Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie

Capi lavati in lavanderia

Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini,  indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Per l’esercizio delle attività sopra indicate, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di 1 anno;
  • b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  • c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
  • d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

                - 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
                - 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
                - 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;

 

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.


Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale sopra specificata, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.


Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

Se con l’attività di lavanderia, tintoria, pulitura a secco è offerta, come servizio accessorio, la raccolta degli indumenti presso il domicilio del cliente, si deve tenere conto che, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del “Nuovo Codice della Strada”, la pubblicità fonica sulle strade è consentita solo agli utenti autorizzati, nelle forme stabilite dai Regolamenti comunali. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i Comuni possono limitarla a determinate ore o a particolari periodi dell’anno.


Lavanderia a secco e pulitintolavanderie con ciclo chiuso e emissioni in atmosfera
Gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) a ciclo chiuso e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 e 275 del DLgs n° 152/06.

La Regione Emilia Romagna ha stabilito le prescrizioni dell'autorizzazione generale a cui il gestore di impianto può aderire presentando domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale secondo l'Allegato 2D-1 alla DGR n° 1769/10.
Per le nuove attività, le modifiche o trasferimenti delle attività in altro indirizzo o rinnovi dell’autorizzazione è prevista una procedura semplificata. Infatti, ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7.


Secondo la procedura semplificata, l’interessato può presentare la domanda di adesione all'autorizzazione generale utilizzando il modello di cui all’Allegato 2D-1 alla DGR n° 1769/10.
La domanda con le autocertificazioni previste, deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività e l’attività si intende tacitamente autorizzata se, trascorso tale termine, il SUAP, per conto della Città Metropolitana quale ente competente al controllo della domanda, non richiede documentazione integrativa o non comunica il preavviso di diniego dell’autorizzazione.
Il Gestore di impianto deve tenere il registro annuale di attività da compilare mensilmente secondo il modello Allegato 3D alla DGR 1769/10 e deve inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno la comunicazione annuale di attività, relativa all'anno solare precedente, secondo il formato dell'Allegato 2D-2 alla DGR 1769/10.
Per la pulitura a secco è necessario, inoltre, ottenere l’autorizzazione allo scarico in base al D.Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento comunale di fognatura e classificare l’azienda nelle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani;
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare, essere in grado di dichiarare la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;
  • Essere in possesso dell’idoneità professionale, o, in alternativa essere in grado di nominare un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale presso ogni sede dell’impresa;

Requisiti oggettivi

  • Essere provvisti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • Essere provvisti di autorizzazione allo scarico;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP. Nel caso di impianti di pulizia a secco pulitintolavanderie a ciclo chiuso, 45 giorni dal deposito della domanda di adesione all’autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera. Per l’autorizzazione allo scarico il termine è di 60 giorni.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Modalità di avvio dell’attività
L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune presso il quale l’impresa ha sede legale. Presso il SUAP devono essere depositate, se del caso, le domande di autorizzazione allo scarico e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La segnalazione certificata di inizio attività ha effetto dal momento del deposito.

 
 
 
Oneri

Non sono previsti oneri per il deposito della SCIA, salvo che il Comune non decida diversamente.
Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori, per la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di scarico, quando sono necessarie.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

 AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;

per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L. 22 febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia; 
  • Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;
  • Determina ex Provincia di Bologna 1 marzo 2005, n. 51854 – D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 7, 8, 15, D.M. 16 gennaio 2004 n. 44 - autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale;
  • D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 - attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  • Delibera di Giunta Regione Emila- Romagna (DGR) n° 1769/10 (modifica ed aggiornamento della precedente DGR n°2236/09) prescrizioni generali di autorizzazione ed i limiti di emissione per tale tipologia impiantistica (l'allegato 4 alla DGR 1769/10 - punto 4.33);
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.