Il permesso di costruire (PDC) è un provvedimento amministrativo che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio, incluse le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.
Il permesso di costruire ha sostituito la Concessione edilizia ed è rilasciato dal Dirigente o Responsabile dell'Ufficio Competente, come disciplinato dal comma 8 della Legge Rergionale 15/2013.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire per fabbricati/impianti ad uso produttivo o misto residenziale-produttivo, deve essere inviata al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
L'istanza deve essere sottoscritta dal proprietario o dall'avente titolo alla presentazione della richiesta di Permesso di costruire.
Deve essere corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per il tipo di intervento a firma di un tecnico professionista.
Sono subordinati a permesso di costruire, i seguenti interventi:
Tipologie di Permessi di costruire:
Caratteristiche ed efficacia
Nel permesso di costruire rilasciato sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del titolo. Il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Entrambi i termini possono essere prorogati anteriormente alla scadenza con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
I termini per il rilascio del permesso di costruire o per la formazione del silenzio-assenso sono stabiliti dall'art. 18 della L.R. 15/2013.
Il permesso di costruire viene rilasciato al momento della firma del Dirigente dell'Area Programmazione del Territorio. L'interessato viene informato per iscritto sulle modalità del ritiro del permesso e sul calcolo degli oneri.
Il ritiro del permesso di costruire avviene contestualmente alla presentazione del pagamento dei diritti di segreteria e degli eventuali oneri concessori calcolati.
Gli oneri a carico del richiedente sono da verificare presso gli uffici SUE comunali e si distinguono in:
I controlli sulle attività sono svolti dall'Ufficio Tecnico competente.
Le possibili fattispecie che si possono concretizzare in questa tipologia di procedimento sono:
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.