metropolitana di Bologna.
Si evidenzia infatti che il D.Lgs. n. 222/2016 (art. 2 comma 1) ha stabilito l'applicazione - vincolante dal 1/07/2017 - alle scuole nautiche del regime di SCIA, conseguentemente l’apertura di nuova attività di scuola nautica, così come le successive variazioni(societarie o gestionali) di attività già esistenti può essere operata dalla data della presentazione della SCIA alla Città metropolitana, senza ulteriori adempimenti.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dedicato: https://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Trasporto_Privato_autorizzazioni_scia_abilitazioni_e_controllo/Scuole_nautiche
Per consultare la cartografia inerente alle scuole nautiche: http://cartografia.cittametropolitana.bo.it/impresetrasporti/
Per avviare l'attività di scuola nautica, l'impresa interessata deve esser in possesso dei requisiti di cui all'art. 42 del D.M. 146/2008 già citato, così come declinati dall'art. 9 L.R. 9/2003.
AVVISO IMPORTANTE:
MODULISTICA IN CORSO DI REVISIONE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 229/2017 DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL D.LGS N. 171/2005.
SI INVITA L'UTENZA A CONTATTARE L'UFFICIO
Procedimenti amministrativi e modulistica relativi all'impresa
Procedimenti amministrativi e modulistica relativi al personale / motori e mezzi
Procedimenti amministrativi e modulistica relativi ai locali
Documenti scaricabili e modulistica varia
Fonti normative: Legge Regionale 9/2003 - Legge 172/2003 - D Lgs 171/2005- Decreto ministeriale 146/2008
Funzioni in materia di controlli: Controllo e Vigilanza tecnica ed amm.va sulle imprese autorizzate operanti sul territorio provinciale
Requisiti sottoposti a controllo: permanere dei requisiti per l'esercizio dell'attività quali in particolare i requisiti previsti in capo alla titolarità; accertamento disponibilità e idoneità dei locali e delle eventuali diverse attività svolte all'interno dei locali; requisiti professionali degli operatori autorizzati ad operare all'interno dell'impresa; delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico previsto dalla normativa di comparto, della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi vidimato dalla Provincia. La vigilanza tecnica è svolta avvalendosi degli organismi competenti al rilascio di parere (Capitanerie di Porto; Ufficio Motorizzazione Civile).
Modalità di avvio ed esperimento dei controlli: L'attività di controllo può essere avviata sia su segnalazione circostanziata, sia d'ufficio. La Città metropolitana può operare i controlli sia mediante visita ispettiva, sia mediante esame della documentazione di cui chiede l'esibizione.
L'Ufficio può accedere ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici quali Camere di Commercio; informazioni detenute dai Centri per l'Impiego (SILER); acquisisce certificazioni presso le competenti Autorità ove previsto dalla normativa.
Provvedimenti sanzionatori
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
Altra normativa utile:
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.