La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni.
Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Si definiscono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla legge sulla parità scolastica (L. 10 marzo 2000 n. 62).
Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e la impegna a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto riguarda l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico; l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religiosa è indicata nel progetto educativo della scuola.
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e di conseguenza accolgono chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni diversamente abili.
Esse possono essere gestite da persone fisiche o da enti con o senza personalità giuridica, con o senza fini di lucro.
Le scuole dell'infanzia paritarie sono destinatarie di contributi statali il cui importo è stabilito dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei criteri e parametri indicati annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione con apposito decreto. Alle scuole paritarie senza scopo di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto.
La scuole paritarie, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI).
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
La domanda presentata da Ente Ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica - Se il Gestore è persona fisica: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato e la dichiarazione di non essere un pubblico dipendente, curriculum personale, copia del documento di attribuzione del codice fiscale. Se il Gestore è una Società: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, visura camerale di data non anteriore a 3 mesi, copia del documento di attribuzione del codice fiscale.
Se il Gestore è un Ente religioso: certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante attestante l'appartenenza o meno al novero dei soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 maggio 2007.
Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore deve attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere un pubblico dipendente, curriculum personale, copia del documento di attribuzione del codice fiscale.
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.