Sono scuole dell’infanzia non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano i requisiti previsti dall’art.1– bis del D.L. n. 250/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2006).
Le scuole non paritarie che presentano i suddetti requisiti e che ne fanno richiesta sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall’elenco.
Le scuole d’infanzia non paritarie non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria.
Le sedi e le attività d’insegnamento che non presentano le condizioni per l’inserimento nell’elenco non possono assumere la denominazione di “scuola” e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
L’istanza di iscrizione al registro delle scuole non paritarie deve essere inviata con raccomandata R/R, o firmata digitalmente e inviata via PEC o presentata a mano, in duplice copia, all’Ufficio Scolastico competente per il territorio in cui ha sede la scuola, entro il termine perentorio del 31 marzo. Non sono accolte domande inviate in data posteriore. La domanda dovrà essere redatta in conformità al fac-simile indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio I “diritto allo Studio-Istruzione non statale” (www.istruzioneer.it), La domanda deve precisare che l’istituto che si intende iscrivere è per l’infanzia e deve indicare la denominazione che si intende attribuire alla scuola.
Il provvedimento deve essere rilasciato entro il 30 giugno.
Descrizione iter
L’Ufficio Scolastico verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, dei documenti prodotti dal gestore e il possesso dei requisiti richiesti e al completamento dell’istruttoria trasmette copia della domanda e della documentazione ad essa allegata all’Ufficio Scolastico Regionale, accompagnandola con il parere motivato in ordine alla accoglibilità o meno della richiesta. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale adotta il provvedimento finale entro il 30 giugno. Entro il 30 novembre l’Ufficio Scolastico Provinciale è tenuto ad effettuare accertamenti ispettivi presso le scuole iscritte al registro per verificare la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda. L’eventuale esito negativo della verifica è comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale, il quale dispone la cancellazione della scuola dall’elenco.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
Documentazione e modulistica da presentare (in duplice copia)
Link alla modulistica dell'Ufficio Scolastico Regionale: http://ww3.istruzioneer.it/2015/01/08/istanze-di-iscrizione-al-registro-delle-scuole-non-paritarie-a-s-2015-2016/
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.