Scuole dell'infanzia non paritarie

Scuole infanzia non paritarie

Sono scuole dell’infanzia non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano i requisiti previsti dall’art.1– bis del D.L. n. 250/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2006).
Le scuole non paritarie che presentano i suddetti requisiti e che ne fanno richiesta sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall’elenco.
Le scuole d’infanzia non paritarie non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria.
Le sedi e le attività d’insegnamento che non presentano le condizioni per l’inserimento nell’elenco non possono assumere la denominazione di “scuola” e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • L’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
  • Alunni frequentanti in età non inferiore ai 3 anni;

Requisiti oggettivi

  • Un progetto educativo e relativa offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento;
  • La disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli alunni;
 
 
Procedimenti

L’istanza di iscrizione al registro delle scuole non paritarie deve essere inviata con raccomandata R/R, o firmata digitalmente e inviata via PEC o presentata a mano, in duplice copia, all’Ufficio Scolastico competente per il territorio in cui ha sede la scuola, entro il termine perentorio del 31 marzo. Non sono accolte domande inviate in data posteriore. La domanda dovrà essere redatta in conformità al fac-simile indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio I “diritto allo Studio-Istruzione non statale” (www.istruzioneer.it), La domanda deve precisare che l’istituto che si intende iscrivere è per l’infanzia e deve indicare la denominazione che si intende attribuire alla scuola.

Il provvedimento deve essere rilasciato entro il 30 giugno.

 

Descrizione iter
L’Ufficio Scolastico verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni, dei documenti prodotti dal gestore e il possesso dei requisiti richiesti e al completamento dell’istruttoria trasmette copia della domanda e della documentazione ad essa allegata all’Ufficio Scolastico Regionale, accompagnandola con il parere motivato in ordine alla accoglibilità o meno della richiesta. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale adotta il provvedimento finale entro il 30 giugno. Entro il 30 novembre l’Ufficio Scolastico Provinciale è tenuto ad effettuare accertamenti ispettivi presso le scuole iscritte al registro per verificare la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda. L’eventuale esito negativo della verifica è comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale, il quale dispone la cancellazione della scuola dall’elenco.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 -  Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  • Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui;
  • Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 29 novembre 2007, n. 263 – Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell’art. 1- bis, comma 5, del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27;
  • Decreto del ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 82 – linee guida per l’attuazione del Regolamento concernente le modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie;
  • Decreto - Direttore Generale - Ufficio Scolastico regionale 5 febbraio 2008, n. 30 – costituzione dell’elenco delle scuole non paritarie della Regione Emilia-Romagna;
  • Circolare - Direttore Generale - Ufficio Scolastico regionale 26 gennaio 2009 – istanze di iscrizione, a far capo dall’anno 2009- 2010, al Registro dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna delle scuole non paritarie;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare

Documentazione e modulistica da presentare (in duplice copia)

  • Per gli enti ecclesiastici: nulla-osta della competente autorità ecclesiastica;
  • Documentazione in ordine al soggetto gestore, ente o persona fisica, ed alla relativa natura giuridica;
  • Fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto gestore;
  • Fotocopia a colori e chiaramente leggibile del documento di identità della persona che presenta la richiesta;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, in ordine all’assenza – tra le finalità e le attività dell’Ente - di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
  • Progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
  • Linee essenziali del piano dell’offerta formativa, calendario scolastico, orario delle lezioni;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, che attesti la corrispondenza del piano dell’offerta formativa all’ordinamento scolastico italiano;
  •  L’elenco degli iscritti a ciascuna classe con data e luogo di nascita e scolarità precedente (ove prevista) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che essi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire;
  • Indicazione dell’ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d’affitto, comodato d’uso, ecc.) e durata della medesima;
  • Dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da tecnici abilitati iscritti all’Albo che attestino l’idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici, compreso quanto previsto dalla Legge 626/1994, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme erilasciate dalla competenti Autorità (Comune, AUSL, Vigili del Fuoco, ecc.);
  • Una relazione redatta da un tecnico abilitato che illustri la disposizione e l’utilizzo e degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d’uso di ciascun locale;
  • L’impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola e l’impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
  • L’elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata ed eventuale abilitazione, l’atto di nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio, potranno essere inviati entro il mese di settembre all’U.S.P. cui compete la vigilanza;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Gestore o del Legale Rappresentante in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato.

 

Link alla modulistica dell'Ufficio Scolastico Regionale: http://ww3.istruzioneer.it/2015/01/08/istanze-di-iscrizione-al-registro-delle-scuole-non-paritarie-a-s-2015-2016/

 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.