Si definiscono fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte a diversi cicli di istruzione scolastica e altre tipologie di utenze, finalizzate:
Le fattorie didattiche concentrano le loro attività generalmente nell’arco di un’unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.
Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento, devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti per l’attività di agriturismo. Possono utilizzare per lo svolgimento di attività didattiche, locali e beni strumentali dell’azienda agricola, spazi agricoli aperti ed anche ambienti appositamente allestiti. Non sono ammessi ampliamenti o nuove costruzioni finalizzate alla realizzazione di locali destinati esclusivamente alle attività della fattoria didattica.
Attività formativa
L’offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con le vocazioni produttive del territorio regionale, con le specificità locali e con l’orientamento produttivo aziendale e essere strettamente legata all’attività agricola praticata.
L’offerta formativa proposta deve essere approvata dalla Città metropolitana competente, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ente. Decorso tale termine senza che la Città Metropolitana si sia espressa, l’offerta formativa s’intende approvata. L’operatore che esercita l’attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell’azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore specifico, con verifica dell’apprendimento. Qualora l’attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività didattica.
Domanda di iscrizione all’elenco
Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l’attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Città Metropolitana competente per territorio per l’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco degli operatori di fattoria didattica. L’iscrizione è effettuata dalla Città Metropolitana, entro 60 giorni, previa approvazione dell’offerta formativa ed a seguito dei necessari controlli. Si trasmette copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione. Le Città Metropolitane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.
La domanda di iscrizione all’elenco può essere presentata via internet all’ufficio Promozione e Valorizzazione territoriale della Città Metropolitana di Bologna, compilando i moduli reperibili alla pagina web http://www.cittametropolitana.bo.it/agricoltura/Engine/RAServePG.php/P/255511130406/T/Fattorie-didattiche. Le fattorie didattiche iscritte all’albo sono tenute ad utilizzare il logo identificativo delle “fattorie didattiche dell’Emilia-Romagna”.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Sono previsti, inoltre, requisiti di natura strutturale, riguardanti locali e spazi aperti in cui si svolge l’attività didattica, nonché strutture e locali dell’azienda agricola, i quali devono essere conformi ai regolamenti urbanistici ed edilizi e provvisti di certificato di abitabilità.
L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.
L’attività può essere iniziata subito dopo il deposito di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune presso il quale è ubicata la fattoria.
Il deposito della segnalazione deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dal momento dell’iscrizione dell’impresa nell’elenco provinciale delle fattorie didattiche. La mancata presentazione entro il termine indicato, comporta la cancellazione della fattoria dall’elenco.
Il SUAP verifica la completezza formale della SCIA e rilascia una ricevuta che è condizione sufficiente per l’avvio dell’attività.
Nella SCIA l’imprenditore deve descrivere in maniera dettagliata tutta l'azienda agricola, le strutture e gli spazi esterni destinati all’attività di fattoria didattica, mettendo in evidenza le singole destinazioni dei locali ed evidenziando quelli (per esempio l’abitazione dell'imprenditore) che non vengono utilizzati per l'attività, ma rimangono ad esclusivo uso privato.
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
Alla Segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.