La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l'attività con la quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, un veicolo.
Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 481/2001 - Regolamento "per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente" pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002.
L'attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni, vidimato dal Sindaco.
Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:
Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Ulteriori adempimenti
Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.