L'esercizio del gioco lecito (carte, calciobalilla, biliardi, dama, freccette, flipper, …) e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito (o videogiochi) sono consentiti previa presentazione di S.C.I.A, o autorizzazione (a seconda che sia richiesto dallo specifico Regolamento Comunale).
Non è richiesta S.C.I.A. o autorizzazione per coloro che intendano installare apparecchi per il gioco lecito e siano già in possesso di altre autorizzazioni o SCIA per esercizio pubblico, bar, ristorazione, albergo, pensioni, ecc.
L'installazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, di cui al comma 6, lett. a) e 7 dell'articolo 110 del TULPS, è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione, ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.:
Giochi leciti negli esercizi di somministrazione
Come precisato più sopra, l'esercizio del gioco lecito e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito (o videogiochi) di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e comma 7), sono consentiti, previa presentazione di S.C.I.A o autorizzazione (a seconda che sia richiesto dallo specifico Regolamento Comunale). Non è richiesta S.C.I.A. o autorizzazione per coloro che intendano installare apparecchi per il gioco lecito e siano già in possesso di altre autorizzazioni per esercizio pubblico, bar, ristorazione, albergo, pensioni, ecc. Il modello per l'esercizio dell'attività di somministrazione comprende già la SCIA per l'esercizio e/o l'installazione di giochi leciti.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, comprende:
Contestualmente all’avvio dell’attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Modalità di avvio dell’attività
Per l'apertura di attività che prevedono l'installazione di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento è necessario compilare il modulo Segnalazione certificata giochi leciti per esercizi non in possesso di altra SCIA o autorizzazione agli artt. 86, commi 1 e 2 e 88), previo ottenimento della concessione ministeriale rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti di istruttoria. Se trattasi di autorizzazione non sono invece previsti diritti di istruttoria in caso di SCIA.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e 110);
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (artt.153 e 195);
Legge 27/12/2002 n, 289 – art. 22 - Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive;
DL 4/7/2006 n. 223 - art. 38 - Misure di contrasto del gioco illegale;
Legge 13/12/2010, n. 220 – art. 1;
Ordinanza n. 63 del 15/10/2014 P.G. 625214;
Decreto Ministero Economia e Finanze n. 2011/30011/giochi/UD - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
DL 158/2012 art. 7, comma 10 – ricollocazione degli esercizi territorialmente prossimi agli luoghi sensibili mediante apposito decreto interministeriale;
Legge Regione Emilia Romagna 4/7/2013, n. 5 – Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;
Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 187 del 17/2/2014 - Approvazione del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 5/2013;
Decreto Ministeriale 27/07/2011;
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.