Bed and Breakfast

Bed and Breakfast

L’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione o Bed and Breakfast, è l’attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione offerta nella abitazione di residenza, o abituale dimora,  realizzata avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti.

 

L’attività è svolta, in non più di tre camere e  massimo sei posti letto, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma di impresa; è ammessa la presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia. L’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare.

 

L’attività di B&B non può essere esercitata in unità immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la residenza anagrafica, nemmeno se immediatamente attigua; non necessita di approvazione condominiale. La pubblicità deve essere limitata all’attività informativa dei recapiti e delle caratteristiche della struttura, anche tramite siti internet privati, purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione che travalichino una semplice indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail. La ricevuta del pagamento del servizio di pernottamento e prima colazione deve essere rilasciata utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati.

Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti i documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni. All’esterno dell’abitazione potranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna (Delibera n. 2871/2001). Per eventuale segnaletica su strade provinciali ci si può rivolgere al Settore Viabilità - Ufficio Pubblicità  mentre su strade comunali si può inviare l'istanza al SUAP tramite la modulistca digitale SUAPBo.

 
 
Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

 

Requisiti soggettivi

 

  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (il diritto d’uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato o di locazione);
  • Avere la residenza o dimora nell’abitazione in cui si svolge l’attività;

 

Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)

 

  • Le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie dei locali adibiti all’ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai Regolamenti comunali edilizi e di igiene oltre che dalla delibera di Giunta regionale n. 2149/2004;
  • Capacità ricettiva minima delle camere da letto: camera singola 9 mq., camera doppia 14 mq., camera tripla 20 mq.;
  • Se l’attività si svolge in più di una camera è necessario un bagno ad uso esclusivo degli ospiti;
  • È sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori di 12 anni al di fuori dei parametri sopraindicati;
 
 
 
Oneri

Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

 
 
Controlli

I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.

 
 
Tutela giurisdizionale

 AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO


L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:

 

  • dalla notificazione, o comunicazione o piena conoscenza dell'atto;
  • per gli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge).

 

AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO


L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.

 

AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO


Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:

 

  • generico, nel caso in cui la PA, in quel procedimento, conservi comunque un coefficiente di discrezionalità nella scelta se adottare un provvedimento positivo o negativo;
  • specifico, nel caso in cui la PA, per quel procedimento, non abbia alcuna discrezionalità, ma si tratti di attività vincolata (es. il rilascio del permesso di costruire).

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).


La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:

 

  • potrà sollecitare la PA competente a esercitare i propri poteri di controllo e, quindi, di inibizione di una attività che, a detta del terzo, sarebbe contraria alla normativa vigente. Qualora la PA rimanga inerte a fronte delle sollecitazioni del terzo, questi potrà esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA che, se accolta, comporterà una condanna della PA a provvedere;
  • in alternativa, potrà, entro il termine previsto per l'attività di controllo della PA (60 o 30 giorni), esperire innanzi al TAR l'azione di accertamento, finalizzata a far dichiarare dal giudice l'insussistenza dei presupposti per i quali la SCIA è stata presentata e costringere la PA ad esercitare i propri poteri inibitori.
 
 
Normativa

Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".

 

  • Delibera Giunta regionale 17 dicembre 2001, n. 2871 - Adozione del simbolo Bed and Breakfast;
  • L.R. 28 luglio 2004, n. 16 - Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità;
  • Delibera Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 2149 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l’esercizio dell’attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  • Delibera Giunta regionale 4 giugno 2007 n. 802 - l.r.16/04 - modifica dell'atto di giunta regionale n.2186/2005 Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  • Determina del responsabile del Servizio 15 dicembre 2010, n. 14548 - Approvazione modulistica relativa all’attività saltuaria di alloggio e prima colazione - di Bed & Breakfast;
  • L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 - Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 11-12-2018

 

QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.

Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.