Cinema

Cinema

La legislazione in vigore, e segnatamente l'art. 2 L.R. n.12/2006, individua e definisce le seguenti tipologie di impianto:

  • sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
  • cinema-teatro: sala cinematografica, destinato non solo al pubblico spettacolo cinematografico, ma anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
  • multisala: insieme costituito da due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
  • arena: cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche, funzionante per un periodo definito nell'ambito degli atti della programmazione regionale;
  • cinecircolo ovvero cinestudio: lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica;

La stessa normativa introduce anche un altro elemento di classificazione, individuando la nozione di esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, che comprende le sale, multisale o arene con le seguenti caratteristiche:

  • nei comuni fino a trentamila abitanti, un numero di posti superiore a 500 o un numero di schermi superiore a tre;
  • nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, un numero di posti superiore a ottocento o un numero di schermi superiore a quattro;

Sul modello procedimentale valido per i Pubblici spettacoli, anche nel caso della gestione di sale cinematografiche sono richiesti due titoli autorizzatori, uno sull'impianto e uno sull'attività.

 
 
Requisiti

Requisiti soggettivi

  • Il richiedente - persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica o associazione - non deve essere soggetto alle circostanze ostative previste dalla legge (es. non abbia commesso determinati reati: si veda l'art 11 R.D. n. 733/1931);
  • Il richiedente, inoltre, deve avere titolo di disponibilità del locale (proprietà, affitto, uso, ecc.);

Requisiti oggettivi

  • Il locale utilizzato per l'esercizio di sala cinematografica deve possedere tutti i requisiti di sicurezza (staticità, antincendio, ecc.) stabiliti dalle normative specifiche;
 
 
Procedimenti

Tempo

  • Per l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'insediamento di esercizio cinematografico: il tempo di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione (o modificazione, ecc.) di un impianto produttivo di servizi, quale è la sala cinematografica, nel caso di procedimento semplificato di cui all'art. 4 del D.P.R. 447/1998, è di 150 giorni.
  • Per l'autorizzazione unica per l'avvio dell'attività di esercizio cinematografico: quale locale di pubblico spettacolo, successivamente alla fine dei lavori, il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla richiesta.

Descrizione iter

Le competenze procedimentali in materia di realizzazione e gestione di sale cinamatografiche sono articolate tra differenti livelli istituzionali:
a) indirizzi generali: vengono definiti con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale (attualmente la n. 128/2007), che in particolare:
- individua gli ambiti territoriali sovracomunali;
- definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
- detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione di settore con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici;
- individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.

b) scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale: vengono compiute dalla Provincia nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp); fino all'integrazione di tale Piano in relazione al profilo in esame, rimangono sospesi i termini inerenti al rilascio delle autorizzazioni uniche per l'insediamento di questa tipologia di impianti;

c) individuazione delle aree da destinare agli esercizi cinematografici, e dettatura della relativa disciplina urbanistica: viene effettuata dai Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici;

d) rilascio delle autorizzazioni uniche: compete al Comune, e per esso allo Sportello Unico per le Attività Produttive; per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, allorché l'intervento comporti un aumento di posti superiore al 10% rispetto a quelli già legittimamente in essere, l'autorizzazione comunale alla struttura può essere emessa soltanto previa attestazione regionale circa la conformità tra l'iniziativa e la programmazione regionale.

Il presente ambito si articola in due procedimenti, comunque strettamente connessi:

  • autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti cinematografici: va richiesta in caso di realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché di ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività; comprende il titolo abilitativo edilizio ed è rilasciata in coerenza non solo con la normativa di settore ma anche con le discipline in materia di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
  • autorizzazione unica per l'esercizio degli impianti cinematografici: va richiesta per l'esercizio del cinema una volta conclusi i lavori; comprende i certificati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché gli altri atti di assenso comunque denominati. In particolare, l'art.80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) prevede che non si possa rilasciare licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, quale è la sala cinematografica, senza prima aver "fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". Inoltre, il rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità è di competenza del Comune ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977, su parere della Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha validità a tempo indeterminato, ma dovrà essere aggiornata ogni volta si verifichino variazioni di alcuni elementi della stessa (es. variazione titolarità del locale) e nel caso di effettuazione di lavori.

 

Valgono, infine, per il procedimento in questione tutte le previsioni procedurali che riguardano i pubblici spettacoli in genere.

 
 
 
Oneri

Per l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'insediamento di esercizio cinematografico:

  • N. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori;

Per l'autorizzazione unica per l'avvio dell'attività di esercizio cinematografico:

  • N. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori;
 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
  • D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 28 - Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. luglio 2002, n. 137;
  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
  • D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio;
  • D.M. 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  • D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 - Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione recante modifica all'articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo;
  • D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 - Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  • L.R. 28 luglio 2006, n. 12 - Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico;
  • Delibera Giunta regionale 25 luglio 2007, n. 128 - Approvazione del programma per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000;
  • Delibera Giunta regionale 27 luglio n. 1142 - L.R. 12/2006 - Art. 7 - Individuazione elaborati da allegare alle domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.