Parafarmacie

 

La parafarmacia è un esercizio commerciale presso il quale si possono legittimamente vendere determinate tipologie di medicinali, indicate nella normativa di settore. Si fa presente che non vi è, nel nostro ordinamento, una definizione normativa di “parafarmacia”.

 

L'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248) ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.

 

 

Più in particolare, gli esercizi commerciali che possono vendere i suddetti medicinali sono i seguenti:

 

  • esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

 

I medicinali che possono essere venduti al pubblico negli esercizi commerciali elencati sono i farmaci da banco (o di automedicazione) e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio.

 

La vendita delle suddette tipologie di farmaci è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di appositi reparti, alla presenza e con l'assistenza, nei confronti del cliente, di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine.

 

 

Mentre ogni esercizio commerciale può determinare in autonomia l'eventuale sconto sul prezzo indicato dal produttore/distributore sulla confezione del farmaco, sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. E' importante specificare che l'eventuale sconto alla clientela, per essere legittimo, deve essere applicato a tutti gli acquirenti e deve essere esposto in modo chiaro e leggibile al consumatore.

 

 

In particolare, nelle parafarmacie possono essere commerciati:

 

 

  • i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti i medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lett. e) e all'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che reca disposizioni di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica). Il riferimento testuale ai farmaci industriali esclude che possano essere commerciate, nelle parafarmacie, le preparazioni medicinali non industriali e le formule officinali, anche se preparate da un farmacista;

 

  • i prodotti omeopatici (che la normativa comunitaria ricomprende nella nozione di medicinale) quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica.

 

 

 

Naturalmente, anche alle parafarmacie (e agli esercizi commerciali che svolgono anche attività di parafarmacia) si applica la disciplina normativa in materia di vendita al pubblico dei medicinali, di farmacovigilanza e di tracciabilità del farmaco.

 

 

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Sebbene non sia necessario che il farmacista abbia un contatto diretto con la clientela nel momento dell'acquisto del prodotto medicinale, deve comunque svolgere un'attività di controllo e di assistenza al cliente. Il farmacista deve, inoltre, distinguersi da eventuale altro personale che lavori nella parafarmacia.

 

Per quanto concerne la collocazione dei medicinali legittimamente commerciabili nelle parafarmacie, va predisposto un apposito reparto, che avrà forma diversa a seconda della collocazione concreta dell'esercizio commerciale. Dunque, può essere un apposito corner, uno o più scaffali o anche solo parte di uno scaffale, purchè siano ben distinguibili i prodotti da parafarmacia rispetto agli altri prodotti. I medicinali commerciati nelle parafarmacie possono essere prelevati dal luogo in cui sono esposti direttamente dalla clientela, se si tratta di medicinali di automedicazione mentre per gli altri medicinali serve l'intermediazione necessaria di un farmacista.

 

 

Per quando concerne la conservazione dei medicinali, devono rispettarsi le norme in vigore in materia di conservazione dei farmaci che si applicano alle farmacie, ivi compresa la necessità di stoccaggio separato da altri prodotti. Se sono richieste specifiche condizioni di temperatura (devono, in ogni caso, rispettarsi le condizioni riportate sull'etichetta dei singoli medicinali) è fatto obbligo al titolare della parafarmacia di dotarsi degli apparecchi idonei.

 

Il privato che volesse iniziare l'attività di vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie deve darne preventiva comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio. Dato che, a livello centrale, le attività di vendita di medicinali interessano direttamente anche l'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), è necessario darne comunicazione anche a quest'ultima. Infine, posta la competenza del Comune in materia di vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali, si rende necessario comunicare l'avvio dell'attività di vendita di farmaci anche a quest'ultimo.

 

Mentre il decreto-legge 223/2006 ha liberalizzato la vendita dei farmaci “da banco” e di automedicazione, solo con il Decreto Ministeriale del 9 marzo 2012 il Ministero della salute ha indicato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dalle parafarmacie.

 

Nel decreto in esame, i requisiti sono diversi a seconda che l'esercizio commerciale venda:

 

  • medicinali non soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe prevista dall'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 537/1993; in questo caso si applicheranno i requisiti contenuti nella PARTE A del decreto ministeriale (è importante sottolineare che i medesimi requisiti si applicano a quegli esercizi commerciali che vendono sia medicinale senza obbligo di prescrizione sia medicinali di automedicazione);
  • esclusivamente medicinali di automedicazione; in questo caso si applicheranno i requisiti contenuti nella PARTE B del decreto ministeriale.
 
 
Requisiti

Di seguito, si riportano i rispettivi requisiti che devono avere le parafarmacie, a seconda che commercino medicinali non soggetti a prescrizione o OTC.

Naturalmente, ai requisiti previsti dal decreto ministeriale in esame vanno sommati quelli richiesti dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai regolamenti comunali per gli edifici ad uso commerciale e le connesse attività.

 

PARTE A (requisiti degli esercizi commerciali che vendono solo medicinali non soggetti a prescrizione o cumulativamente a quelli di automedicazione):

 

1. Requisiti strutturali

 

a. Presenza di un'area per il settore logistico amministrativo (spazio ricezione materiale/registrazione).

 

b. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico.

La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire:

  • l'accessibilità libera e diretta da parte dei consumatori ai medicinali di automedicazione alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine;

  • l'inaccessibilità agli altri medicinali da parte degli utenti e del personale non addetto negli orari di apertura al pubblico.

c. Il locale deposito dei medicinali, ove presente, deve rispondere ai principi in materia di conservazione contenuti nelle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali, essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, dotato di arredi ed attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali con spazi separati per la conservazione dei medicinali scaduti o imperfetti in attesa della resa o distruzione. Nel locale deve essere prevista una zona dove devono essere stoccati i materiali infiammabili.

 

d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale.

 

2. Requisiti tecnologici

 

a. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura, quando previsti.

 

b. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita sia nel locale magazzino non deve superare i 25 gradi centigradi, anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura.

 

c. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali, diffusi dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dal Ministero della salute o dalla regione o provincia autonoma.

 

d. Strumentazione idonea a garantire l'individuazione e il ritiro dei medicinali sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

 

e. Deve essere presente una striscia di cortesia per il rispetto della privacy.

 

f. Le insegne, di colore diverso dal verde, devono essere chiare e non ingannevoli. All'esterno dell'esercizio deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti: medicinali non soggetti a prescrizione medica; medicinali di automedicazione.

 

3. Requisiti organizzativi

 

a. La presenza di uno o più farmacisti, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine, deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani. La vendita dei medicinali diversi da quelli di automedicazione e' effettuata da uno o più farmacisti. I medesimi farmacisti assistono il cliente nell'acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali sue richieste e si attivano nel caso risulti opportuno uno specifico intervento professionale.

 

b. Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il camice di un colore tale che lo renda facilmente distinguibile dal farmacista.

 

c. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione o provincia autonoma, al comune e alla azienda unità sanitaria locale (AUSL) dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di vendita dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto ed effettuare le ulteriori comunicazioni previste dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 recante: «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2005, n. 2.

 

d. Il titolare dell'esercizio deve comunicare alla AUSL e all'ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell'entrata in servizio, le generalità del farmacista o dei farmacisti operanti nell'esercizio medesimo con l'indicazione del farmacista responsabile del reparto, comunicando tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio.

 

e. Il nominativo del farmacista responsabile deve essere reso noto agli utenti.

 

f. Il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere chiaramente reso noto al pubblico mediante listini o altre modalità equivalenti. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», e' possibile applicare liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti, purchè gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

 

PARTE B (requisiti degli esercizi commerciali che vendono esclusivamente medicinali di automedicazione):

 

1. Requisiti strutturali

 

a. Presenza di un'area per il settore logistico amministrativo (spazio ricezione materiale/registrazione).

 

b. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire l'accessibilità libera e diretta da parte degli utenti ai medicinali di automedicazione alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio professionale ed iscritti al relativo ordine.

 

c. Il locale deposito dei medicinali, ove presente, deve rispondere ai principi in materia di conservazione contenuti nelle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali, essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, dotato di arredi ed attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali con spazi separati per la conservazione dei medicinali scaduti o imperfetti in attesa della resa o distruzione. Nel locale deve essere prevista una zona dove devono essere stoccati i materiali infiammabili.

 

d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale.

 

2. Requisiti tecnologici

 

a. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.

 

b. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita che nel locale magazzino non deve superare i 25 gradi centigradi, anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.

 

c. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali, diffusi dall'AIFA, dal Ministero della salute o dalla regione o provincia autonoma.

 

d. Strumentazione idonea a garantire l'individuazione e il ritiro dei medicinali sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

 

e. Deve essere presente una striscia di cortesia per il rispetto della privacy.

 

f. Le insegne, di colore diverso dal verde, devono essere chiare e non ingannevoli. All'esterno dell'esercizio deve essere indicato, chiaramente e con evidenza, la tipologia di medicinali venduti: medicinali di automedicazione. Non e' consentita l'aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell'esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione.

 

3. Requisiti organizzativi

 

a. La presenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani. I medesimi farmacisti assistono il cliente nell'acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali richieste del cittadino e si attivano nel caso risulti opportuno uno specifico intervento professionale.

 

b. Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il camice di un colore tale che lo renda facilmente distinguibile dal farmacista.

 

c. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, all'AIFA, alla regione o provincia autonoma, al comune e alla AUSL dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di vendita dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto ed effettuare le ulteriori comunicazioni previste dal richiamato decreto ministeriale 15 luglio 2004 «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.».

 

d. Il titolare dell'esercizio deve comunicare alla AUSL e all'ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell'entrata in servizio, le generalità del farmacista o dei farmacisti operanti nell'esercizio medesimo con l'indicazione del farmacista responsabile del reparto, comunicando tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio.

 

e. Il nominativo del farmacista responsabile deve essere reso noto agli utenti.

 

f. Il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere chiaramente reso noto al pubblico mediante listini o altre modalità equivalenti. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», e' possibile applicare liberamente sconti sui prezzi di tutti i prodotti venduti, purchè gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

 

 

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;

  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

  • Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010 e, nel caso di commercio alimentare, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010;

  • Presenza necessaria di almeno un farmacista iscritto all'Ordine dei farmacisti.

 

Requisiti oggettivi

  • I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare;

  • Aver dato preventiva comunicazione dell'inizio della vendita di medicinali al Ministero della Salute, alla Regione in cui la parafarmacia ha sede e all'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA).

  • Aver dato preventiva comunicazione al Comune al fine di permettergli lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla vendita al pubblico negli esercizi commerciali.

 

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giuridsizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.


AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.

 

L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).

 

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività.

Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

 

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica;

 

  • D.M. Ministero della Sanità 15 luglio 2004 - Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali immessi in commercio in Italia;

 

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

 

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

 

  • D.M. Ministero della Sanità 9 marzo 2012 - Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 10-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.