Centri di Telefonia

Phone center

Il centro di telefonia, o “phone center e/o internet point”, è un esercizio aperto al pubblico che fornisce, anche in abbinamento ad altre attività, servizi telefonici e telematici, mettendo a disposizione apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici. La Legge Regionale Emilia-Romagna del 21 maggio 2007, n. 6  - “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale", che disciplina la materia a livello regionale, stabilisce che ai centri di telefonia si applicano le disposizioni sulle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, contenute nel D.Lgs. n. 114/1998. Il soggetto interessato ad attivare un centro di telefonia deve presentare al Comune, competente per territorio, una SCIA, se la superficie di vendita corrisponde a un esercizio di vicinato secondo i parametri del D.lgs 114/98 oppure una domanda di autorizzazione, se la superficie di vendita corrisponde a una media struttura di vendita. Per l’esercizio dell’attività l’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), prescrive altresì l’adempimento di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Ministero per lo Sviluppo Economico, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. La segnalazione di inizio attività deve essere conforme al modello allegato al D.Lgs. 259/2003 (allegato 9) e dà luogo a una autorizzazione generale alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Ricevuta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La segnalazione di inizio attività di cui all’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 non è necessaria per le imprese che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete come attività collaterale o accessoria ad altra attività principale (alberghi, pizzerie, tabaccherie, etc.) secondo quanto stabilito dalla Delibera dell’Autorità n. 102/2003/CONS del 15 aprile 2003.


La L.R. n. 6/2007 non si applica:

  1. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che mettono a disposizione dei clienti un solo terminale;
  2. Alle biblioteche e scuole;
  3. Alle strutture ricettive;
  4. Alle tabaccherie;

Dal 1 gennaio 2012, per l’esercizio dell’attività di phone center e/o internet point non è più richiesta la licenza del Questore, prevista in origine dal D.L. 144/2005, convertito nella Legge 155/2005 “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”. I titolari o gestori dell’attività non sono inoltre più obbligati a monitorare le operazioni degli utenti e a archiviare i loro dati, come era previsto in applicazione del DM 16 agosto 2005, non più in vigore.

Ulteriori adempimenti possono essere richiesti daI Comune, con apposito regolamento:
a) Requisiti igienico-sanitari, necessari per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia;
b) Misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;
c) Indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).
Dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL n. 201, convertito senza modificazioni dalla legge 214/2011, anche i centri di telefonia, come tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, non sono più tenuti al rispetto degli orari imposti di apertura e di chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.

 
 
Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

 

Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)

  • Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;
  • Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010;

 

Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)

  • Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i locali devono essere in possesso dei requisiti fissati dai Regolamenti edilizi, d’Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria vigenti per i locali ad uso commerciale e del relativo Certificato di conformità edilizia e agibilità. Dovranno inoltre essere rispettati gli ulteriori requisiti stabiliti nel Regolamento comunale sui centri di telefonia;
  • Le attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, se svolte in maniera complementare rispetto al centro di telefonia, possono esercitarsi nel rispetto dei requisiti normativi previsti, nel medesimo locale o in uno comunicante, limitatamente alle zone di sosta, nel rispetto delle vie di esodo. L’attività di manipolazione di alimenti e bevande dovrà avvenire in un locale/zona separata.
 
 
Procedimenti

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) competente per territorio, a meno che la superficie di vendita non corrisponda a una media struttura, secondo i criteri del D.lgs 114/1998, in questo caso è necessaria una domanda di autorizzazione. È inoltre prevista una dichiarazione al Ministero per lo sviluppo economico, da eseguirsi prima dell’inizio dell’attività. Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività. La SCIA viene trasmessa all'ufficio comunale competente per il controllo, per quanto di rispettiva competenza. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

 

Documentazione e modulistica da presentare
• Segnalazione certificata di inizio attività centro di telefonia;

oppure
• Domanda di autorizzazione centro di telefonia;
• Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Allegato n. 9 - articolo 25);

 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento)


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.

 

 

 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

  • D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
  • L.R. 5 luglio 1999, n. 14 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
  • D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche;
  • L.R. 21 maggio 2007, n. 6 - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale;
  • Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività centro di telefonia;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 18-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.