L’orafo è una attività artigianale consistente nella creazione a mano e nella vendita di oggetti in materiali e pietre preziose.
L’attività artigianale di orafo si distingue dalla vendita di prodotti di gioielleria, nella quale il venditore cede oggetti preziosi non di sua produzione ed esercita una normale attività riconducibile alla tipologia degli esercizi di vicinato non alimentari (o di medie strutture di vendita a seconda della superficie destinata alla vendita). Anche l’orafo svolge spesso congiuntamente l’attività artigianale e l’attività di vendita dei propri prodotti e in questo caso è tenuto a eseguire gli adempimenti previsti per il commercio al dettaglio di preziosi. L’imprenditore orafo è tenuto all’iscrizione presso l'Albo delle imprese artigiane competente per territorio. I requisiti per l'iscrizione sono definiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato).
L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per l'applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano. L'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane è attribuito alle Camere di Commercio. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.
Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti e alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato della presentazione della comunicazione unica. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica.
Ai sensi del d.lgs 22 maggio 1999, n. 251 “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”, i metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, per questo motivo i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi devono essere in possesso di un marchio di identificazione.
Tale marchio è rilasciato, su domanda dell’interessato, dalla camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta. La Camera assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Le matrici vengono depositate presso le camere di commercio competenti per territorio e i titolari dei marchi provvedono alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal DPR 150/2002.
Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a);
Gli orafi sono pertanto tenuti a iscriversi presso questo registro.
Per ottenere l'iscrizione al registro, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda copia della licenza rilasciata dal Questore, ai sensi dell'articolo 127 TULPS. Infatti, ai sensi dell’art. 127 del TULPS (l. 773/1931 ” testo unico di pubblica sicurezza”) i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. La licenza del Questore non è, però richiesta per coloro, come gli orafi, che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
L’attività di orafo è comunque subordinata al deposito al SUAP competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività e alla presentazione contestuale di una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Se il laboratorio orafo è organizzato per la fusione di metalli e ha meno di 25 addetti, o comunque se non vengono impiegate sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61) l’interessato può presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale Allegato 2A alla DGR n° 1769/10. La domanda nella quale sono autocertificate le condizioni della produzione, deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività e si intende tacitamente autorizzata se, trascorso tale termine, il SUAP, per conto della Città metropolitana quale ente competente al controllo della domanda, non richiede documentazione integrativa o non comunica il preavviso di diniego dell’autorizzazione.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
Link alla modulistica della Camera di Commercio di Bologna: http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/metalli-preziosi/modelli/mod-m/view?searchterm=orafi
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.