Imprese di Pulizia

Imprese di Pulizia

Si dicono imprese di pulizia quelle che intendono svolgere una o più delle seguenti attività previste dalla L. 82/94 - D.M. 7 luglio 1997 n. 274:


a) Attività di pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) Attività di disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni;

c) Attività di disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) Attività di derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) Attività di sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

 

Per le attività di cui alle lettere c, d, e i presupposti tecnico-professionali per l’esercizio dell’attività di pulizie, stabiliti dall’art. 2 del D.M. 274/97, prevedono il possesso in capo al preposto alla gestione tecnica dell’impresa di uno fra i seguenti requisiti:

 

 

Titolo di studio:

  • diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

Secondo la precisazione del Ministero dell'Industria diramata con lettera circolare datata 8 gennaio 2001 non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94 le seguenti attività(circolare del 8 gennaio 2001 del Ministero dell’Industria):

  • la pulizia di caminetti,
  • l'espurgo dei pozzi neri;
  • la sterilizzazione di terreni ed ambienti,
  • la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali,
  • la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri,
  • l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

 

Per svolgere l'attività di "pulizia" non sono necessarie autorizzazioni da parte del Comune, così come non è necessario presentare al Comune alcuna Dichiarazione di Inizio Attività.

È invece necessario iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e, ricorrendone le condizioni, all'Albo delle Imprese Artigiane.

Ai fini della partecipazione, secondo la procedura comunitaria, alle procedure di affidamento di appalti pubblici, le imprese di pulizia devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e/o all'Albo delle Imprese Artigiane secondo la classificazione stabilita dal DM 274/1997, sulla base del volume d'affari al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio o nel minor periodo, comunque non inferiore ai due anni. Ciò è possibile solo dopo aver svolto due anni di attività.

 
 
Requisiti

Per poter svolgere l’attività imprenditoriale di “pulizie” è necessario possedere i seguenti requisiti:

 

Requisiti oggettivi:

  • Requisiti di onorabilità. Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita e gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, nonché eventuali institori e procuratori preposti all’esercizio dell’impresa o di un ramo della stessa, devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 della legge 82/1994. Inoltre non devono sussistere, nei confronti dell’interessato, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n.575 (antimafia). Nel caso di società l’insussistenza di dette cause deve esservi nei confronti dei soci e/o delle persone con poteri di rappresentanza e amministrazione. Tali requisiti devono essere autocertificati dai soggetti interessati;

 

  • Requisiti di capacità economico-finanziaria. Questi si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni (art. 2, c. 1, D.M. 274/1997):
  1. Iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d’opera;
  2. Assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare delle imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge 108/1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
  3. Titolarità di c/c bancari;

 

  • Requisiti tecnico-professionali, già previsti dal D.M. 274/1997, non sono più necessari per le imprese di pulizia e di disinfezione, a seguito di quanto stabilito dal DL 7/2007, art. 10, c. 3. Essi permangono per le imprese che svolgono le attività di disinfestazione, deratizzazione, sanificazione.

In tal caso i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (art. 2, cc. 2 e 3, D.M. 274/1997) si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei requisiti sotto elencati:

  • Assolvimento dell’obbligo scolastico (per i nati entro il 31.12.1951 licenza elementare; per i nati successivamente a tale data almeno otto anni di scolarità) e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 2 anni per le attività di pulizia e di disinfezione ed almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
  • Attestato di qualifica, corso professionale o diploma di istruzione secondaria superiore che prevedano un corso almeno biennale di chimica, per le attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  • Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;

 

Requisiti soggettivi:

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell’impresa e della sua struttura operativa (titolare di impresa individuale, socio prestatore d’opera di società di persone, amministratore di società di capitali, socio prestatore d’opera o amministratore di cooperativa, associato in partecipazione, dipendente, familiare collaboratore).

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, all’atto della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, per le attività di pulizia, con apposita autocertificazione, completa degli eventuali allegati.

Analoga autocertificazione deve essere resa anche dal preposto alla gestione tecnica; in tale dichiarazione il preposto deve accettare la nomina, ed attestare il possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali elencati sopra.

 
 
Procedimenti

Modalità di presentazione della domanda:

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Dichiarazione di Inizio Attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.

 

Tempo:

L'attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Dichiarazione di inizio attività.

 

Descrizione iter:

Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione.

 

Per le imprese artigiane, le domande vengono valutate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all’inizio di ogni anno solare. In caso di diniego viene approvata una delibera che indica l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento. Ne consegue l’impossibilità a svolgere l’attività.

 

Per le imprese non artigiane, la Camera di Commercio controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di irregolarità sanabili invita l’interessato a regolarizzare la propria posizione, mentre nel caso di impossibilità di regolarizzazione adotterà provvedimenti di diniego dell’iscrizione e, quindi, di impossibilità di svolgere l’attività.

 

Nel caso non sia possibile svolgere l’attività, si procederà a comunicare le motivazioni del diniego e ad esperire la procedura stabilita dall’art. 10 bis della legge 241/1990.

La comunicazione di diniego dovrà indicare l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.

 
 
 
Oneri

Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.

Inoltre, l'iscrizione per le attività di pulizia, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad euro 168. La tassa non è dovuta per le Onlus.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • L. 25 gennaio 1994 n. 82 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disnfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
  • Circolari ministeriali 28 aprile 1994, n. 3343/c, 22 settembre 1997, n. 3470/c, 25 novembre 1997, n. 3428/c ;
  • D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disnfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
  • D.M. 4 ottobre 1999, n. 439 - Regolamento recante modificazioni al Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994 n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
  • D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese;
  • D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007 n. 40 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della coincorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.