Per molino si intende un impianto per la macinazione e lavorazione successiva di cereali ai fini della produzione di farine, semole e semolato.
I molini si distinguono in:
- molini ad alta macinazione, dotati di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione;
- molini a bassa macinazione che non selezionano gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.
Per l’esercizio dell’attività di molitura dei cereali, nonché per il trasferimento dei mulini, per la loro trasformazione, ampliamento o riattivazione, è necessario acquisire una licenza di macinazione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.
La licenza si intende rilasciata qualora, dopo la presentazione dell’istanza, non sia comunicato al richiedente, entro 60 giorni, il provvedimento di diniego.
I locali dei molini devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati e illuminati e avere cubatura, superficie e attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare.
I molini devono essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia (Certificato di conformità edilizia e agibilità, destinazione d’uso, ecc), ambientale e di classificazione delle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività, è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda USL competente.
Nel caso in cui il molino per cereali abbia una potenzialità giornaliera superiore a 200 quintali dovrà essere chiesto anche il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.
La licenza di macinazione è soggetta al visto annuale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia.
Il visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
La domanda per l’avvio, la trasformazione o il trasferimento di un impianto produttivo di macinazione e lavorazione successiva di cereali deve essere presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. La domanda deve contenere l’indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell’impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa, di una pianta in scala dei locali e degli accessori e del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.
Tempo
60 giorni
Descrizione iter
La domanda è presentata alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ed è da considerarsi accolta (silenzio/ assenso) se nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione, non è comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura acquisisce i pareri dell’Ispettorato del lavoro e effettua i controlli “antimafia”.
Il richiedente la licenza, in qualità di operatore del settore alimentare, presenta al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda ASL, dove ha sede operativa l’attività di macinazione, una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria per l’attività di macinazione. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda ASL verifica la correttezza formale della dichiarazione e della documentazione allegata, rilascia copia della notifica timbrata per ricevuta e provvede alla registrazione dell’attività in anagrafe e ne dà comunicazione al Comune di competenza, corredata da copia della notifica. Il DSP dell’ASL procede all’attività di controllo ufficiale.
Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma), diritti istruttori e tassa di concessione governativa.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
Link al sito della Camera di Commercio di Bologna: http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/archivio/autorizzazioni-e-licenze-1/panificazione-macinazione/modulistica-panificazione-e-macinazione
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.