Panificio

Per panificio si intende un locale adibito alla produzione del pane, ovvero il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).


Il pane ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale, deve essere preconfezionato singolarmente con indicazione di «pane parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il pane deve essere consumato previa ulteriore cottura e con l'indicazione delle relative modalità.


Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto sopra indicato, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati e l'indicazione «surgelato».


Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere confezionato e l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari; inoltre dovrà essere collocato in comparti separati dal pane fresco e con le indicazioni informative sulla natura del prodotto.

 

È consentito svolgere, quale attività complementare, la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.


Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1015/2008 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia- Romagna n. 9223/2008 che definiscono le modalità operative da seguire per ottenere la registrazione o il riconoscimento sanitario delle imprese del settore alimentare, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell'impresa direttamente all'Azienda USL competente.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

 

  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;

 

Requisiti oggettivi

  • Le strutture e gli impianti devono essere conformi ai requisiti previsti dai Regolamenti Comunali edilizi e di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria, nonché al Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e al Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

 AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

 

  • L. 4 luglio 1967, n. 580 - Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
  • D.M. 5 febbraio 1970 - Ingredienti consentiti nella produzione di pane e grissini speciali;
  • L. 18 febbraio 1974, n. 41 -  Norme sulla disciplina delle chiusure ed interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione;
  • D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502 - Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  • Delibera Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1015 - Definizione delle procedure di risconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicate alla normativa europea in materia di sicurezza alimentare;
  • Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione Emilai Romagna 1 agosto 2008, n. 9223 - Procedura per la registrazione delle attività e il riconsocimento degli stabilimenti del Settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla Delibera di Giunta Regionale 7 luglio 2008 n. 10;
  • Regolamento comunale edilizio;
  • Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 11-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.