L’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione o Bed and Breakfast, è l’attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione offerta nella abitazione di residenza, o abituale dimora, realizzata avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti.
L’attività è svolta, in non più di tre camere e massimo sei posti letto, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma di impresa; è ammessa la presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia. L’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare.
L’attività di B&B non può essere esercitata in unità immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la residenza anagrafica, nemmeno se immediatamente attigua; non necessita di approvazione condominiale. La pubblicità deve essere limitata all’attività informativa dei recapiti e delle caratteristiche della struttura, anche tramite siti internet privati, purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione che travalichino una semplice indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail. La ricevuta del pagamento del servizio di pernottamento e prima colazione deve essere rilasciata utilizzando gli appositi blocchetti reperibili presso i rivenditori autorizzati.
Per eventuali controlli fiscali si consiglia di conservare tutti i documenti/ricevute/comunicazioni per 5 anni. All’esterno dell’abitazione potranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna (Delibera n. 2871/2001). Per eventuale segnaletica su strade provinciali ci si può rivolgere al Settore Viabilità - Ufficio Pubblicità mentre su strade comunali si può inviare l'istanza al SUAP tramite la modulistca digitale SUAPBo.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)
Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale.
AZIONE DI ANNULLAMENTO di un PROVVEDIMENTO ESPRESSO
L'azione di annullamento consiste nell'impugnazione di un provvedimento amministrativo (es. una autorizzazione) innanzi al giudice amministrativo (ossia, il TAR competente) al fine di ottenerne l'annullamento. Il termine per proporre l'azione di annullamento è, a pena di decadenza, di 60 giorni. Questo termine decadenziale decorre:
AZIONE DI ANNULLAMENTO avverso il SILENZIO-ASSENSO
L'azione di annullamento si presenta, sostanzialmente invariata, anche nel caso in cui sia contestato non un provvedimento espresso, bensì il silenzio-assenso della PA: difatti, gli effetti del silenzio-assenso, assimilabili a quelli di un provvedimento che accoglie l'istanza del privato, possono illegittimamente pregiudicare gli interessi di terzi. Il silenzio-assenso, come eccezione alla regola del provvedimento espresso, si viene a formare solo nei casi in cui vi sia una norma che lo prevede espressamente: in questi casi tassativi, l'inerzia della PA, protrattasi oltre al termine di conclusione del procedimento, si risolve nell'accoglimento dell'istanza del privato. Il termine, dunque, per proporre un'azione di annullamento avverso il silenzio-assenso di una PA è sempre di 60 giorni.
AZIONE avverso il SILENZIO INADEMPIMENTO
Il silenzio inadempimento è la situazione che si verifica quando un'amministrazione, nel termine individuato dalla legge, non abbia assunto alcun provvedimento e sia rimasta inerte.
L'azione avverso il silenzio inadempimento della PA può essere proposta, innanzi al TAR, finchè l'amministrazione omette di provvedere, e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento. Il giudice, se accoglie il ricorso, ordina alla PA di provvedere entro un termine congruo, normalmente non superiore ai 30 giorni.
L'ordine di provvedere che il giudice impartisce alla PA una volta accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, può essere di due tipi:
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(Le riflessioni svolte in materia di SCIA valgono anche in riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA); tuttavia, quest'ultimo istituto è stato, nel tempo, ridotto a un numero sempre più limitato di procedimenti al fine di giungere ad un suo totale superamento).
La SCIA permette al privato di iniziare l'attività al momento della segnalazione e la pubblica amministrazione competente ha un termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) per verificare che l'attività segnalata sia conforme alla normativa vigente. A norma del co. 6-ter dell'art. 19 della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, la SCIA non equivale a un provvedimento tacito, ma si configura come una mera dichiarazione di scienza del privato alla pubblica amministrazione in merito all'inizio di una attività. Questo punto è importante per la tutela del terzo, poichè il terzo, pregiudicato dall'attività segnalata potrà scegliere fra due opzioni:
Per potere reperire la normativa relativa si può consultare il sito "Normattiva".
QUESTA SCHEDA E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO. La riforma di ampio respiro della Pubblica Amministrazione inaugurata con la L. 124/2015 - c.d. Madia - e, di conseguenza, i numerosi interventi a livello di normativa regionale, hanno inciso sotto vari profili anche su diverse delle attività presenti sulle schede vademecum.
Attualmente, stiamo procedendo all'aggiornamento di ogni singola scheda, pertanto, invitiamo l'utenza a rivolgersi al Suap territorialmente competente per appurare l'eventuale sussistenza di ulteriori - o diversi - adempimenti al fine di avviare/modificare/cessare l'attività di interesse.