Alcuni interventi edilizi non sono soggetti a titoli abilitativi, pertanto non è dovuto il rilascio di pareri o autorizzazioni per poterli realizzare.
Tuttavia prima di avviare i lavori è necessario darne comunicazione al comune, dichiarando che le opere che si andranno a realizzare posseggono i giusti requisiti per essere svolte senza titolo abilitativo, e in pieno rispetto della normativa edilizia.
A partire da maggio 2010, è nata a questo proposito una pratica amministrativa denominata Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.): nel mondo dell'edilizia costituisce uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.
Nata con il nome iniziale (legge 47/85) di "opere interne", in un primo tempo obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbrica, di far produrre una relazione a firma di un professionista abilitato (Ingegnere, Architetto o Geometra iscritto al relativo albo professionale) attraverso questo documento, così da certificare le opere da compiere. Oggi, questo strumento, debitamente perfezionato, permette la comunicazione di ristrutturazione del proprio appartamento e delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile con più facilità.
La C.I.L. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia, che, all'art. 6 ne descrive il potere e i limiti.
Con la C.I.L. si possono richiedere opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o a Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
È pertanto richiesta la C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria, (cioè le opere che sono necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare dei nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti - art.6).
Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria (quelle opere necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio. Più precisamente, quelle per sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio oppure necessarie alla realizzazione di nuovi impianti, differenti in tutto o in parte da quelli esistenti). Per questi è infatti prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal proprietario o dall'avente titolo alla presentazione della richiesta.
Deve inoltre contenere:
Interventi soggetti a CIL:
Sono soggetti a CIL gli interventi di seguito riportati in modo indicativo e non esaustivo:
Tipologie di CIL:
Le procedure presenti su SUAPBo si applicano alle seguenti tipologie :
Caratteristiche ed efficacia
La caratteristica della CIL è la possibilità di avviare i lavori immediatamente dopo il deposito della documentazione, oppure in una data già stabilita.
Le responsabilità sulle dichiarazioni del rispetto della normativa nell'esecuzione delle opere descritte restano quindi in capo al dichiarante, per tale motivo il comune non è tenuto ad esprimersi, e questo garantisce la celerità che caratterizza la CIL.
Tempi
Inizio immediato dei lavori.
Gli oneri a carico del richiedente sono da verificare presso gli uffici SUE comunali e si distinguono in:
I controlli sulle attività sono svolti dall'Ufficio Tecnico competente.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva":
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.