La legislazione in vigore, e segnatamente l'art. 2 L.R. n.12/2006, individua e definisce le seguenti tipologie di impianto:
La stessa normativa introduce anche un altro elemento di classificazione, individuando la nozione di esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, che comprende le sale, multisale o arene con le seguenti caratteristiche:
Sul modello procedimentale valido per i Pubblici spettacoli, anche nel caso della gestione di sale cinematografiche sono richiesti due titoli autorizzatori, uno sull'impianto e uno sull'attività.
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Tempo
Descrizione iter
Le competenze procedimentali in materia di realizzazione e gestione di sale cinamatografiche sono articolate tra differenti livelli istituzionali:
a) indirizzi generali: vengono definiti con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale (attualmente la n. 128/2007), che in particolare:
- individua gli ambiti territoriali sovracomunali;
- definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
- detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione di settore con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici;
- individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.
b) scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale: vengono compiute dalla Provincia nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp); fino all'integrazione di tale Piano in relazione al profilo in esame, rimangono sospesi i termini inerenti al rilascio delle autorizzazioni uniche per l'insediamento di questa tipologia di impianti;
c) individuazione delle aree da destinare agli esercizi cinematografici, e dettatura della relativa disciplina urbanistica: viene effettuata dai Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici;
d) rilascio delle autorizzazioni uniche: compete al Comune, e per esso allo Sportello Unico per le Attività Produttive; per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, allorché l'intervento comporti un aumento di posti superiore al 10% rispetto a quelli già legittimamente in essere, l'autorizzazione comunale alla struttura può essere emessa soltanto previa attestazione regionale circa la conformità tra l'iniziativa e la programmazione regionale.
Il presente ambito si articola in due procedimenti, comunque strettamente connessi:
Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha validità a tempo indeterminato, ma dovrà essere aggiornata ogni volta si verifichino variazioni di alcuni elementi della stessa (es. variazione titolarità del locale) e nel caso di effettuazione di lavori.
Valgono, infine, per il procedimento in questione tutte le previsioni procedurali che riguardano i pubblici spettacoli in genere.
Per l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'insediamento di esercizio cinematografico:
Per l'autorizzazione unica per l'avvio dell'attività di esercizio cinematografico:
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.