Sono considerate attività di facchinaggio quelle attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Non rientrano nella disciplina dell’attività di facchinaggio,(L. 57/2001 e DM 221/2003) i pesatori pubblici (di cui all’art. 32 R.D. 20/09/34 e D.M. 11/7/83) e il facchino non imprenditore che è soggetto alla disciplina del D.P.R. 342/1994.
Secondo il DM 221/2003, tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di 3 anni, ma non meno di 2 anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro;
Requisiti soggettivi
(1) Art. 7. Requisiti di onorabilità:
1. I requisiti di onorabilità sono:
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1:
a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.
Modalità di presentazione della domanda
Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa. L'inizio dell'attività è immediato a seguito alla presentazione della Domanda di iscrizione al Registro imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, con unita la segnalazione certificata di inizio attività.
Descrizione iter
Gli uffici della Camera di Commercio accettano le istanze e rilasciano ricevuta di presentazione in modalità telematica. Per le imprese artigiane, le domande sono valutate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, secondo il calendario delle sedute pubblicato all’inizio di ogni anno solare.
Devono essere sostenuti i diritti di segreteria previsti dalla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane. Inoltre, l’iscrizione per le attività di facchinaggio, avendo natura abilitante, comporta il pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad euro 168.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
Link alla modulistica della Camera di Commercio:
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.