Si dicono imprese di pulizia quelle che intendono svolgere una o più delle seguenti attività previste dalla L. 82/94 - D.M. 7 luglio 1997 n. 274:
a) Attività di pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) Attività di disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni;
c) Attività di disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) Attività di derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) Attività di sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.
Per le attività di cui alle lettere c, d, e i presupposti tecnico-professionali per l’esercizio dell’attività di pulizie, stabiliti dall’art. 2 del D.M. 274/97, prevedono il possesso in capo al preposto alla gestione tecnica dell’impresa di uno fra i seguenti requisiti:
Titolo di studio:
Secondo la precisazione del Ministero dell'Industria diramata con lettera circolare datata 8 gennaio 2001 non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94 le seguenti attività(circolare del 8 gennaio 2001 del Ministero dell’Industria):
Per svolgere l'attività di "pulizia" non sono necessarie autorizzazioni da parte del Comune, così come non è necessario presentare al Comune alcuna Dichiarazione di Inizio Attività.
È invece necessario iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e, ricorrendone le condizioni, all'Albo delle Imprese Artigiane.
Ai fini della partecipazione, secondo la procedura comunitaria, alle procedure di affidamento di appalti pubblici, le imprese di pulizia devono essere iscritte nel Registro delle Imprese e/o all'Albo delle Imprese Artigiane secondo la classificazione stabilita dal DM 274/1997, sulla base del volume d'affari al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio o nel minor periodo, comunque non inferiore ai due anni. Ciò è possibile solo dopo aver svolto due anni di attività.
Per poter svolgere l’attività imprenditoriale di “pulizie” è necessario possedere i seguenti requisiti:
Requisiti oggettivi:
In tal caso i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (art. 2, cc. 2 e 3, D.M. 274/1997) si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei requisiti sotto elencati:
Requisiti soggettivi:
Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell’impresa e della sua struttura operativa (titolare di impresa individuale, socio prestatore d’opera di società di persone, amministratore di società di capitali, socio prestatore d’opera o amministratore di cooperativa, associato in partecipazione, dipendente, familiare collaboratore).
Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, all’atto della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività, per le attività di pulizia, con apposita autocertificazione, completa degli eventuali allegati.
Analoga autocertificazione deve essere resa anche dal preposto alla gestione tecnica; in tale dichiarazione il preposto deve accettare la nomina, ed attestare il possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali elencati sopra.
Modalità di presentazione della domanda:
Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla Dichiarazione di Inizio Attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.
Tempo:
L'attività deve iniziare il giorno stesso della presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, con unita la Dichiarazione di inizio attività.
Descrizione iter:
Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione.
Per le imprese artigiane, le domande vengono valutate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all’inizio di ogni anno solare. In caso di diniego viene approvata una delibera che indica l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento. Ne consegue l’impossibilità a svolgere l’attività.
Per le imprese non artigiane, la Camera di Commercio controlla la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti del richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di irregolarità sanabili invita l’interessato a regolarizzare la propria posizione, mentre nel caso di impossibilità di regolarizzazione adotterà provvedimenti di diniego dell’iscrizione e, quindi, di impossibilità di svolgere l’attività.
Nel caso non sia possibile svolgere l’attività, si procederà a comunicare le motivazioni del diniego e ad esperire la procedura stabilita dall’art. 10 bis della legge 241/1990.
La comunicazione di diniego dovrà indicare l’espressa motivazione e le modalità di eventuale ricorso avverso il provvedimento.
Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.
Inoltre, l'iscrizione per le attività di pulizia, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad euro 168. La tassa non è dovuta per le Onlus.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
Link complessivo Camera di Commercio Bologna alla modulistica per Imprese di Pulizia: http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/imprese-di-pulizia-1/modulistica-imprese-di-pulizia
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.