Erboristerie

Erboristerie

Con la dizione di erborista si intende genericamente:

  • “colui che raccoglie, coltiva e prepara le piante officinali (piante ad uso terapeutico)”;

sia

  • colui che “commercia in prodotti di erboristeria” cioè prodotti derivanti da piante officinali. Ai sensi dell’art.1 L. 6 gennaio 1931, n. 99 (disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell’elenco di cui al R.D. 26 maggio 1932, n. 772.


Per aprire un’erboristeria occorre distinguere fra le seguenti fattispecie:

  • commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati (escluso, quindi, la miscelazione e la preparazione di erbe, tisane o fitoderivati);
  • produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati;

 

Nel primo caso, secondo il Ministero delle Attività produttive (Risoluzione n. 552193 del 8 maggio 2003) si rientra nella sfera dell’esercizio del commercio: ne consegue che per svolgere attività rientranti nel settore alimentare (quali vendita di tisane, infusi, ecc.), è necessario il possesso dei requisiti morali e professionali (ora art. 71 d.lgs 59/2010), mentre per porre in vendita prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare (per esempio: vendita saponi, creme, ecc.) è sufficiente il possesso dei soli requisiti morali.
Nel caso di coltivazione, raccolta e preparazione di preparati, miscelazione e la trasformazione di prodotti erboristici, non medicamentosi, è necessario, oltre ai requisiti morali e professionali, possedere il relativo titolo di studio: il diploma in erboristeria di cui alla L. n. 99 del 1931, sostituto prima dal diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al D.M. 6 giugno 1995 e poi dalla laurea in scienze e tecnologie erboristiche.
In ogni caso, chi svolge la professione di erborista non può mai effettuare miscelazioni su prescrizione medica o per qualsiasi finalità terapeutica, né suggerire rimedi a base di erbe contro malattie o malesseri sintomatici, pena la sottoposizione alla sanzione di cui all’art. 348 del codice penale, che punisce l’esercizio abusivo della professione di farmacista o della professione medica.
Nel caso di presenza di un laboratorio nonché di un deposito di sostanze alimentari, è necessario il rispetto delle vigenti normative in materia edilizia ed ambientale, e la registrazione dell’attività presso il Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio e quindi la notifica sanitaria presso il SUAP competente.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;
  • Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto presso la Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese;
  • Solo per la produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  1. laurea triennale in Tecniche Erboristiche;
  2. laurea in Farmacia;
  3. laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche d) diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia;

 

Requisiti oggettivi

  • I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e dal vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.

La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Modalita di avvio dell’attività
L’attività può essere iniziata previo deposito al SUAP competente per territorio di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) nella quale è dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. Nel caso in cui l’attività rientri nel settore alimentare deve essere inviata al SUAP una notifica sanitaria.

 

Tempo
Inizio immediato dell’attività.

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO

L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
 
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO

Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)

La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • L. 6 gennaio 1931, n. 99 - Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
  • R.D. 19 novembre 1931, n. 1793 - Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Legge del 6 gennaio 1931 n. 99;
  • R.D. 26 maggio 1932, n. 772 - Elenco delle piante officinali soggette alle disposizioni della Legge del 6 gennaio 1931;
  • L. 9 ottobre 1942, n. 1421 - Disciplina della raccolta e del commercio della digitale;
  • Circolare ministero Sanità 8 gennaio 1981, n. 1 - Prodotti a base di piante medicinali - Ministero delle Attività produttive (Risoluzione n. 552193 del 8 maggio 2003);
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 19-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.