Il D.P.R. n.151 del 01.08.2011 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio” individua n. 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi,distinguendole in tre categorie:
per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, in attuazione del principio di proporzionalità.
Per conoscere la vostra categoria di appartenenza potete consultare il seguente link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx
Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Il SUAP riceve direttamente la documentazione ai fini antincendio per le sole attività di cui all’allegato I al D.P.R. n.151 del 01.08.2011, di competenza del SUAP stesso (cioè quelle sole che riguardano un impianto produttivo o un’impresa produttiva) e quindi, più frequentemente:
Il decreto 7 agosto 2012, in vigore dal 27 novembre 2012, disciplina le modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi, stabilendo in modo preciso e dettagliato i contenuti delle singole istanze o delle SCIA e gli allegati da presentare.
Il nuovo decreto sostituisce il D.M. 4 maggio 1998 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenute delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, che regolava la materia ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 37/1998).
Sul sito web dei Vigili del Fuoco sono disponibili i moduli per la ricerca delle nuove attività soggette a prevenzione incendi secondo la normativa vigente e per la ricerca e ricatalogazione delle attività dalla vecchia codifica del D.M. 16 febbraio 1982 a quella nuova introdotta dal D.P.R. 151/2011.
Le novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 possono essere così sintetizzate:
Per attivare un procedimento di prevenzione incendi tramite il SUAP è necessario essere titolari di un impianto produttivo o di un'attività produttiva rientrante nell'allegato I al D.P.R. n.151 del 01.08.2011.
L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Il SUAP trasmette la SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che svolge i necessari controlli, nei casi previsti, entro 60 giorni. Il SUAP riceve direttamente la documentazione ai fini antincendio per le sole attività di cui all’allegato I, di competenza del SUAP stesso (cioè quelle sole che riguardano un’impresa produttiva). Per le attività non di competenza del SUAP, la documentazione ai fini antincendio deve essere inviata direttamente al Comando provinciale Vigili del Fuoco.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
Possono verificarsi due ipotesi:
Per quanto riguarda i costi del procedimento di prevenzione incendi, informarsi presso i Vigili del Fuoco.
Per costruire o modificare impianti o edifici di categoria B o C l'imprenditore presenta allo Sportello unico per le attività produttive la richiesta di valutazione progetto.
Il decreto 7 agosto 2012 stabilisce in modo preciso e dettagliato i contenuti delle singole istanze e gli allegati da presentare. Il SUAP trasmette la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che può richiedere documentazione integrativa, entro 30 giorni e si pronuncia sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni.
Sono previsti oneri diretti del Comando Provinciale dei VVF, per il calcolo accedere al seguente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/ServiziPI.aspx
I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio.
Per le attività di categoria A e B sono previsti controlli con sopralluogo a campione da parte del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; le percentuali di attività da controllare sono determinate annualmente dal Ministero dell'Interno.
Per le attività di categoria C i controlli sono espletati sul 100% delle attività.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=5136
I modelli non passanti da SUAP e relativi a: Rinnovo periodico di conformità antincendio, Domanda di deroga, Nulla Osta di Fattibilità e Verifiche in corso d'opera sono scaricabili dal sito: http://www.vigilfuoco.it
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.