Impianti mobili per la telefonia mobile

Telefonia mobile

Per impianto di telefonia mobile si intende una stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

 

Per impianto mobile di telefonia: impianto la cui permanenza nel sito è limitata nel tempo, caratterizzato da amovibilità, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un’agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

 

Può essere previsto:

  • A servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
  • Per sopperire, in particolari periodi dell’anno, all’aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, con un periodo di stazionamento massimo di 4 mesi;
  • Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell’autorizzazione per un impianto fisso, per un tempo massimo di 4 mesi;
 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere titolari di concessione governativa per pubblico servizio di telecomunicazioni mobili;

 

Requisiti oggettivi

  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo, la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, localizzato in area urbanisticamente idonea;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione; la comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA. La documentazione da presentare all’ARPA per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è elencata all’art.12 della Delibera della Giunta regionale n. 1138 del 7 luglio 2008.

 

Tempo:45 giorni

 

Le competenze procedimentali in materia di realizzazione e gestione degli impianti in questione sono articolate tra differenti livelli istituzionali:

 

Indirizzi generali:

Rientrano nella competenza delle Regioni:

  • le funzioni relative all’individuazione degli impianti per telefonia mobile;
  • le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti In tali materie, le Regioni definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni; 

 

Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Suap, da parte del gestore, 45 giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata della seguente documentazione:

  • descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell’impianto mobile;
  • localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
  • parere favorevole dell'ARPA, espresso con le modalità previste dall’art. 17 della LR. n. 44/1995 (parere integrato ARPA/AUSL);

 

La documentazione da presentare all'ARPA per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

 

a) Per le caratteristiche del sito:

  • Progetto dell'impianto in scala 1:200;
  • Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
  • Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
  • Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m all'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).

b) Per le caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:

  • banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
  • scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all’irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
  • direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
  • potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella;
  • diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
  • relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
  • valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
  • valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio.

Qualora la localizzazione indicata non sia idonea, il Suap può, entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedere al gestore una diversa localizzazione. Trascorsi 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Suap, in assenza di formali richieste di integrazioni e/o di diversa localizzazione da parte dello stesso, l’impianto può essere attivato per il tempo massimo di collocamento previsto dalla norma di riferimento.

 
 
 
Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori. 

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dagli enti preposti.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO

L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
 
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;
  • Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici, art.3;
  • Delibera Giunta regionale 21 luglio 2008, n 1138 - Modifiche ed integrazioni alla dgr 20 maggio 2001, n.197 'direttiva per l'applicazione della legge regionale 31 ottobre 2000, n.30 recante 'norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'';
  • Delibera Giunta regionale 20 febbraio 2001, n. 197 - Direttiva per l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 recante norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;
  • Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 30 - Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti di telefonia mobile;
  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche;
 
 
Documentazione e modulistica da presentare
  • Comunicazione impianto mobile di telefonia mobile;
  • Descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l’installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell’impianto mobile;
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.