Impianti sportivi

Impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono strutture aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie, finalizzate a contribuire a corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, e possono essere site in luoghi chiusi o aperti, e l'accesso può essere consentito liberamente o a determinate condizioni.


I complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso, anche se inseriti in complessi non sportivi, sono quelli in cui si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100, sono soggetti alle presenti disposizioni del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005.


I suddetti complessi o impianti sportivi, devono essere altresì conformi ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.


Per l’esercizio dell’attività nell’impianto sportivo, una volta ultimati i lavori e eseguita la procedura di collaudo (ex art. 10 DPR 160/2010), la legge regionale 13/2000 prevede, per l’esercizio dell’attività, il deposito presso il SUAP competente di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), comprensiva delle dichiarazione e attestazioni necessarie.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

 

  • Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (si veda l’art. 11 R.D. n. 733/1931, e l’art. 67 del d.lgs 159/2011);
  • Il richiedente, inoltre, deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc);

Requisiti oggettivi

 

  • Il locale utilizzato per l’esercizio di attività sportiva deve possedere tutti i requisiti di sicurezza (staticità, antincendio, ecc.) stabiliti dalle normative specifiche;
 
 
Procedimenti

La domanda di autorizzazione alla realizzazione e esercizio dell’impianto deve essere presentata al Suap competente per territorio, corredata dai seguenti documenti:

  • Una planimetria rappresentante l’area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alle altimetrie ed alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di m 100 dal perimetro dell’edificio progettato, nonché le aree limitrofe, fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
  • Le piante rappresentanti i diversi piani dell’edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, ecc.;
  • Le sezioni longitudinali e trasversali dell’edificio;
  • Il documento da cui risulti che sulle aree libere adiacenti al locale e destinate allo sfollamento dello stesso il proprietario del locale o il gestore abbia il diritto di servitù attiva;
  • La relazione tecnico illustrativa generale redatta dal progettista;
  • Gli schemi unifilari e planimetrici degli impianti elettrici normali, di emergenza e di terra, con indicate le caratteristiche dei quadri, condutture, apparecchi illuminanti, apparecchi elettrici, ecc.;
  • La relazione tecnico descrittiva degli impianti elettrici redatta da un ingegnere o perito elettrotecnico dalla quali si evincano in particolare: tipo di condutture e loro modalità di posa; caratteristiche costruttive dei quadri elettrici; comandi di emergenza; misure di protezione dai contatti diretti ed indiretti; illuminazione normale e di emergenza; apparecchiature utilizzate;
  • Il progetto dell’impianto di condizionamento dell’aria e dell’areazione e di quello di riscaldamento;
  • Gli schemi e la descrizione degli impianti antincendio;
  • La relazione di un professionista sui materiali di finitura e di arredamento da impiegare nel locale con le relative certificazioni ed attestazioni di omologazione;

Descrizione iter


Procedura per la costruzione e variazione sostanziale di impianti sportivi
Il SUAP, ricevuta la domanda di autorizzazione alla realizzazione e esercizio dell’impianto corredata della documentazione richiesta, sottopone il progetto alla Commissione - ex Provinciale di Vigilanza(1) [art. 141 e ss, rd 6 maggio 1940 n. 635], per la verifica della solidità e sicurezza dell’edificio e dell’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio (art. 80 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), e la Commissione redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.
Il verbale deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di collaudo, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal dpr 151/2011 ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione (ex Provinciale) di Vigilanza esegue la visita di collaudo e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
Su specifica richiesta della Commissione (ex Provinciale) di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato(2).
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 100 persone, ma inferiore a 200, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, è necessario l’esame dei progetti ai sensi dell’art. 3 del dpr 151/2011 e, prima dell’inizio dell’attività, è necessario avviare il procedimento di Controllo di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011. L’istanza è presentata al Comando dei vigili del fuoco mediante SCIA corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012. Ricevuta la SCIA con la documentazione completa, il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli e visite tecniche, anche a campione, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonchè la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il Comando, in caso di esito positivo, a richiesta dell’interessato, rilascia copia del verbale della visita tecnica (non è previsto il rilascio del certificato di prevenzione incendi). Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato solo nel caso in cui la capienza complessiva dell’impianto sia superiore a 200 persone. In questo caso, ricevuta la SCIA, corredata da apposita documentazione [ex DM 7 agosto 2012] se il Comando, eseguiti i controlli e le visite tecniche [in questo caso i controlli sono effettuati su ogni attività], rileva il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilascia il Certificato di prevenzione incendi.

 

Procedure sullo svolgimento di attività sportive all’interno degli impianti sportivi
Per l’avvio dell’attività gli esercenti sono tenuti a depositare presso il SUAP una segnalazione certificata di inizio attività nella quale deve essere attestato il possesso dei requisiti morali e dei requisiti indicati dalla legge regionale 13/2000 e cioè:


a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), o di Laurea in Scienze Motorie. L’istruttore deve essere sempre presente alle attività e ad esso è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura;


b) la rispondenza delle attività che si intendono svolgere ai requisiti previsti dalla stessa legge e dalla programmazione regionale l’attività può essere avviata con la ricevuta di deposito della SCIA presso il SUAP;


Procedure sullo svolgimento di attività non sportive all’interno di impianti sportivi

L’impianto sportivo può essere utilizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive (ad esempio, concerti ed altri spettacoli). In questi casi, sarà necessario ottenere i titoli autorizzatori sulla agibilità della struttura e sulla fattibilità dell’iniziativa richiesti con particolare riferimento alla manifestazione che si intende svolgere (si vedano i Pubblici Spettacoli).

 

Tempo

  • Per l’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto: il tempo di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione (o modificazione, ecc.) di un impianto produttivo di servizi è di 90 giorni;
  • Per l’esercizio dell’attività in seguito a deposito della SCIA: avvio immediato.

 

 

(1) a)Commissione di vigilanza comunale (i cui componenti sono nominati da parte del Sindaco): è la struttura competente in via ordinaria;

b) Commissione di vigilanza (ex provinciale - i cui componenti sono nominati dal Prefetto e con aggregato un rappresentante del CONI): oltre che per i casi in cui manchi quello comunale, l’organo (ex provinciale) è competente per alcune tipologie di impianti (impianti, con capienza superiore a 5.000 persone; parchi e attrezzature di divertimento che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con apposito Decreto Ministeriale). In parziale deroga a quanto sopra, per gli impianti con capienza fino a 200 persone il sopralluogo della Commissione ai fini della agibilità – ma non il parere della Commissione stessa ai fini della fattibilità - è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, purché debitamente iscritti al rispettivo albo).
(2) L’art. 20, D.M. 18.3.1996, prevede una disciplina tecnica differente nel caso in cui si tratti di impianti sportivi con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.

 
 
Oneri

Per la realizzazione dell’impianto: marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).


AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con Decreto del Ministro dell’Interno del 6 giugno 2005, Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;
  • Provvedimento C.O.N.I. 15 luglio 1999, n. 851 - Norme CONI per l’impiantistica sportiva;
  • L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 - Norme in materia di sport;
  • Delibera Consiglio regionale 23 settembre 2008, n. 187 - L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010;
  • Delibera Giunta regionale 18 luglio 2005, n 1092 - Disciplina regionale: aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 12-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.