Noleggio veicoli con conducente

Noleggio con conducente

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.


Sono servizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente di motocicli con o senza sidecar, di tricicli, di quadri- cicli, di autovetture, di autobus, di autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone,di veicoli a trazione animale, di natanti.

 


Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica, che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, nel caso di noleggio di natanti.
La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Nei comuni ove è esercitato anche il servizio di taxi, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico e i veicoli possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Nei comuni in cui non è esercitato il servizio taxi i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa.
Per il servizio N.C.C, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre l'arrivo a destinazione dell'utente può avvenire anche nel territorio di altri comuni.
Per svolgere l’attività è necessario essere iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e avere acquisito, previo concorso pubblico e abilitazione professionale, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

 

Abilitazione professionale
Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
I certificati di abilitazione professionale sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992). Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida.


Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:

a) essere residenti in un comune della Repubblica;

b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria richiesta;

c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) superare apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

 

Per l’iscrizione al ruolo devono essere posseduti requisiti morali e professionali.

Sono requisiti morali:

  • non essere sottoposto a misure antimafia;
  • non essere stato condannato per i reati di cui al Capo VI punto 2 lettera a) della Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia – Romagna n. 2009 del 31/05/1994.

Sono requisiti professionali:

  • essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida di veicoli secondo il codice della strada;
  • aver assolto all’obbligo scolastico;
  • avere età non superiore ai 65 anni per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti;
  • avere età non superiore ai 70 anni per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
  • essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette.

L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di una Commissione, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

 

 

Esercizio del servizio e subingresso
L’esercizio del servizio noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, che viene rilasciata attraverso uno specifico concorso bandito dal Comune o a seguito di subingresso. Il subingresso è ammesso a persona fisica che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante e che sia in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali ed è ammesso quando il titolare si trovi in una delle 3 condizioni seguenti:

  • sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
  • abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  • sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L’attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente. In caso di subingresso nell’autorizzazione per atto fra vivi, il titolare della stessa deve presentare domanda. Contestuale domanda deve essere inoltrata anche dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità dell’autovettura (passaggio di proprietà della vettura del precedente titolare).
In caso di morte dell’intestatario, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione del Comune a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
Entro 30 giorni dalla morte, pertanto, gli eredi devono comunicare il decesso al Comune, indicando la volontà di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare, in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione e la rinuncia degli altri a tale subentro, oppure la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità.

 

Altre caratteristiche del servizio
Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare, il quale può avvalersi di collaboratori e di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

  • essere titolari di impresa artigiana di trasporto e, quindi, essere iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane;
  • associarsi in cooperative di produzione e lavoro;
  • associarsi in consorzi di imprese artigiane;
  • essere imprenditori privati;

E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo esercente, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e, ove si eserciti con natanti, è ammesso anche il cumulo dell'autorizzazione con la licenza per l'esercizio del servizio di taxi. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Unione Europea dove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentano.
Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" completo di fogli vidimati e con progressione numerica e di timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.
Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

 

Il Comune, con proprio regolamento, stabilisce:

  • il numero ed il tipo di veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
  • le modalità per lo svolgimento del servizio;
  • i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;

Nel territorio della Città metropolitana di Bologna alcuni Comuni hanno adottato un Regolamento unificato per la gestione su area sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura.

 

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:

  • essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992;
  • avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del Comune nel quale è richiesta l'autorizzazione;
  • essere in possesso di patente di guida per il veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente;
  • essere in possesso di certificato di abilitazione professionale (CAP), previsto dal Codice della strada;
  • non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei 5 anni antecedenti nell’ambito della stessa Provincia;
  • non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo, appositamente disciplinato;
  • non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa;
  • essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un veicolo adatto allo svolgimento del servizio, appositamente collaudato dalla Motorizzazione Civile (A tal fine il Comune rilascia un apposito nulla-osta a seguito di domanda in bollo);
  • essere iscritto alla Camera di Commercio;
  • non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
  • non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • non essere stato dichiarato fallito, o in caso di dichiarazione di fallimento, poter dichiarare la cessazione dello stato fallimentare;
  • essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetti ai massimali minimi, previsti per legge;
  • non ricadere in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs 159/2011 (Codice antimafia);
  • Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione.

Modalità di presentazione della domanda
L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene assegnata in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per bando. Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi agli esami e procedono nell’espletamento degli esami e nella valutazione dei titoli e a redigere la graduatoria di merito. Successivamente, il SUAP, acquisita la graduatoria di merito, provvede a comunicare l’esito della gara ai vincitori e a chiedere le autocertificazioni necessarie per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Entro 30 giorni dal deposito delle autocertificazioni, il SUAP rilascia le autorizzazioni richieste. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di almeno 3 anni. I posti di organico che nel corso dell'anno risultano vacanti devono essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

 

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Possibilità di ricorso

Contro il provvedimento autorizzatorio è possibile fare ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi  i ricorsi decorrono dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • L. 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
  • Delibera Consiglio regionale 31 maggio 1994, n. 2009 - Direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei Regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente: L. 15 gennaio 1992, n. 21;
  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
  • D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  • Regolamento comunale specifico in materia;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 13-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.