Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.
Il TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - art. 86 RD n. 773/41), prevede, tra l'altro, che “non possano esercitarsi, senza licenza del questore, … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti”. La normativa attuale consente di sostituire la “licenza” con una SCIA (art, 19 legge n. 241/90), tranne nelle ipotesi disciplinate dai singoli regolamenti comunali.
I singoli regolamenti possono, inoltre, prevedere specifiche distanze dai luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, centri giovanili, strutture ricettive per disabili, ecc ….), e/o limitare gli orari di apertura delle sale giochi.
Le tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito che possono essere installate nelle sale giochi sono descritte dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS:
Lett. a): Apparecchi che danno diritto a premi consistenti in oggettistica.
Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiali con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
Lett. c): Apparecchi che non distribuiscono premi. Sono apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di euro.
Circa la definizione degli operatori del settore, si distingue tra:
Installazione: l’attivazione del procedimento è necessario per l'installazione di giochi leciti presso esercizi di cui all'art. 86, comma 3 del T.U.L.P.S. e pertanto in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Non rientrano nella presente procedura le autorizzazioni per le “Sale Bingo” o per l'esercizio di scommesse di cui all'art 88, che rientrano nella competenza del Questore (vd. nota Ministero Interno 19/4/2012) e per le quali occorre la concessione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (vd. DL n. 40/2010, art. 2 ter).
All'interno del locale è obbligatorio esporre l'elenco delle attività proibite.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnazi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010)..
Per potere reperire la normativa relativa alle Sale giochi si può consultare il sito "Normattiva":
Per approfondimenti, vai al sito di AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.