Pubblici spettacoli

Pubblici spettacoli

Per esercitare attività di intrattenimento o spettacolo in sale convegni, auditorium, sale da ballo, discoteche, in locali destinati ad attrazioni varie, pubblici spettacoli in genere, in locali pubblici attrezzati per accogliere spettatori in numero superiore a 100, è necessario fare richiesta al SUAP di rilascio di:


- licenza per pubblico spettacolo, prevista dall’ art. 68 e 69 del TULPS;
- licenza di agibilità, prevista dal successivo art. 80 TULPS (rd n. 733/1931; artt. 141 s. R.D. n. 635/1940);


Se l’attività comprende somministrazione di alimenti e/o bevande deve, altresì, essere presentata apposita SCIA di somministrazione ed anche notifica sanitaria provvista delle dichiarazioni e attestazioni richieste dalla disciplina sanitaria.
Sebbene la due licenze appartengano a ambiti distinti, nella prassi è frequente che vengano fatti oggetto di una unica richiesta di rilascio.


Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza distingue fra:


- licenza per l’esercente (art. 69 R.D. n. 733/1931): che deve essere richiesta da chi intenda esercitare in modo imprenditoriale, per un tempo limitato, un’attività di pubblico spettacolo; la richiesta comporta l’accertamento che il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non sia soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l’art 11 R.D. n. 733/1931);


- licenza per l’attività (art. 68 R.D. n. 733/1931). Qui occorre distinguere varie tipologie:

  • spettacoli in luogo “pubblico”: Per luoghi pubblici si intendono vie, piazze, parchi, ecc., appartenenti al demanio pubblico. Per essi la licenza è sempre necessaria;
  • spettacoli in luogo “privato aperto al pubblico”: Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata cui può avere accesso chiunque, con o senza pagamento di un biglietto (es. bar, discoteca, cinema, teatro). La licenza è necessaria per gli eventi organizzati nell’esercizio di attività imprenditoriali (ad esclusione cioè di quelli dovuti al fine di un comune divertimento o passatempo);
  • spettacoli in luogo “privato esposto al pubblico”: Si tratta di luoghi privati nei quali l’accesso è consentito non a tutti, ma soltanto a un novero di persone determinate o determinabili, e tuttavia vi è una visibilità delle iniziative da parte di chiunque. È tipicamente il caso dei circoli, cui possono accedere soltanto gli iscritti, e le cui attività sono conoscibili anche per i non iscritti. In questi casi non risulta necessario il possesso della licenza, a meno che il circolo eserciti di fatto un’attività imprenditoriale, e l’iscrizione avvenga non previa deliberazione sull’ammissibilità del richiedente alla luce dello statuto, ma a semplice domanda da parte di chiunque;
  • spettacoli in luogo “privato”: Il riferimento è ai luoghi di proprietà privata e non esposti al pubblico (es. abitazioni, iniziative ad inviti). La licenza non è necessaria, sempre che la forma privata in realtà non sia meramente fittizia;

La licenza di agibilità
La procedura finalizzata al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS e 141 e ss, rd 635/1940, è diretta a verificare che negli impianti in cui si deve svolgere il pubblico spettacolo sia garantita:

  • la solidità e la sicurezza dell’edificio;
  • l’esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendi;

Detta procedura si articola in due fasi (art. 80 R.D. n. 733/1931; artt. 141 ss. R.D. n. 635/1940):

 

  1. la prima ha come obiettivo il rilascio del parere di fattibilità dell’impianto, o delle modifiche sostanziali dello stesso;
  2. la seconda prevede un sopralluogo degli organi competenti, a lavori terminati, al fine del rilascio del certificato di agibilità dell’impianto.

 

Requisiti

  • essere esente da cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011;
  • essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo (essere esente da cause di diniego dell’autorizzazione previste dagli artt. 11 e 12 TULPS);
  •  in caso di esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione, essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs 59/2010;
  • avere acquisito il parere favorevole di fattibilità del progetto della Commissione di Vigilanza;
  • avere acquisito, in caso di capienza superiore ai 100 posti, ma inferiore a 200, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, verifica positiva sull’esame dei progetti ai sensi dell’art. 3 del dpr 151/2011 e, prima dell’inizio dell’attività, avere avviato con esito positivo il procedimento di Controllo di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011;
  • avere acquisito in caso di capienza complessiva dell’impianto superiore a 200 persone il certificato di prevenzione incendi;
  • essere in possesso del titolo edilizio previsto e avere depositato il certificato di conformità edilizia;

 

Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di licenze di pubblico spettacolo e di agibilità, nonché l’eventuale SCIA di somministrazione dei alimenti e bevande e la notifica sanitaria, devono essere presentate al SUAP competente per territorio.

 

L’istanza di licenza deve essere provvista dei seguenti documenti:
- in caso di capienza del locale non superiore a 200 persone, deve essere allegata relazione tecnica a firma di tecnico abilitato iscritto nell’Albo professionale degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e dei periti industriali, in cui si attesti la conformità alle norme in vigore con dichiarazione di acquisire tutte le certificazioni relative agli allestimenti e ai materiali impiegati;


- in caso di capienza superiore a 200, deve essere convocata, a cura del SUAP la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (1) e deve essere prodotta dall’istante la seguente documentazione:


a) relazione tecnico-descrittiva di:

  1. caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
  2. materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
  3. numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
  4. servizi tecnologici, di riscaldamento e servizi igienici;
  5. impianti elettrici normali e di emergenza;
  6. svolgimento scenico dello o degli spettacoli.


b) elaborati grafici:

  1. planimetria, a firma di tecnico abilitato con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione, in particolare: - vie di esodo - disposizione e numero dei posti - posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici.


c) certificazioni e collaudi:

1 . certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;

2.  verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);

3.  impianti elettrici:

             - progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
             - dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell’installatore;
             - dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
             - dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all'ISPESL;

4. certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi;


d) impianti di condizionamento, trattamento aria, ecc..:
- tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso;


e) piano di emergenza e nomina degli addetti all’emergenza (con addetti in possesso dell’attestato del Comando dei Vigili del Fuoco);


f) relazione tecnico descrittiva e planimetria relativa all’accessibilità al locale ed alla disponibilità di parcheggi per i frequentatori del locale;


g) Relazione tecnico esecutiva delle apparecchiature di amplificazione impiegate e/o di altre apparecchiature sorgenti di inquinamento acustico che si vogliono utilizzare, firmata da un tecnico qualificato iscritto all’albo dei Tecnici Competenti, comprensiva della planimetria generale (scale 1:100) con la localizzazione delle apparecchiature utilizzate. La relazione deve contenere i valori di livello equivalente LEQ (o pressione sonora) indotti nell’ambiente esterno o all’interno di eventuali  unità abitative adiacenti al locale; detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico qualificato. Perché i rilievi fonometrici siano significativi, è necessario che:
- siano effettuati considerando i rumori di fondo, e secondo il principio del massimo disturbo;
- si evidenzino gli orari e le situazioni atmosferiche in cui si effettua la rilevazione (es: la pioggia attutisce i rumori);
- siano indicate le misure all’interno del locale per permettere il calcolo corretto del limite di immissione differenziale nel caso in cui siano presenti abitazioni in prossimità del locale;
- sia evidenziata la situazione delle abitazioni civili adiacenti al luogo della manifestazione temporanea, con l’indicazione di eventuali accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (es: rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc..);


h) Impegno di pagamento per il parere dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente;

 

(1) Commissione di vigilanza comunale (i cui componenti sono nominati da parte del Sindaco): è la struttura competente in via ordinaria; Commissione di vigilanza provinciale (i cui componenti sono nominati dal Prefetto): oltre che per i casi in cui manchi quello comunale, l’organo provinciale è competente per alcune tipologie di impianti (cinema, teatri, spettacoli viaggianti, con capienza superiore a 1.300 persone; altri impianti, con capienza superiore a 5.000 persone; parchi e attrezzature di divertimento che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con apposito Decreto Ministeriale); in parziale deroga a quanto sopra, per gli impianti con capienza fino a 200 persone il sopralluogo della Commissione ai fini della agibilità – ma non il parere della Commissione stessa ai fini della fattibilità - è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, purché debitamente iscritti al rispettivo albo).

 
Requisiti


Requisiti soggettivi


1) Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;

2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136); Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S.;

4) Conduzione personale dell’attività: per il pubblico spettacolo e per la somministrazione di alimenti e bevande vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza(1), ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.;

 

Requisiti oggettivi

 

Presupposto per lo svolgimento di un pubblico spettacolo è che i locali  o i luoghi destinati anche estermporaneamente al suo svolgimento siano agibili, cioè devono esserne state asseverate oppure verificate sia la solidità e la sicurezza che l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

 

(1) Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

 
 
Oneri

Per l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto: Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori

Per l’autorizzazione unica per lo svolgimento dello spettacolo: Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
  • D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio;
  • D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  • D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3  -  Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  • D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 - Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo;
  • L.R. 26 luglio 2003, n. 14 - Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Corte cost. n. 56/1970;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 11-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.