Imprese funebri

Imprese funebri

Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

 

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;


Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività di impresa funebre devono presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale nella delibera 7 febbraio 2005, n. 156.


L’attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.


L’impresa funebre può aprire ulteriori sedi commerciali, purché sia nominato un addetto alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell’attività.


Il servizio di trasporto funebre può essere svolto in maniera disgiunta rispetto all’attività funebre, purchè l’impresa che intende svolgere tale attività presenti apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP competente e disponga di personale di qualifica e in numero adeguato all’attività svolta.


È vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Nominare il Responsabile della conduzione dell’attività funebre che deve essere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti, anche se coincidente con il titolare o legale rappresentante dell’impresa;
  • Personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;

Requisiti oggettivi

  • Avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di attestato dell’Azienda USL;
  • Avere la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l’impresa;
  • I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità;

 

Precisazione sui requisiti necessari
Secondo la Delibera di Giunta regionale 156/2005, l’esercizio dell’attività funebre può essere svolta con l’ausilio di un contingente minimo di personale corrispondente a quattro operatori funebri o necrofori. Il responsabile della conduzione dell’attività può intervenire nelle attività operative, consentendo con ciò di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

 

L’impresa deve documentare l’esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o alternativamente l’esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell’attività e del numero necessario di operatori.
Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci come il socio lavoratore o il collaboratore familiare, in regola con la normativa previdenziale.

 

L’impresa di onoranze funebri può disporre del personale necessario alle prestazioni di volta in volta effettuate anche ricorrendo ad altri strumenti giuridici quali:
a) Le associazioni in partecipazione di cui all’art. 2549 del codice civile. Con questo strumento il soggetto associante attribuisce, mediante apposito contratto, ad un associato la partecipazione agli utili dell’impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto di lavoro;
b) I consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o le società consortili, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. Il ricorso a tali modelli deve avvenire nel rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Le società consortili devono essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri provviste dei requisiti richiesti.


Non sono ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non provvisti dei requisiti per l’esercizio dell’attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla L.R. n. 19/2004.

Per quanto attiene al solo trasporto funebre, è previsto che un soggetto esercente l’attività funebre possa avvalersi per l’esecuzione di tale servizio di un’altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre attraverso apposito contratto di servizio.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

 AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • L.R. 29 luglio 2004, n. 19 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
  • Delibera Giunta Regionale 7 febbraio 2005, n. 156 – Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre a parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004;
  • Delibera Giunta Regionale 13 febbraio 2006, n. 163 – Approvazione direttiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A) della L.R. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
  • Circolare 7 dicembre 2007 - Autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre ai sensi della L.R.19/2004 - Chiarimenti e Richiesta dati;
  • L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 - Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.