Sale giochi

Interno di una sala giochi

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.


Il TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - art. 86 RD n. 773/41), prevede, tra l'altro, che “non possano esercitarsi, senza licenza del questore, … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti”. La normativa attuale consente di sostituire la “licenza” con una SCIA (art, 19 legge n. 241/90), tranne nelle ipotesi disciplinate dai singoli regolamenti comunali.
I singoli regolamenti possono, inoltre, prevedere specifiche distanze dai luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, centri giovanili, strutture ricettive per disabili, ecc ….), e/o limitare gli orari di apertura delle sale giochi.

Le tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito che possono essere installate nelle sale giochi sono descritte dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS:

  • Comma 6: lett. a): “Newslot” - si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di una moneta metallica non superiore a 50 centesimi, si caratterizzano prevalentemente per l'abilità e distribuiscono vincite in denaro di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita. Devono essere in possesso dell'attestato di conformità alle disposizioni vigenti, rilasciato dal Ministero Economie e finanze – AaMS -E' vietato in ogni caso il gioco del poker o similari; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18. Detti apparecchi sono installabili esclusivamente in esercizi assoggettati a SCIA o ad autorizzazione, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS e, cioè nell'ambito di: esercizi ricettivi; esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti; stabilimenti balneari; enti collettivi o circoli privati di qualunque specie autorizzati alla vendita o al consumo, limitati ai soli soci, di bevande alcooliche. Nel caso l'esercizio sia già autorizzato o in possesso di altra SCIA, ai sensi degli artt. 86, commi 1 e 2 ed 88, l'autorizzazione è valida anche per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7; altrimenti occorre presentare una nuova segnalazione o autorizzazione. Non rientrano nella presente procedura le autorizzazioni per l'installazione dei macchinari di cui all'art. 110, comma 6 lett. b) (apparecchi facenti parte della rete telematica delle cd. “videolottery” – VLT – vd. Art. 9 Decreto Ministero Economia e Finanze del 22/1/2010), che rientrano nella competenza del Questore (vd. nota Ministero Interno del 19/4/2012) e per le quali occorre la concessione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (vd. DL n. 40/2010 ,art. 2 ter).
  • Comma 7: gli apparecchi si distinguono nelle seguenti categorie:

Lett. a): Apparecchi che danno diritto a premi consistenti in oggettistica.
Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiali con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.


Lett. c): Apparecchi che non distribuiscono premi. Sono apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di euro.

 

Circa la definizione degli operatori del settore, si distingue tra:

  • Produttore/Importatore/Noleggiatore/Distributore: a) Produttore è “colui che, iscritto all’elenco di cui all’articolo1, comma 533 della legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale”; b) importatore “colui che iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario”; c) distributore si intende l’attività di fornitura di apparecchi di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all’installazione e alle sale giochi.
  • Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
  • Esercente: il titolare di licenze di pubblica sicurezza o autorizzazione o SCIA, di cui agli articoli 86 o 88 del TULPS;

 

Installazione: l’attivazione del procedimento è necessario per l'installazione di giochi leciti presso esercizi di cui all'art. 86, comma 3 del T.U.L.P.S. e pertanto in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

 

Non rientrano nella presente procedura le autorizzazioni per le “Sale Bingo” o per l'esercizio di scommesse di cui all'art 88, che rientrano nella competenza del Questore (vd. nota Ministero Interno 19/4/2012) e per le quali occorre la concessione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (vd. DL n. 40/2010, art. 2 ter).

 

All'interno del locale è obbligatorio esporre l'elenco delle attività proibite.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11,92,131 del R.D.n.773/1931;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;

Requisiti oggettivi

  • locali aventi destinazione d’uso ricreativa;
  • disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnazi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010)..

 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa alle Sale giochi si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e 110);
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugn1 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (artt.153 e 195);
  • Legge 27/12/2002 n, 289 – art. 22 - Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive;
  • DL 4/7/2006 n. 223 - art. 38 - Misure di contrasto del gioco illegale;
  • Decreto Ministero Economia e Finanze n. 2011/30011/giochi/UD - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • DL 158/2012 art. 7, comma 10 – Ricollocazione degli esercizi territorialmente prossimi agli luoghi sensibili mediante apposito decreto interministeriale;
  • Legge Regione Emilia Romagna 4/7/2013, n. 5 – Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;
  • Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 187 del 17/2/2014 - Approvazione del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 5/2013;

Per approfondimenti, vai al sito di AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

 
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.