Per esercitare attività di intrattenimento o spettacolo in sale convegni, auditorium, sale da ballo, discoteche, in locali destinati ad attrazioni varie, pubblici spettacoli in genere, in locali pubblici attrezzati per accogliere spettatori in numero superiore a 100, è necessario fare richiesta al SUAP di rilascio di:
- licenza per pubblico spettacolo, prevista dall’ art. 68 e 69 del TULPS;
- licenza di agibilità, prevista dal successivo art. 80 TULPS (rd n. 733/1931; artt. 141 s. R.D. n. 635/1940);
Se l’attività comprende somministrazione di alimenti e/o bevande deve, altresì, essere presentata apposita SCIA di somministrazione ed anche notifica sanitaria provvista delle dichiarazioni e attestazioni richieste dalla disciplina sanitaria.
Sebbene la due licenze appartengano a ambiti distinti, nella prassi è frequente che vengano fatti oggetto di una unica richiesta di rilascio.
Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza distingue fra:
- licenza per l’esercente (art. 69 R.D. n. 733/1931): che deve essere richiesta da chi intenda esercitare in modo imprenditoriale, per un tempo limitato, un’attività di pubblico spettacolo; la richiesta comporta l’accertamento che il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non sia soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l’art 11 R.D. n. 733/1931);
- licenza per l’attività (art. 68 R.D. n. 733/1931). Qui occorre distinguere varie tipologie:
La licenza di agibilità
La procedura finalizzata al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS e 141 e ss, rd 635/1940, è diretta a verificare che negli impianti in cui si deve svolgere il pubblico spettacolo sia garantita:
Detta procedura si articola in due fasi (art. 80 R.D. n. 733/1931; artt. 141 ss. R.D. n. 635/1940):
Requisiti
Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di licenze di pubblico spettacolo e di agibilità, nonché l’eventuale SCIA di somministrazione dei alimenti e bevande e la notifica sanitaria, devono essere presentate al SUAP competente per territorio.
L’istanza di licenza deve essere provvista dei seguenti documenti:
- in caso di capienza del locale non superiore a 200 persone, deve essere allegata relazione tecnica a firma di tecnico abilitato iscritto nell’Albo professionale degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e dei periti industriali, in cui si attesti la conformità alle norme in vigore con dichiarazione di acquisire tutte le certificazioni relative agli allestimenti e ai materiali impiegati;
- in caso di capienza superiore a 200, deve essere convocata, a cura del SUAP la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (1) e deve essere prodotta dall’istante la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva di:
b) elaborati grafici:
c) certificazioni e collaudi:
1 . certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;
2. verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);
3. impianti elettrici:
- progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell’installatore;
- dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all'ISPESL;
4. certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi;
d) impianti di condizionamento, trattamento aria, ecc..:
- tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso;
e) piano di emergenza e nomina degli addetti all’emergenza (con addetti in possesso dell’attestato del Comando dei Vigili del Fuoco);
f) relazione tecnico descrittiva e planimetria relativa all’accessibilità al locale ed alla disponibilità di parcheggi per i frequentatori del locale;
g) Relazione tecnico esecutiva delle apparecchiature di amplificazione impiegate e/o di altre apparecchiature sorgenti di inquinamento acustico che si vogliono utilizzare, firmata da un tecnico qualificato iscritto all’albo dei Tecnici Competenti, comprensiva della planimetria generale (scale 1:100) con la localizzazione delle apparecchiature utilizzate. La relazione deve contenere i valori di livello equivalente LEQ (o pressione sonora) indotti nell’ambiente esterno o all’interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale; detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico qualificato. Perché i rilievi fonometrici siano significativi, è necessario che:
- siano effettuati considerando i rumori di fondo, e secondo il principio del massimo disturbo;
- si evidenzino gli orari e le situazioni atmosferiche in cui si effettua la rilevazione (es: la pioggia attutisce i rumori);
- siano indicate le misure all’interno del locale per permettere il calcolo corretto del limite di immissione differenziale nel caso in cui siano presenti abitazioni in prossimità del locale;
- sia evidenziata la situazione delle abitazioni civili adiacenti al luogo della manifestazione temporanea, con l’indicazione di eventuali accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (es: rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc..);
h) Impegno di pagamento per il parere dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente;
(1) Commissione di vigilanza comunale (i cui componenti sono nominati da parte del Sindaco): è la struttura competente in via ordinaria; Commissione di vigilanza provinciale (i cui componenti sono nominati dal Prefetto): oltre che per i casi in cui manchi quello comunale, l’organo provinciale è competente per alcune tipologie di impianti (cinema, teatri, spettacoli viaggianti, con capienza superiore a 1.300 persone; altri impianti, con capienza superiore a 5.000 persone; parchi e attrezzature di divertimento che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con apposito Decreto Ministeriale); in parziale deroga a quanto sopra, per gli impianti con capienza fino a 200 persone il sopralluogo della Commissione ai fini della agibilità – ma non il parere della Commissione stessa ai fini della fattibilità - è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, purché debitamente iscritti al rispettivo albo).
Requisiti soggettivi
1) Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136); Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S.;
4) Conduzione personale dell’attività: per il pubblico spettacolo e per la somministrazione di alimenti e bevande vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza(1), ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.;
Requisiti oggettivi
Presupposto per lo svolgimento di un pubblico spettacolo è che i locali o i luoghi destinati anche estermporaneamente al suo svolgimento siano agibili, cioè devono esserne state asseverate oppure verificate sia la solidità e la sicurezza che l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
(1) Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Per l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto: Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori
Per l’autorizzazione unica per lo svolgimento dello spettacolo: Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.